Art. 1017
1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
- 1.
- negli affari propri;
- 2.18
- negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
- 2bis.19
- negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
- 3.
- negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
- 4.
- negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2 L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
18 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
19 Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
