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Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

LAID·642.14

Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 21 Assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica

1 Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone97 sono assoggettate all’imposta se:

a.
sono associate a un’impresa commerciale nel Cantone;
b.98
gestiscono uno stabilimento d’impresa nel Cantone;
c.
sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d.99
commerciano immobili siti nel Cantone.

2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se:

a.
sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;
b.100
fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

97 RU 1992 1818

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).

99 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).

Case law2022-06-04
art. 21 (1) LAID

in

2C 1006/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LAID nel contesto di un caso di doppia imposizione intercantonale, confermando che il luogo dell'amministrazione effettiva di una società determina il suo assoggettamento fiscale illimitato. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l'amministrazione effettiva della società ricorrente fosse situata nel Cantone Ticino, a X.________, dove la presidente della gerenza, B.________, svolgeva attività direzionali preponderanti, mentre la sede legale a W.________ (GR) era considerata formale e fittizia. La ricorrente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare il contrario, pertanto l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino è stato confermato, escludendo un'imposizione limitata basata sull'appartenenza economica.

art.108 LIFD art.814 (3) CO art.127 (3) Cost.
doppia imposizione intercantonale
amministrazione effettiva
sede legale
assoggettamento fiscale
prova del contrario
diritto fiscale intercantonale
sede operativa
Case law2022-06-04
art. 21 (1) LAID

in

2C 308/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LAID nel contesto di un caso di doppia imposizione intercantonale, confermando che il luogo dell'amministrazione effettiva di una società determina l'assoggettamento fiscale illimitato. Nel caso specifico, la società A.________ SA, sebbene iscritta nel Cantone dei Grigioni, aveva la sua amministrazione effettiva a Lugano (Cantone Ticino), come dimostrato dalla presenza di infrastrutture idonee, dall'attività preponderante del direttore B.________ nel Cantone Ticino e dalla mancanza di prove concrete di attività societarie nei Grigioni. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto corretta la decisione delle autorità ticinesi di assoggettare la società illimitatamente nel Cantone Ticino, conformemente alla giurisprudenza sull'art. 127 cpv. 3 Cost.

art.20 (1) LAID art.50 LIFD art.108 (1) LIFD art.127 (3) Cost.
doppia imposizione intercantonale
amministrazione effettiva
sede legale
assoggettamento fiscale
diritto fiscale intercantonale
giurisprudenza federale
prova contraria
Case law2019-07-06
art. 21 (1) LAID

in

2C 462/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LAID in relazione alla determinazione del domicilio fiscale di una società, confermando che una persona giuridica è assoggettata all'imposta nel Cantone dove ha la sede o l'amministrazione effettiva. Nel caso specifico, la ricorrente A.________ AG, sebbene iscritta nel Cantone dei Grigioni, aveva la sua amministrazione effettiva nel Cantone Ticino, come dimostrato dalla concentrazione delle attività gestionali e dal ruolo preponderante dell'azionista unico E.________, che operava principalmente nel Ticino. Il Tribunale ha quindi confermato la decisione cantonale che attribuiva il domicilio fiscale al Ticino, respingendo l'argomentazione della ricorrente sulla base della giurisprudenza consolidata che privilegia il luogo dell'amministrazione effettiva rispetto alla sede formale. Inoltre, il Tribunale ha escluso l'esistenza di uno stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni, poiché non erano presenti infrastrutture o attività rilevanti che giustificassero un'assoggettamento limitato.

art.20 (1) LAID art.108 LIFD art.127 (3) Cost.
doppia imposizione intercantonale
amministrazione effettiva
domicilio fiscale
sede sociale
onere della prova
stabilimento d'impresa
giurisprudenza federale
Case law2016-12-15
art. 21 (1) LAID

in

2C 216/2014

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LAID, relativo all'assoggettamento fiscale di persone giuridiche con sede fuori Cantone che detengono uno stabilimento d'impresa nel Cantone. La Corte ha stabilito che, per riconoscere l'esistenza di uno stabilimento d'impresa, è necessaria la presenza di installazioni fisse e permanenti e un'attività esercitata in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non possedesse uno stabilimento d'impresa in Ticino, poiché il numero di collaboratori impiegati (da quattro a sette) non raggiungeva il minimo di cinque richiesto dalla Circolare CSI 12, e l'attività svolta non era sufficientemente rilevante. Pertanto, il ricorso è stato accolto e le tassazioni emesse dal Cantone Ticino sono state annullate.

art.47 (1) LAID art.127 (3) Cost.
stabilimento d'impresa
doppia imposizione intercantonale
Circolare CSI 12
ripartizione fiscale
attività rilevante
collaboratori a tempo pieno
armonizzazione fiscale