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Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

LEF·281.1

A. Su istanza di un creditore
Art. 190

1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:

1.
contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento;
2.
contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.366
...

2 Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.

366 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Case law2020-11-13
art. 190 (1) LEF

in

5A 820/2020

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato dalla A.________ SA in liquidazione contro la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione emessa dal Pretore del Distretto di Lugano e confermata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La Corte cantonale aveva ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, poiché la società non aveva contestato il debito né dimostrato di aver estinto il debito o ottenuto una dilazione, né aveva provato di aver presentato una proposta di pagamento rateale accettata dall'istante. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso era generico e non affrontava in modo sufficientemente dettagliato e pertinente gli argomenti della sentenza cantonale, violando così le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, e lo ha dichiarato inammissibile.

art.108 (1) LTF art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
fallimento senza preventiva esecuzione
art. 190 cpv. 1 LEF
motivazione insufficiente
ricorso inammissibile
debito non contestato
proposta di pagamento rateale
spese giudiziarie
Case law2018-08-13
art. 190 (1) LEF

in

5A 639/2018

Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso presentato da A.________Sàrl contro la decisione del Pretore del Distretto di Lugano, che aveva pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, è inammissibile. La decisione pretorile non è stata emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), pertanto il ricorso al Tribunale federale è risultato chiaramente inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali ricorsuali. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, rimedio che aveva già presentato. Di conseguenza, il ricorso è stato deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, con le spese giudiziarie poste a carico della ricorrente.

art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.75 (1) LTF
fallimento senza preventiva esecuzione
inammissibilità del ricorso
istanze cantonali
procedura semplificata
spese giudiziarie
art. 190 LEF
art. 75 LTF
Case law2017-11-05
art. 190 (1 n. 2) LEF

in

5A 828/2016

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, che consente a un creditore di richiedere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro un debitore che abbia sospeso i pagamenti. La nozione di sospensione dei pagamenti è indeterminata e conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Per configurare tale sospensione, è sufficiente che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, dimostrando così una mancanza di liquidità, anche se non interrompe tutti i pagamenti, purché il rifiuto riguardi una parte essenziale delle attività commerciali e sia duraturo, non temporaneo. Nel caso specifico, i giudici cantonali hanno accertato che la ricorrente aveva sospeso i pagamenti relativi a salari e contributi sociali, senza dimostrare che tale situazione fosse passeggera. Il Tribunale federale ha confermato che la ricorrente non ha fornito prove concrete per contestare questa valutazione, rendendo il ricorso inammissibile per insufficiente motivazione.

art.105 (1 e 2) LTF art.76 (1 lett. a e b) LTF art.106 (1 e 2) LTF art.99 (1) LTF art.66 (1) LTF art.97 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF art.74 (2 lett. d) LTF art.72 (2 lett. a) LTF art.75 LTF art.100 (1) LTF art.90 LTF
fallimento senza preventiva esecuzione
sospensione dei pagamenti
potere di apprezzamento del giudice
liquidità insufficiente
debiti incontestati ed esigibili
situazione economica duratura
inammissibilità del ricorso
Case law2011-09-08
art. 190 (1 n. 2) LEF

in

5A 14/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, stabilendo che un creditore può richiedere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione se il debitore ha sospeso i pagamenti, dimostrando così una situazione di illiquidità durevole. La sospensione dei pagamenti non richiede l'interruzione totale, ma è sufficiente che riguardi una parte essenziale delle attività commerciali, come nel caso in cui il debitore non onori debiti incontestati ed esigibili o lasci moltiplicare le esecuzioni. Nel caso specifico, la ricorrente aveva ammesso la propria illiquidità in una lettera del 13 novembre 2009, non aveva dimostrato che tale situazione fosse temporanea, e aveva spostato la sede sociale in circostanze sospette. La Corte cantonale aveva correttamente valutato questi indizi, insieme alla mancata dimostrazione della situazione patrimoniale, per dichiarare il fallimento. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso, confermando che i presupposti dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF erano soddisfatti.

art.738 CO art.174 (3) LEF art.736 (2) CO art.194 (1) LEF art.743 (2) CO
fallimento
sospensione dei pagamenti
illiquidità
debiti incontestati
procedura di liquidazione
società anonima
potere di apprezzamento del giudice
Case law2004-09-24
art. 190 (1 cfr. 1) LEF

in

5P.91/2004

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 cfr. 1 LEF, avanzata da Sanpaolo IMI SpA contro Primarosa Battistella, ritenendo che il trasferimento della debitrice da Lugano a Biassono (Italia) non costituisse una fuga ai sensi della legge. La Corte ha stabilito che la fuga richiede sia un elemento oggettivo (abbandono del domicilio svizzero) sia un elemento soggettivo (intenzione di sottrarsi agli obblighi), e che il semplice trasferimento all'estero, specialmente nel paese d'origine e senza indizi di clandestinità, non è sufficiente per configurare una fuga. La ricorrente non ha dimostrato che il trasferimento avesse l'intento di danneggiare i creditori o di rendere il recupero del credito eccessivamente complicato. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.210 LEF art.194 LEF art.271 LEF art.174 LEF art.54 LEF
fallimento senza preventiva esecuzione
fuga del debitore
abbandono del domicilio
intenzione di sottrarsi agli obblighi
trasferimento all'estero
verosimiglianza della prova
arbitrio giudiziario