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Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

LAINF·832.20

84 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 37 Colpa dell’assicurato

1 Se l’assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

2 In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA86, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.87

3 Le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.88

86 RS 830.1

87 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

88 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Case law2021-04-28
art. 37 (3) LAINF

in

8C 10/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, confermando la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni che aveva ridotto del 20% le prestazioni in contanti al ricorrente, basandosi sul decreto di accusa dell'autorità penale per grave infrazione alle norme della circolazione. La Corte ha ritenuto che la riduzione fosse giustificata nonostante il reato non fosse intenzionale, in deroga all'art. 21 LPGA, e che la decisione dell'INSAI fosse passata in giudicato poiché il ricorrente non si era opposto tempestivamente. Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomento del ricorrente riguardo alla sua situazione psichica, affermando che non vi erano prove sufficienti per dimostrare che egli avesse compreso la portata della decisione dell'INSAI. La riduzione del 20% è stata considerata proporzionata alla luce dei fatti oggettivi (guida spericolata e perdita di controllo del veicolo) e dello stato soggettivo del ricorrente.

art.21 LPGA art.105 (1) LTF art.96 LTF art.97 (1) LTF art.10 (5) OPGA art.66 (1) LTF art.95 LTF
riduzione delle prestazioni
reato non intenzionale
decreto di accusa
passaggio in giudicato
situazione psichica
proporzionalità della riduzione
guida spericolata
Case law2020-12-05
art. 37 (2) LAINF

in

8C 180/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF nel contesto di un incidente stradale in cui l'assicurato aveva un tasso alcolemico di 1.24 per mille. L'assicuratore inizialmente aveva rinunciato a ridurre le prestazioni in contanti, ma successivamente ha applicato una riduzione del 30% ex nunc e pro futuro, basandosi sull'art. 37 cpv. 3 LAINF. Il Tribunale ha confermato che l'art. 37 cpv. 3 LAINF non richiede la presenza di dolo o negligenza grave, ma solo la realizzazione oggettiva di un reato penale, indipendentemente dal nesso causale con l'infortunio. La riduzione è obbligatoria, salvo casi eccezionali, e l'assicuratore non ha discrezionalità. Il ricorso è stato respinto perché l'assicurato non poteva legittimamente fare affidamento sulla comunicazione iniziale dell'assicuratore, che riguardava solo le indennità giornaliere e non le prestazioni future, e perché l'interesse all'applicazione del diritto materiale prevaleva sulla tutela della buona fede.

art.21 (1) LPGA art.95 LTF art.97 (2) LTF art.105 (3) LTF art.37 (3) LAINF art.54 CP art.9 Cost. art.96 LTF
assicurazione contro gli infortuni
riduzione delle prestazioni
tasso alcolemico
reato penale
buona fede
principio di affidamento
diritto materiale
Case law2020-12-05
art. 37 (3) LAINF

in

8C 180/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, confermando che la riduzione delle prestazioni da parte dell'assicuratore era legittima. La norma prevede che le prestazioni in contanti possano essere ridotte o rifiutate in casi particolarmente gravi se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo un crimine o un delitto senza dolo, anche se l'infortunio non è causato direttamente dall'atto penalmente punibile. Il giudice delle assicurazioni sociali valuta liberamente se un reato penale è stato commesso, indipendentemente dall'accertamento del giudice penale. Nel caso concreto, il ricorrente aveva guidato con un tasso alcolemico illegale, creando un nesso temporale e materiale con l'infortunio. L'assicuratore era obbligato a procedere alla riduzione, salvo casi eccezionali non presenti nella fattispecie. La lettera del 20 febbraio 2014, in cui l'assicuratore rinunciava inizialmente alla riduzione, riguardava solo le indennità giornaliere e non precludeva la successiva riduzione delle prestazioni di lunga durata. Il ricorso è stato respinto perché la riduzione era conforme alla legge e non violava il principio della buona fede.

art.21 (1) LPGA art.66 (1) LTF art.95 LTF art.97 (2) LTF art.105 (3) LTF art.37 (2) LAINF art.54 CP art.9 Cost. art.96 LTF
assicurazione contro gli infortuni
riduzione delle prestazioni
colpa dell'assicurato
reato penale
buona fede
principio dell'affidamento
nesso temporale e materiale
Case law2006-11-17
art. 37 (3) LAINF

in

U 97/05

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato se le prestazioni assicurative in contanti dovute al ricorrente dovessero essere ridotte del 10% a causa della sua negligenza grave nell'incidente stradale. Il tribunale ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, il ricorrente guidasse in stato di ebrietà (con un tasso alcolemico plausibilmente superiore allo 0,8‰) e avesse perso il controllo del veicolo, violando gravemente le norme di circolazione. Nonostante il proscioglimento penale per il principio 'in dubio pro reo', il tribunale ha applicato l'art. 37 cpv. 3 LAINF, che consente la riduzione delle prestazioni in caso di infortunio causato da negligenza grave o da un crimine/delitto senza dolo. Le dichiarazioni giurate prodotte dal ricorrente sono state ritenute irrilevanti per mancanza di contraddittorio.

art.21 (1) LPGA art.90 (1) LCStr
negligenza grave
stato di ebrietà
verosimiglianza preponderante
riduzione prestazioni
art. 37 LAINF
principio in dubio pro reo
dichiarazioni giurate
Case law2006-11-17
art. 37 (2) LAINF

in

U 97/05

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la questione relativa alla riduzione del 10% delle prestazioni assicurative in contanti a carico dell'assicurato, ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, a causa della sua presunta negligenza grave nell'aver guidato in stato di ebrietà al momento dell'incidente. La Corte ha confermato la decisione dei giudici cantonali, ritenendo che, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l'assicurato avesse effettivamente guidato in uno stato alterato dall'alcol, come dimostrato dal tasso alcolemico di 0,93 g/kg rilevato 35 minuti dopo l'incidente, dalla dichiarazione del passeggero che aveva dubitato della sua capacità di guida, e dalle modalità dell'incidente stesso. La Corte ha inoltre respinto le dichiarazioni giurate prodotte dall'assicurato, considerandole inaffidabili per mancanza di contraddittorio. Pertanto, la riduzione del 10% delle prestazioni è stata ritenuta conforme all'art. 37 cpv. 2 LAINF, che prevede tale sanzione in caso di negligenza grave.

art.21 (1) LPGA art.90 (1) LCStr art.37 (3) LAINF
negligenza grave
stato di ebrietà
tasso alcolemico
verosimiglianza preponderante
riduzione delle prestazioni
dichiarazioni giurate
principio in dubio pro reo