Art. 190
1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:
- 1.
- contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento;
- 2.
- contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
- 3.366
- ...
2 Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.
366 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
