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Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

LAINF·832.20

Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 84 Competenze degli organi esecutivi

1 Gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati direttamente interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti di lavoro dell’azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di campioni.

2 Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l’esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative.

Case law2008-06-05
art. 84 (2) LAINF

in

134 V 284

Il Tribunale federale ha analizzato l'art. 84 cpv. 2 LAINF nel contesto di un ricorso riguardante l'indennità per cambiamento di occupazione. La questione principale riguarda se i periodi di attività pericolosa svolti in Italia possano essere considerati per il calcolo dei 300 giorni richiesti dall'art. 86 cpv. 1 lett. b OPI. Il Tribunale ha stabilito che l'indennità per cambiamento di occupazione non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, ma costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'Allegato I ALC. Pertanto, i periodi di attività svolti in Italia devono essere presi in considerazione, ma l'indennità deve essere ridotta proporzionalmente al rapporto tra il periodo di attività svolta in Svizzera e i 300 giorni richiesti.

art.87 OPI art.91 (1) LAINF art.92 (2) LAINF art.86 (1) OPI
indennità per cambiamento di occupazione
periodi di attività pericolosa
totalizzazione dei periodi
vantaggi sociali
discriminazione indiretta
principio di proporzionalità
lavoratori frontalieri
Case law2008-05-06
art. 84 (2) LAINF

in

8C 632/2007

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 84 cpv. 2 LAINF in relazione alla richiesta di indennità per cambiamento di occupazione da parte di un lavoratore frontaliere italiano. La Corte ha stabilito che l'indennità per cambiamento di occupazione, disciplinata dall'art. 86 OPI, non rientra nel campo di applicazione materiale del Regolamento (CEE) n. 1408/71, poiché non costituisce una prestazione di malattia professionale o di disoccupazione, ma è un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'Allegato I ALC. Tuttavia, la condizione dei 300 giorni di attività pericolosa presso un datore di lavoro assoggettato alla LAINF è stata ritenuta indirettamente discriminatoria nei confronti dei lavoratori migranti, sebbene giustificata dal carattere contributivo dell'assicurazione. Pertanto, il Tribunale ha deciso che l'indennità deve essere calcolata proporzionalmente al periodo di attività svolto in Svizzera, anziché totalizzare i periodi di attività all'estero.

art.86 (1 lett. b) OPI art.78 (1) OPI art.83 OPI art.84 OPI art.1a LAINF art.69 LPGA art.87 OPI art.91 (1) LAINF art.92 (2) LAINF
indennità per cambiamento di occupazione
lavoratore frontaliere
vantaggio sociale
discriminazione indiretta
Regolamento (CEE) n. 1408/71
Accordo sulla libera circolazione delle persone
assicurazione obbligatoria
Case law2000-03-13
art. 84 (2) LAINF

in

126 V 198

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha analizzato l'applicabilità dell'art. 84 cpv. 2 LAINF nel contesto di un assegno di transizione previsto dall'art. 86 OPI. La corte ha stabilito che l'assegno di transizione non rientra nelle prestazioni coperte dalla Convenzione tra la Svizzera e la Jugoslavia del 1962, in quanto si tratta di una misura di prevenzione e non di una prestazione assicurativa in senso stretto. Inoltre, la corte ha rilevato che l'assegno di transizione richiede la residenza effettiva in Svizzera e l'intenzione di mantenerla, poiché è necessario controllare gli sforzi dell'assicurato per trovare un lavoro e verificare che non aggravi la sua situazione sul mercato del lavoro. La corte ha concluso che, in assenza di residenza qualificata in Svizzera, l'assicurato non soddisfa i presupposti per l'assegno di transizione.

art.87 OPI art.86 (1) OPI art.81 OPI art.89 (2) OPI
assegno di transizione
prevenzione degli infortuni
malattie professionali
residenza effettiva
Convenzione di sicurezza sociale
indennità di transizione
mercato del lavoro