LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

LEF·281.1

E. Sospensione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi
Art. 207378

1 Salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non

prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.

2 I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.

3 I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.

4 La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia.

378 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2014-07-23
art. 207 (1) LEF

in

4A 280/2014

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 207 cpv. 1 LEF, il quale prevede la sospensione delle cause civili in cui il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa, salvo nei casi d'urgenza. Nel caso concreto, la sospensione non è stata considerata applicabile poiché la decisione impugnata riguardava una procedura con carattere d'urgenza, come stabilito dalla giurisprudenza (sentenza 4C.129/2005 del 5 agosto 2005 consid. 4). Il Tribunale ha inoltre valutato l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF, constatando che il ricorrente non aveva più un interesse degno di protezione al momento del deposito del ricorso, poiché lo sfratto era già stato eseguito. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.89 (1 lett. c) LTF art.108 (1 lett. a) LTF art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.76 (1 lett. b) LTF
sospensione cause civili
fallimento
procedura d'urgenza
interesse degno di protezione
ammissibilità ricorso
esecuzione sfratto
procedura semplificata
Case law2007-03-29
art. 207 (1) LEF

in

4C.324/2006

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 207 cpv. 1 LEF sospende automaticamente le cause civili pendenti contro il fallito al momento della dichiarazione di fallimento, a meno che non si tratti di cause urgenti o che non influiscano sulla composizione della massa fallimentare. Nel caso concreto, la causa relativa al credito salariale di B.________ non era urgente, nonostante la procedura semplice e rapida prevista dall'art. 343 CO e dall'art. 416 segg. CPC/TI, e pertanto doveva essere sospesa a partire dalla dichiarazione di fallimento del 25 agosto 2006. Il pretore, pur essendo a conoscenza del fallimento, ha erroneamente proseguito il processo e emesso una sentenza vincolante per la massa fallimentare senza concedere a quest'ultima l'opportunità di decidere se riconoscere il credito o continuare la procedura, violando così l'art. 207 cpv. 1 LEF. Di conseguenza, la sentenza del pretore è stata annullata e la causa sospesa fino alla decisione della liquidatrice del fallimento o alla cessione del diritto a un creditore ai sensi dell'art. 260 LEF.

art.260 (1) LEF art.33 LBCR art.23quater LBCR art.343 CO
sospensione della causa
fallimento
massa fallimentare
credito salariale
procedura semplice e rapida
liquidatore del fallimento
cessione del diritto
Case law2007-03-29
art. 207 (1) LEF

in

4C.330/2006

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 207 cpv. 1 LEF sospende automaticamente le cause civili pendenti che influiscono sulla composizione della massa fallimentare al momento della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dalla pubblicazione. Nel caso concreto, il pretore ha erroneamente ritenuto la causa urgente e ha emesso una sentenza senza concedere alla massa fallimentare l'opportunità di decidere se riconoscere la pretesa o continuare il procedimento, violando così l'art. 207 cpv. 1 LEF. La sentenza del pretore è stata pertanto annullata, riconoscendo la sospensione obbligatoria dal momento della dichiarazione di fallimento (25 agosto 2006) fino alla decisione della liquidatrice sulla continuazione della procedura o alla cessione del diritto ai sensi dell'art. 260 LEF.

art.260 (1) LEF art.343 CO
sospensione procedurale
fallimento
massa fallimentare
procedura urgente
liquidatore
cessione del diritto
pretese salariali
Case law2007-03-29
art. 207 (1) LEF

in

4P.228/2006

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 207 cpv. 1 LEF prevede la sospensione automatica delle cause civili pendenti contro il fallito al momento dell'apertura del fallimento, con l'obiettivo di consentire alla massa fallimentare di decidere se riconoscere le pretese o proseguire le cause. Nel caso concreto, il pretore ha violato tale disposizione procedendo senza concedere alla liquidatrice del fallimento l'opportunità di esprimersi sulla continuazione del procedimento, ritenuto urgente. Ciò ha costituito una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché la massa fallimentare non è stata adeguatamente informata né invitata a partecipare, portando all'annullamento della sentenza cantonale.

art.260 (1) LEF art.204 LEF art.175 LEF art.9 Cost. art.29 (2) Cost.
sospensione procedurale
fallimento
diritto di essere sentito
procedura civile
massa fallimentare
urgenza processuale
violazione costituzionale
Case law2007-03-29
art. 207 (1) LEF

in

133 III 377

Il Tribunale federale analizza l'applicazione dell'art. 207 cpv. 1 LEF in un contesto di fallimento, con particolare attenzione agli effetti della sospensione dei procedimenti civili pendenti. La decisione si concentra su una causa relativa a pretese salariali intentata da un dipendente contro un datore di lavoro in fallimento. Il Tribunale chiarisce che, in caso di fallimento, i procedimenti civili pendenti che influiscono sulla composizione della massa fallimentare sono sospesi per legge (art. 207 cpv. 1 LEF). La sospensione ha lo scopo di permettere all'amministrazione del fallimento e ai creditori di decidere se continuare il procedimento o riconoscere la pretesa. Il Tribunale sottolinea che la sospensione interviene automaticamente al momento dell'apertura del fallimento e non richiede una richiesta esplicita. Inoltre, il giudice è tenuto a sospendere d'ufficio il procedimento non appena abbia conoscenza del fallimento. Il Tribunale analizza anche il concetto di "urgenza" ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, affermando che l'urgenza dipende dalla natura del litigio e dall'oggetto della controversia, non dal tipo di procedura. Nel caso specifico, il Tribunale conclude che le pretese salariali non sono urgenti e che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso. Infine, il Tribunale annulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 207 cpv. 1 LEF.

art.260 (1) LEF art.238 LEF art.343 (2) CO art.232 (2) LEF art.207 (4) LEF
fallimento
sospensione procedimento
pretese salariali
massa fallimentare
urgenza
assemblea dei creditori
procedura civile