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Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)

LNA·748.0

c. Indennizzo
Art. 44188

1 La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano delle zone di sicurezza dà diritto a indennizzo se, negli effetti, equivale a un’espropriazione.189

2 Il sorgere del diritto e il calcolo dell’indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all’atto della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza nel Foglio ufficiale cantonale.190

3 L’interessato deve far valere le proprie pretese entro cinque anni dalla pubblicazione del piano delle zone di sicurezza:

a.
presso l’esercente dell’aeroporto, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero;
b.
presso l’UFAC, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea.191

4 Se è contestata l’esistenza o l’entità della pretesa, la procedura è retta dalla LEspr192.193

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del 17 dic. 1971, alla fine del presente testo.

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

192 RS 711

193 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Case law2014-05-27
art. 44 (2) LNA

in

1C 885/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 44 cpv. 2 LNA in relazione alle pretese di indennità per espropriazione formale e materiale derivanti dalle immissioni dell'aeroporto di Lugano-Agno. Per quanto riguarda l'espropriazione formale dei diritti di vicinato, il Tribunale ha confermato la giurisprudenza che fissa al 1° gennaio 1961 la data determinante per la prevedibilità delle immissioni foniche, applicabile anche all'aeroporto di Lugano-Agno nonostante il suo carattere regionale, poiché lo sviluppo significativo dell'aerodromo era già avvenuto prima del 1961. Per l'espropriazione materiale, il Tribunale ha rilevato che il TAF e la CFS hanno erroneamente ritenuto che il fondo dei ricorrenti non fosse azzonato al momento della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza, violando così l'art. 44 cpv. 2 LNA e i principi di pianificazione territoriale. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato le decisioni precedenti e rinviato la causa alla CFS per un nuovo esame.

art.1 (2) CC art.35 (1 lett. b) LPT art.24 LPT art.2 LPT art.5 LEspr art.684 CC
espropriazione formale
espropriazione materiale
immissioni foniche
piano delle zone di sicurezza
prevedibilità
pianificazione territoriale
indennità
Case law2014-05-27
art. 44 (1) LNA

in

1C 885/2013

Il Tribunale federale ha esaminato le pretese di indennità per espropriazione formale e materiale relative alle immissioni provenienti dall'aeroporto di Lugano-Agno. Per l'espropriazione formale dei diritti di vicinato, il Tribunale ha confermato la giurisprudenza che fissa al 1° gennaio 1961 la data determinante per la prevedibilità delle immissioni foniche, applicandola anche all'aeroporto di Lugano-Agno, ritenendo che lo sviluppo dell'aeroporto fosse già significativo prima del 1961 e che le immissioni non fossero imprevedibili al momento dell'acquisto del fondo nel 1974. Per l'espropriazione materiale, il Tribunale ha annullato la decisione delle istanze inferiori, ritenendo erroneo l'accertamento che il fondo non fosse azzonato al momento della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza, e ha rinviato la causa alla Commissione federale di stima per un nuovo esame sulla base della corretta qualificazione della zona e dell'effettivo aggravio subito dalla proprietà.

art.35 (1) LPT art.5 LEspr art.2 LPT art.44 (2) LNA art.684 CC
espropriazione formale
espropriazione materiale
immissioni foniche
piano delle zone di sicurezza
prevedibilità
zonizzazione
indennità
Case law1959-06-20
art. 44 LNA

in

85 II 187

Gli attori, Marco e Remo Donada, hanno promosso una causa contro l'Assicuratrice Italiana per il risarcimento dei danni causati da un autoveicolo. Dopo la presentazione della petizione, gli attori hanno richiesto un termine di 20 giorni per replicare, ma hanno presentato la replica solo dopo oltre due anni. La convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 44 LA in combinazione con l'art. 138 cp. 1 CO, sostenendo che non sono stati compiuti atti processuali interruttivi della prescrizione. Il Tribunale di appello ha ritenuto che il decreto pretoriale del 6 ottobre 1954 fosse stato ricevuto dagli attori uno o due giorni dopo la sua spedizione, basandosi su una presunzione naturale (praesumptio hominis). Ha inoltre stabilito che gli atti compiuti dagli attori (comunicazione della revoca del mandato all'avvocato e ritiro degli atti di causa) non costituivano 'atti giudiziali delle parti' ai sensi dell'art. 138 cp. 1 CO, in quanto non hanno fatto avanzare il processo verso la sua conclusione. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, sottolineando che gli atti devono essere capaci di far progredire la causa per interrompere la prescrizione.

art.138 (1) CO art.8 CC
prescrizione
atti giudiziali
onere della prova
praesumptio hominis
interruzione della prescrizione
procedura civile
presunzione naturale
Case law1959-06-20
art. 44 LNA

in

85 II 187

{'factual_context': "Gli attori, Marco e Remo Donada, hanno promosso una causa contro l'Assicuratrice Italiana per il risarcimento dei danni causati da un autoveicolo. Dopo la presentazione della petizione, gli attori hanno richiesto un termine di 20 giorni per replicare, ma hanno presentato la replica solo dopo oltre due anni. La convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 44 LA in combinazione con l'art. 138 cp. 1 CO, sostenendo che non sono stati compiuti atti processuali interruttivi della prescrizione.", 'normative_analysis': "Il Tribunale di appello ha ritenuto che il decreto pretoriale del 6 ottobre 1954 fosse stato ricevuto dagli attori uno o due giorni dopo la sua spedizione, basandosi su una presunzione naturale (praesumptio hominis). Ha inoltre stabilito che gli atti compiuti dagli attori (comunicazione della revoca del mandato all'avvocato e ritiro degli atti di causa) non costituivano 'atti giudiziali delle parti' ai sensi dell'art. 138 cp. 1 CO, in quanto non hanno fatto avanzare il processo verso la sua conclusione. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, sottolineando che gli atti devono essere capaci di far progredire la causa per interrompere la prescrizione."}

art.138 (1) CO art.8 CC
prescrizione
atti giudiziali
onere della prova
praesumptio hominis
interruzione della prescrizione
procedura civile
presunzione naturale