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Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

LEF·281.1

G. Ricusazione
Art. 1017

1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:

1.
negli affari propri;
2.18
negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis.19
negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3.
negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4.
negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.

2 L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

18 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

19 Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Case law2021-05-31
art. 10 LEF

in

5A 63/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del 17 dicembre 2020 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato irricevibile la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques, ritenendola gravemente oltraggiosa e sconveniente, nonché fondata su argomenti generici e illazioni non dimostrate. Il Tribunale federale ha rilevato che la ricorrente non ha adeguatamente motivato il ricorso, non spiegando perché l'art. 10 LEF, che consente all'autorità di vigilanza di statuire sulla ricusa dei suoi membri, sarebbe contrario al diritto, né perché la sua domanda di ricusa avrebbe dovuto essere ritenuta ricevibile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di sufficiente motivazione, ai sensi degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

art.57 LTF art.108 (1) LTF art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.30 (1) Cost. art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
ricusa
art. 10 LEF
motivazione insufficiente
autorità di vigilanza
procedura semplificata
diritto a un giudice imparziale
separazione dei poteri
Case law2021-05-31
art. 10 LEF

in

5A 64/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del 17 dicembre 2020 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 10 LEF, spetta all'autorità di vigilanza stessa decidere sull'eventuale astensione dei suoi membri, salvo il ricorso al Tribunale federale in materia civile. La domanda di ricusa è stata dichiarata irricevibile perché giudicata gravemente oltraggiosa, sconveniente e fondata su argomenti generici e illazioni non dimostrate. Il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile per mancanza di una motivazione sufficiente, non soddisfacendo i requisiti degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in quanto la ricorrente non ha spiegato adeguatamente perché la decisione cantonale violasse il diritto.

art.57 LTF art.108 (1) LTF art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.30 (1) Cost. art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
ricusa
autorità di vigilanza
art. 10 LEF
motivazione insufficiente
procedura semplificata
diritto a un giudice imparziale
separazione dei poteri
Case law2021-05-31
art. 10 LEF

in

5A 65/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del 20 dicembre 2020 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di A.________ avverso una fattura per l'anticipo delle spese esecutive. La Corte cantonale aveva respinto la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques, ritenendola irricevibile per il suo carattere oltraggioso e sconveniente e per il contenuto inammissibile, basato su argomenti generici e illazioni non dimostrate. Il Tribunale federale ha rilevato che A.________ non ha adeguatamente motivato il ricorso, non spiegando perché l'art. 10 LEF, che attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di decidere sull'astensione dei suoi membri, sarebbe contrario al diritto, né perché la sua domanda di ricusa avrebbe dovuto essere ritenuta ricevibile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di una motivazione sufficiente ai sensi degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

art.57 LTF art.108 (1) LTF art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.30 (1) Cost. art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
ricusa
autorità di vigilanza
motivazione insufficiente
art. 10 LEF
procedura semplificata
diritto a un giudice imparziale
separazione dei poteri
Case law2002-02-22
art. 10 LEF

in

7B.26/2002

Il Tribunale federale ha stabilito che l'Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha agito quale autorità ai sensi dell'art. 609 CC, nominando l'avv. G.________ come suo rappresentante nella procedura di divisione di una successione, senza che tale decisione fosse soggetta alla vigilanza dell'autorità esecutiva. La ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che l'Ufficiale avrebbe agito in violazione degli art. 2 e 10 LEF, ma il Tribunale ha ritenuto che la LEF non si applica alla procedura di divisione successoria regolata dal diritto cantonale, confermando così l'inammissibilità del ricorso.

art.609 (1) CC art.54 (1 e 3) CC art.19 LEF art.104 LEF art.132 LEF art.17 LEF
Esecuzione forzata
Divisione successoria
Autorità di vigilanza
Diritto cantonale
Nomina del rappresentante
Violazione della LEF
Inammissibilità del ricorso