Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo alla deduzione per figli agli studi ai sensi dell'art. 9 Cost., confermando la decisione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver sostenuto costi supplementari per l'alloggio dei figli, poiché questi ultimi risiedevano in un appartamento di proprietà della famiglia, utilizzato anche dai genitori. Pertanto, la riduzione della deduzione da parte dell'autorità fiscale non è stata considerata arbitraria (art. 9 Cost.), né in violazione del principio di legalità (art. 127 cpv. 1 Cost.). Il Tribunale ha inoltre respinto le accuse di violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e della buona fede (art. 9 Cost.), sottolineando che la situazione dei ricorrenti non era comparabile a quella di genitori i cui figli studiano in università svizzere. Infine, il ricorso è stato respinto per mancanza di fondamento giuridico.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in relazione all'art. 9 Cost., che vieta l'arbitrio, e all'art. 29 Cost., che garantisce il diritto di essere sentito. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale cantonale amministrativo avesse violato il suo diritto di essere sentito rifiutando l'assunzione di prove da lui offerte, tra cui la cartella clinica di un ospite e le testimonianze di colleghi. Il Tribunale federale ha rilevato che il diritto di essere sentito include il diritto di offrire prove pertinenti, ma non obbliga l'autorità ad assumerle se già convinta che non influenzerebbero la decisione. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico come queste prove avrebbero potuto modificare l'esito del caso. Per quanto riguarda l'art. 9 Cost., il Tribunale federale ha stabilito che il Tribunale cantonale non ha agito in modo arbitrario nel valutare i motivi del licenziamento, basandosi su fatti accertati e su un'ampia valutazione delle prove. Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo alla deduzione delle spese di trasporto per l'uso del veicolo privato della ricorrente, basandosi sull'art. 9 Cost. (divieto di arbitrio). Il giudizio ha confermato la decisione cantonale, che aveva negato la deduzione integrale delle spese, riconoscendola solo per il tragitto in cui l'uso del mezzo pubblico non era ragionevolmente esigibile (C.________ a G.________). Il Tribunale ha ribadito che il trattamento fiscale precedente (2016) non vincola gli anni successivi, salvo esplicite rassicurazioni del fisco, e che motivi personali (come la gestione familiare) non giustificano la deduzione. Inoltre, ha respinto la richiesta di deduzione per l'abbonamento generale, poiché il datore di lavoro ne copriva già i costi. La sentenza ha escluso violazioni dell'art. 9 Cost., dell'art. 26 LIFD e delle norme cantonali, confermando l'assenza di arbitrio.
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso in materia civile e del ricorso sussidiario in materia costituzionale presentati contro una sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Riguardo al ricorso in materia civile, il Tribunale ha rilevato che il valore litigioso non raggiungeva la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, e che la questione sollevata non costituiva una questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, poiché poteva senz'altro riproporsi in un caso con un valore litigioso superiore. Per quanto riguarda il ricorso sussidiario in materia costituzionale, il Tribunale ha constatato che i ricorrenti non avevano adeguatamente motivato la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), limitandosi a riproporre argomentazioni già presentate nel ricorso civile senza specificare in che modo la sentenza impugnata fosse in contrasto con un diritto costituzionale. Pertanto, entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'articolo 9 Cost., che vieta l'arbitrio, nel contesto del rilascio di un certificato ereditario che includeva la figlia di primo letto del de cuius. La ricorrente sosteneva che la decisione cantonale fosse arbitraria, violando l'articolo 9 Cost., poiché si basava su un documento non apostillato e su un presunto errore nell'accertamento dei fatti. Il Tribunale ha ritenuto che la decisione cantonale, pur potendo essere criticabile per aspetti formali, non fosse manifestamente insostenibile o in contrasto con il sentimento di giustizia, e quindi non costituisse arbitrio. Il ricorso è stato respinto, confermando che il certificato ereditario non ha forza di cosa giudicata materiale e che eventuali contestazioni sul rapporto di filiazione possono essere risolte in sede giudiziaria ordinaria.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino riguardante i contributi alimentari cautelari per la moglie e il figlio. Il ricorrente ha contestato l'applicazione 'aprioristica' del metodo di calcolo a due fasi dei contributi di mantenimento, sostenendo che ciò violasse l'art. 9 Cost. Tuttavia, il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente non ha formulato una conclusione riformatoria cifrata sul merito della vertenza, limitandosi a chiedere l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa all'autorità precedente. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto delle formalità procedurali previste dagli art. 42 cpv. 1 e 107 cpv. 2 LTF.
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che aveva respinto il ricorso relativo al rimborso di fr. 5975.20 trattenuti dalle prestazioni assistenziali. Il Tribunale federale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 9 Cost., il diritto dell'assistenza sociale è regolato principalmente dal diritto cantonale e che il ricorso può essere accolto solo in caso di violazione di diritti fondamentali, in particolare del divieto dell'arbitrio. Il ricorrente, tuttavia, non ha adempiuto ai requisiti di motivazione richiesti dall'art. 42 cpv. 2 LTF, limitandosi a ripetere le conclusioni presentate in sede cantonale senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto delle esigenze formali minime.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 9 Cost., constatando che il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi di motivazione previsti dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. In particolare, il ricorrente non ha specificato quali disposizioni legali sarebbero state violate né ha dimostrato in modo preciso l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove da parte della Corte cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che le critiche del ricorrente si limitavano a una diversa lettura dei fatti senza dimostrare l'arbitrarietà della decisione impugnata, violando così il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di una motivazione sufficiente.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 9 Cost. nel contesto del ricorso presentato dai proprietari dei fondi confinanti contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che aveva confermato il rilascio della licenza edilizia. Il divieto di arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. è stato invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione della sufficienza dell'accesso al fondo e l'applicazione delle norme edilizie comunali. Il Tribunale federale ha ribadito che l'arbitrio si configura solo quando la decisione impugnata risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva o gravemente lesiva di un principio giuridico. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la decisione della Corte cantonale nonostante la ridotta larghezza della strada di accesso e la sua destinazione mista (veicolare e pedonale) non fosse arbitraria, poiché aveva tenuto conto della brevità del tratto stradale, del limitato aumento del traffico e della conformazione montuosa della zona. Pertanto, non è stata riscontrata alcuna violazione dell'art. 9 Cost.
Il Tribunale federale ha esaminato la violazione dell'art. 9 Cost. sostenuta dalle ricorrenti, le quali lamentavano una violazione del principio della buona fede da parte del Municipio di Biasca per non essere intervenuto tempestivamente riguardo all'eccessiva altezza del muro di sostegno. Il Tribunale ha rilevato che le autorizzazioni rilasciate nel 2007 e 2008 riguardavano solo specifiche porzioni del muro (confine est e ovest) e non implicavano un permesso generale per l'intero confine sud. Pertanto, non è stato riconosciuto un caso di tutela del principio della buona fede ai sensi dell'art. 9 Cost., poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un'assunzione vincolante da parte dell'autorità comunale relativa all'altezza complessiva del muro. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che eventuali assicurazioni fornite solo al proprietario del fondo non possono essere opposte a terzi che contestano la licenza edilizia, conformemente alla giurisprudenza consolidata.