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Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

LEF·281.1

b. Eccezioni
Art. 81168

1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

2 Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l’escusso può sollevare altre eccezioni contro l’obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.

3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987169 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.170

168 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

169 RS 291

170 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

Case law2022-01-03
art. 81 (1) LEF

in

5A 893/2021

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 81 cpv. 1 LEF prevede che, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o è intervenuta la prescrizione. La presunzione di esistenza del debito creata dal titolo può essere rovesciata solo con prova piena, non con semplice verosimiglianza. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha correttamente applicato un nuovo termine di prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2 CO ai crediti di mantenimento già esigibili al momento della sentenza del 2008, rigettando l'opposizione per le mensilità dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008. Il ricorrente non ha dimostrato con documenti l'estinzione del debito, né ha contestato validamente l'interruzione della prescrizione.

art.134 (1 n. 1) CO art.279 (1) CC art.80 (1) LEF art.285 (3) CC art.128 (1) CO art.130 (1) CO art.137 (2) CO
rigetto definitivo opposizione
prescrizione crediti alimentari
esigibilità del credito
prova documentale
termine prescrizione decennale
obbligo di mantenimento
interruzione prescrizione
Case law2020-12-21
art. 81 LEF

in

5D 304/2020

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di A.________ contro la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto la sua richiesta di compensare il credito del Comune di X.________ con un presunto danno subito dal marito durante la demolizione di un capanno abusivo. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché la ricorrente non aveva adeguatamente motivato la violazione dei diritti costituzionali, come richiesto dagli art. 117 e 106 cpv. 2 LTF, e aveva introdotto nuovi fatti e mezzi di prova inammissibili. Pertanto, il ricorso è stato rigettato nella procedura semplificata ai sensi degli art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.

art.66 (1) LTF art.80 (2 n. 2) LEF art.99 (1) LTF art.106 (2) LTF art.99 (2) LTF art.54 (1) LTF art.42 (1) LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.74 (2 lett. a) LTF art.108 (1 lett. b) LTF art.116 LTF
esecuzione forzata
compensazione
diritti costituzionali
motivazione insufficiente
ricorso sussidiario
procedura semplificata
spese giudiziarie
Case law2020-09-07
art. 81 (1) LEF

in

5A 626/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 81 cpv. 1 LEF nel contesto del rigetto definitivo dell'opposizione a un precetto esecutivo relativo a contributi di mantenimento post-divorzio. La corte ha confermato che, ai sensi di tale articolo, l'opposizione può essere rigettata definitivamente a meno che l'escusso provi con documenti l'estinzione del debito, la proroga del termine di pagamento o la prescrizione. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito prove documentali sufficienti per dimostrare l'estinzione del debito, in particolare non ha provato che i pagamenti effettuati fossero destinati a saldare anticipatamente i contributi di mantenimento anziché altri debiti. Pertanto, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione cantonale di rigettare l'opposizione.

art.86 (1) CO art.85 LEF art.85_a LEF art.87 (1) CO art.29 (2) Cost.
rigetto definitivo opposizione
contributi di mantenimento
estinzione del debito
prova documentale
procedura esecutiva
diritto di famiglia
compensazione
Case law2020-06-26
art. 81 LEF

in

5D 113/2020

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto i reclami relativi a due precetti esecutivi emessi dal Comune di X.________. La Corte cantonale aveva confermato che le bollette di pagamento delle imposte comunali 2016 e 2017, munite del timbro di passaggio in giudicato, costituivano titoli di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF. Inoltre, aveva osservato che l'argomentazione dell'assenza di mezzi finanziari avanzata dall'escusso non rientrava tra quelle considerabili dal giudice del rigetto ai sensi dell'art. 81 LEF, suggerendo invece che l'escusso potesse richiedere una sospensione delle esecuzioni o una rateazione delle imposte. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché non conteneva conclusioni specifiche per modificare la sentenza impugnata e perché, trattandosi di una causa pecuniaria con valore litigioso inferiore a fr. 30'000, era ammissibile solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale, che tuttavia non era stato adeguatamente motivato dal ricorrente. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente.

art.106 (2) LTF art.108 (1 lett. a e b) LTF art.42 (1) LTF art.113 LTF art.117 LTF art.116 LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.74 (2 lett. a) LTF art.66 (1) LTF
precetto esecutivo
rigetto definitivo
art. 81 LEF
ricorso inammissibile
valore litigioso
ricorso sussidiario
motivazione insufficiente
Case law2020-05-03
art. 81 LEF

in

5A 926/2018

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 81 LEF, il giudice del rigetto dell'opposizione non può esaminare il merito del credito né interpretare il titolo esecutivo se questo è ambiguo. Nel caso in esame, la sentenza di divorzio conteneva una contraddizione sull'indice di riferimento per il calcolo del rincaro (111.9 punti vs. 112.0 punti), rendendola non chiara e non univoca. Il Tribunale di appello ha erroneamente adottato l'indice più favorevole al debitore, effettuando un'esame di merito vietato dall'art. 81 LEF. Pertanto, il Tribunale federale ha annullato la decisione, ritenendo che la parte creditrice dovesse adire il giudice di merito per ottenere l'interpretazione della sentenza di divorzio prima di utilizzarla come titolo esecutivo.

