Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 108 Decisione in caso di dubbio

1 Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.208

2 L’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e dai contribuenti.

3 L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.

208 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).

Case law2022-06-04

Il Tribunale federale ha esaminato il caso alla luce dell'art. 108 cpv. 1 LIFD, confermando che la procedura di assoggettamento fiscale avviata dal Cantone Ticino era corretta, nonostante la mancata partecipazione del Cantone dei Grigioni e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il tribunale ha stabilito che l'art. 108 LIFD si applica all'imposta federale diretta, mentre la decisione impugnata riguardava esclusivamente l'imposta cantonale, pertanto la procedura seguita dal Cantone Ticino era legittima. Il tribunale ha inoltre confermato che l'amministrazione effettiva della società ricorrente si trovava nel Cantone Ticino, basandosi su elementi come la presenza di infrastrutture idonee, l'attività preponderante del direttore a Lugano e la mancanza di prove concrete di attività societarie nel Cantone dei Grigioni. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.

Case law2022-06-04

Il Tribunale federale ha esaminato il caso alla luce dell'art. 108 LIFD, che regola la determinazione del luogo di tassazione controverso o incerto da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che l'art. 108 LIFD si applica all'imposta federale diretta, mentre la sentenza impugnata riguardava esclusivamente l'imposta cantonale, pertanto la competenza dell'Amministrazione federale non era rilevante. Il Tribunale ha confermato che le autorità ticinesi hanno agito correttamente emettendo una decisione pregiudiziale di assoggettamento, contro la quale il contribuente poteva ricorrere. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che l'amministrazione effettiva della società ricorrente si trovava nel Cantone Ticino, nonostante il trasferimento della sede legale nel Cantone dei Grigioni, basandosi su elementi come la residenza dei dirigenti, l'infrastruttura necessaria per l'attività societaria e la mancanza di prove concrete di attività nel Cantone dei Grigioni. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso contro il Cantone Ticino e annullato la decisione di tassazione del Cantone dei Grigioni per il periodo fiscale 2015.

doppia imposizione intercantonale
amministrazione effettiva
sede legale
imposta cantonale
imposta federale diretta
competenza fiscale
prova contraria
Case law2019-09-20

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 108 cpv. 1 LIFD nel contesto di un conflitto di doppia imposizione intercantonale. La Corte ha osservato che, in caso di controversia o incertezza sul luogo della tassazione, l'art. 108 cpv. 1 LIFD stabilisce che tale luogo deve essere determinato dall'Amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta se coinvolge più autorità dello stesso Cantone, o dall'Amministrazione federale delle contribuzioni se coinvolge più Cantoni. Nel caso specifico, la competenza a decidere quale Cantone fosse abilitato a tassare l'imposta federale diretta spettava all'Amministrazione federale delle contribuzioni, non ai giudici ticinesi. Pertanto, il ricorso relativo all'imposta federale diretta è stato dichiarato irricevibile, mentre quello relativo all'imposta cantonale è stato respinto per mancanza dei presupposti per la revisione ai sensi dell'art. 232 cpv. 1 lett. d LT/TI.

doppia imposizione intercantonale
domicilio fiscale
imposta federale diretta
imposta cantonale
revisione fiscale
perenzione
competenza amministrativa