Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

LCit·141.0

Art. 10 Condizioni per i partner registrati

1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:

a.
aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e
b.
vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.

2 La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell’unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per:

a.
reintegrazione; o
b.
naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
Case law1981-06-10

La decisione riguarda la perdita della cittadinanza svizzera di una persona nata all'estero da padre svizzero anch'egli nato all'estero, ai sensi dell' [art. 10 cpv. 1 LCit] . La ricorrente sostiene che la comunicazione della sentenza di divorzio dei genitori agli uffici di stato civile costituisca una valida notificazione. Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che tale comunicazione non implichi una manifestazione di volontà di conservare la cittadinanza svizzera, né un vincolo di attaccamento alla Svizzera. Secondo la giurisprudenza e il messaggio del Consiglio federale, la notificazione deve dimostrare un legame concreto con la Svizzera, come l'iscrizione nei registri comunali o la richiesta di documenti. La ricorrente, avendo sempre vissuto in Italia e non avendo mai posseduto documenti svizzeri, ha perso la cittadinanza per mancanza di notificazione valida.

perdita della cittadinanza
notificazione
art. 10 LCit
vincolo con la Svizzera
stato civile
divorzio
cittadinanza svizzera
Case law1981-06-10

L'[art. 10 cpv. 1 LCit] disciplina la perdita della cittadinanza svizzera per il figlio nato all'estero da padre svizzero anch'egli nato all'estero, se non viene effettuata una notificazione o dichiarazione di conservazione entro i 22 anni. La Corte ha analizzato se la comunicazione della sentenza di divorzio dei genitori agli uffici di stato civile potesse costituire una valida notificazione. Ha concluso che tale comunicazione non implica alcuna manifestazione di volontà di conservare la cittadinanza svizzera, né un attaccamento alla Svizzera, essendo meramente legata alla modifica dello stato civile dei genitori. La ricorrente non ha mai manifestato un vincolo con la Svizzera, non possedendo documenti svizzeri e vivendo sempre in Italia. Pertanto, la Corte ha confermato la perdita della cittadinanza per mancanza di notificazione valida.

perdita cittadinanza
notificazione
art. 10 LCit
attaccamento alla Svizzera
stato civile
divorzio
cittadinanza svizzera