Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)

LCStr·741.01

Art. 3

1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale.

2 I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un’autorità cantonale.

3 La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. ...15

4 Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.16 Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d’abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.17...18 19

5 Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi.

6 In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione.

15 Per. abrogato dall’all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1069 2197; FF 2001 3764).

16 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

17 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1069 2197; FF 2001 3764).

18 Per. introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Abrogato dall’all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1069 2197; FF 2001 3764).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° ago. 1984 (RU 1984 808; FF 1982 II 835, 1983 I 717).

Case law2009-07-28

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LCStr, che consente l'adozione di prescrizioni funzionali concernenti il traffico per motivi di protezione, sicurezza o disciplina del traffico, purché proporzionate e necessarie. Nel caso concreto, il Municipio di Lugano aveva modificato la segnaletica stradale per consentire il transito delle biciclette in una zona pedonale, sostenendo che ciò rispondesse a un interesse pubblico. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che tale modifica sostanziale della destinazione della zona, prevista dal piano regolatore come esclusivamente pedonale, non era giustificata da un interesse pubblico né rispettava il principio di proporzionalità, violando così l'art. 3 cpv. 4 LCStr. La Corte cantonale aveva erroneamente confermato le prescrizioni senza considerare adeguatamente la destinazione pianificatoria esistente, pertanto il ricorso è stato accolto e la decisione annullata.

prescrizioni stradali
zona pedonale
interesse pubblico
proporzionalità
piano regolatore
segnaletica stradale
ricorso in materia di diritto pubblico
Case law2003-11-26

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 3 cpv. 3 LCStr, stabilendo che il provvedimento del Municipio di Robasacco, consistente nella chiusura temporanea al traffico di una strada comunale, rientra nella sovranità cantonale sulle strade e non è soggetto a ricorso di diritto amministrativo ma unicamente a ricorso di diritto pubblico, come previsto dall'art. 3 cpv. 3 LCStr. Il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti hanno erroneamente presentato un ricorso di diritto amministrativo, mentre la controversia riguardava una questione formale regolata dal diritto procedurale cantonale. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non soddisfava i requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e perché le richieste di annullamento delle decisioni precedenti erano irricevibili in un ricorso di diritto pubblico, che ha funzione meramente cassatoria.

ricorso di diritto pubblico
ricorso di diritto amministrativo
sovranità cantonale
chiusura temporanea al traffico
diritto procedurale cantonale
motivazione del ricorso
inammissibilità del ricorso
Case law2003-11-26

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 3 cpv. 4 LCStr, stabilendo che le limitazioni funzionali del traffico sono disciplinate dalla legislazione federale e possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo. Tuttavia, nel caso specifico, il provvedimento del Municipio di Robasacco costituiva un divieto totale di circolazione temporaneamente limitato, regolato dall'art. 3 cpv. 3 LCStr, che rientra nella sovranità cantonale sulle strade e può essere impugnato solo con ricorso di diritto pubblico. Il ricorso presentato come ricorso di diritto amministrativo è stato quindi trattato come ricorso di diritto pubblico, ma è stato dichiarato inammissibile perché le richieste di annullamento delle decisioni comunali non erano pertinenti e la motivazione era insufficiente, non riferendosi all'oggetto effettivo della controversia.

ricorso di diritto amministrativo
ricorso di diritto pubblico
sovranità cantonale
limitazioni del traffico
procedura amministrativa
inammissibilità del ricorso
motivazione insufficiente