art.49 LEF art.72 (2 lett. a) LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.90 LTF art.326 CPC
rigetto opposizione
titolo esecutivo
interpretazione sentenza
indice rincaro
merito del credito
procedura esecutiva
ambiguità contrattuale
Case law2018-05-17
art. 81 (3) LEF

in

5D 90/2018

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del 12 aprile 2018 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto il reclamo avverso il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo. La Corte ha osservato che il decreto ingiuntivo e la sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio, riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera, costituiscono validi titoli per il rigetto dell'opposizione. L'eccezione sollevata dal debitore, relativa alla qualificazione della nota pro forma come riconoscimento di debito, non rientra tra quelle previste dall'art. 81 LEF ed è tardiva, poiché non basata su fatti successivi ai provvedimenti italiani. Inoltre, l'obiezione sulla contumacia avrebbe dovuto essere avanzata nella procedura di exequatur e non in quella di rigetto, come previsto dall'art. 81 cpv. 3 LEF. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione sufficiente e per non aver sollevato violazioni di diritti costituzionali, conformemente agli art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.

art.74 (2 lett. a) LTF art.117 LTF art.108 (1 lett. b) LTF art.116 LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
riconoscimento di debito
decreto ingiuntivo
contumacia
procedura di exequatur
rigetto dell'opposizione
motivazione insufficiente
diritti costituzionali
Case law2017-11-14
art. 81 (1) LEF

in

5A 529/2016

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 81 cpv. 1 LEF prevede che l'opposizione a un precetto esecutivo basato su una decisione giudiziaria esecutiva svizzera debba essere rigettata in via definitiva a meno che l'escusso non dimostri con documenti che il debito è stato estinto, il termine per il pagamento prorogato o sia intervenuta la prescrizione dopo l'emanazione della decisione. Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito tale prova documentale, pertanto il Tribunale ha confermato il rigetto definitivo dell'opposizione. Il Tribunale ha inoltre ribadito che la procedura di rigetto dell'opposizione è sommaria e non consente un esame approfondito di questioni di diritto materiale complesse, riservate al giudice di merito.

art.83 (3) CPC art.82 (2) LEF art.85_a LEF art.85 LEF art.80 (1) LEF art.164 CO art.326 (1) CPC art.154 CPC art.251 CPC
rigetto definitivo opposizione
procedura sommaria
titolo esecutivo
prova documentale
estinzione debito
cessione crediti
identità creditore-debitore
Case law2017-01-05
art. 81 (1) LEF

in

5A 859/2016

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF, l'opposizione a un precetto esecutivo fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera deve essere rigettata in via definitiva, a meno che l'escusso dimostri con documenti che il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o è intervenuta la prescrizione. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha correttamente applicato l'art. 149a cpv. 1 LEF, che prevede un termine di prescrizione ventennale per i crediti accertati mediante attestati di carenza di beni, anche per i crediti fiscali, costituendo una lex specialis rispetto agli art. 194 cpv. 3 LT e 121 cpv. 3 LIFD. Il Tribunale federale ha confermato che il rilascio degli attestati di carenza di beni prima del 1° gennaio 1997 fa decorrere il termine di prescrizione da tale data, e che i precetti esecutivi del 2016 hanno interrotto la prescrizione, avviando un nuovo termine ventennale. Pertanto, il ricorrente non poteva validamente eccepire la prescrizione.

art.190 Cost. art.149_a (1) LEF art.121 (3) LIFD art.265 (2) LEF art.135 (2) CO
prescrizione
attestato di carenza di beni
lex specialis
termine ventennale
interruzione della prescrizione
crediti fiscali
diritto esecutivo
Case law2016-07-18
art. 81 (1) LEF

in

5A 709/2014

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 81 cpv. 1 LEF nel contesto di un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. L'articolo stabilisce che, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che il debito è stato estinto, il termine per il pagamento prorogato o sia intervenuta la prescrizione. Il Tribunale ha sottolineato che la prova richiesta deve essere documentale e completa, non sufficientemente verosimile come nel caso del rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF). Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che l'escussa non ha fornito la prova documentale necessaria per dimostrare l'estinzione del debito, confermando così l'applicazione rigorosa dell'art. 81 cpv. 1 LEF.

art.125 CC art.82 (2) LEF art.276 CPC art.115 CO art.80 (1) LEF
rigetto definitivo dell'opposizione
prova documentale
estinzione del debito
compensazione
contributi alimentari provvisionali
titolo esecutivo
presunzione di esistenza del debito
Case law2015-04-02
art. 81 (1) LEF

in

5D 21/2015

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato da A.________, il quale contestava il rigetto esecutivo per il mancato pagamento di un'imposta federale diretta del 1977. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha sollevato eccezioni liberatorie ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF, né ha mantenuto l'eccezione di prescrizione inizialmente avanzata. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato in modo chiaro e dettagliato la violazione dei suoi diritti costituzionali, limitandosi a riproporre le stesse critiche già presentate alle istanze precedenti senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione sufficiente ai sensi degli art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.

art.74 (2 lett. a) LTF art.116 LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
ricorso sussidiario
art. 81 LEF
eccezione liberatoria
prescrizione
diritti costituzionali
inammissibilità
motivazione insufficiente