Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto (ILR) a partire dal 23 marzo 2020 da parte della ricorrente A.________ SA, respingendo il ricorso. La Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 8b dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, il preannuncio scritto era comunque necessario, sebbene potesse essere inizialmente effettuato per telefono con successiva conferma scritta. Il Tribunale ha rilevato che la facilitazione per i preannunci tardivi presentati entro il 31 marzo 2020, con data fittizia di inoltro corrispondente alla misura ordinata dall'autorità, non era applicabile al caso in esame, poiché il preannuncio era stato presentato in aprile. Inoltre, il Tribunale ha respinto l'argomentazione della ricorrente riguardo a un presunto impedimento non colpevole, sottolineando che non era stato dimostrato che non fosse possibile recarsi negli uffici o utilizzare la messaggeria elettronica per compilare i documenti necessari. Infine, il Tribunale ha escluso una violazione dell'obbligo di informazione da parte delle autorità, affermando che in assenza di informazioni chiare, la ricorrente avrebbe dovuto presumere l'applicazione delle disposizioni abituali della LADI, che non prevedono un versamento retroattivo delle ILR.
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