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Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Cost.·101

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Case law2023-11-04
art. 36 (3) Cost.

in

1C 376/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso alla luce dell'art. 36 cpv. 3 Cost., confermando che il divieto d'uso imposto dalla Corte cantonale era giustificato e proporzionato. La ricorrente aveva svolto attività industriali senza le necessarie autorizzazioni edilizie, violando le norme pianificatorie e causando molestie ai fondi vicini. Il principio di proporzionalità è stato rispettato, poiché il divieto era l'unica misura idonea e necessaria per ripristinare la legalità, nonostante le conseguenze economiche per la ricorrente. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva agito in buona fede, avendo ignorato ripetuti ordini di sospensione e avviato attività senza permessi. La decisione impugnata è stata quindi confermata, respingendo il ricorso.

art.5 (3) Cost. art.68 (3) LTF art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF art.292 CP art.9 Cost. art.66 (1) LTF art.26 (1) Cost.
divieto d'uso
proporzionalità
licenza edilizia
buona fede
piano regolatore
violazione norme edilizie
interesse pubblico
Case law2023-04-14
art. 36 (3) Cost.

in

1C 535/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'ordine di demolizione di un deposito attrezzi e di una recinzione situati in una zona agricola, confermando la decisione cantonale. Il ricorrente aveva costruito le opere senza autorizzazione e, nonostante un successivo tentativo di sanatoria, il permesso era stato negato in via definitiva. Il Tribunale ha rilevato che l'illegalità materiale delle opere non poteva essere rimessa in discussione, poiché non erano intervenute modifiche di fatto o di diritto rilevanti. Inoltre, ha sottolineato che le opere, essendo destinate a un'attività agricola a scopo ricreativo, non erano conformi alla zona agricola ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 OPT. Il principio di proporzionalità è stato rispettato, poiché la demolizione era necessaria per garantire il rispetto della legalità e dell'uguaglianza, senza che gli oneri per il ripristino fossero sproporzionati. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.24 LPT art.5 (3) Cost. art.106 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.95 (a) LTF art.64 (1) LTF art.64 (2) LTF art.42 (1) LTF art.9 Cost. art.34 (5) OPT art.66 (1) LTF art.26 (1) Cost.
zona agricola
demolizione
permesso di costruzione
principio di proporzionalità
illegalità materiale
attività agricola ricreativa
buona fede
Case law2023-03-30
art. 36 Cost.

in

1C 118/2023

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 36 Cost. nel contesto di un sopralluogo disposto dal Comune di Roveredo per verificare gli allacciamenti privati al collettore comunale. Il tribunale ha stabilito che le restrizioni ai diritti fondamentali, come l'accesso alla proprietà privata, devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, e devono essere proporzionate (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nel caso concreto, il sopralluogo era basato sul Regolamento comunale per il servizio fognature (art. 6), che autorizza il Comune a controllare le installazioni private. Il tribunale ha ritenuto che l'interesse pubblico al controllo degli allacciamenti prevaleva sull'interesse privato dei ricorrenti a impedire l'accesso, e che il sopralluogo era idoneo, necessario e proporzionato. Non è stata riscontrata una grave violazione dei diritti fondamentali, poiché la gravità è valutata oggettivamente e non in base al sentimento soggettivo dei ricorrenti. Il tribunale ha quindi respinto il ricorso, confermando che la decisione cantonale non era arbitraria né nella motivazione né nel risultato.

art.29a Cost. art.26 Cost. art.9 Cost. art.10 (2) Cost. art.8 (1) Cost. art.13 (1) Cost.
diritti fondamentali
proporzionalità
interesse pubblico
base legale
proprietà privata
sopralluogo
arbitrio
Case law2022-12-13
art. 36 (3) Cost.

in

1C 62/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all’esclusione di alcuni rustici dal perimetro del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), basandosi sull’art. 36 cpv. 3 Cost., che sancisce il principio di proporzionalità. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale cantonale amministrativo, ritenendo che l’esclusione dei rustici dei ricorrenti fosse giustificata dalla presenza di una strada asfaltata che ne diminuiva il valore paesaggistico e dalla trasformazione sostanziale di uno degli edifici, rendendoli non più meritevoli di protezione ai sensi dell’art. 39 OPT. Il Tribunale federale ha ribadito che il principio di proporzionalità richiede che le misure restrittive siano idonee, necessarie e proporzionate agli interessi pubblici, e che la valutazione del Tribunale cantonale non era arbitraria né violava il principio di parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), poiché basata su distinzioni fattuali ragionevoli.

art.24d (2) LPT art.39 (2) OPT art.8 (1) Cost. art.26 (1) Cost. art.9 (2) LASec
principio di proporzionalità
protezione del paesaggio
rustici
pianificazione territoriale
art. 36 Cost.
art. 39 OPT
parità di trattamento
Case law2022-12-13
art. 36 (3) Cost.

in

1C 64/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in relazione all'art. 36 cpv. 3 Cost., confermando che una misura pianificatoria, come il PUC-PEIP, costituisce una restrizione di diritto pubblico compatibile con la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) solo se fondata su una base legale, giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispettosa del principio di proporzionalità. Nel caso specifico, la Corte cantonale aveva già valutato che le soluzioni alternative proposte dagli insorgenti non dimostravano pregi superiori rispetto a quelle approvate dall'autorità pianificatrice, e che il PUC-PEIP rispettava i criteri di separazione tra zone edificabili e non edificabili. Il Tribunale federale ha ribadito che il ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente che l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale fossero arbitrari o contrari al principio di proporzionalità, né ha provato una disparità di trattamento violativa dell'art. 8 cpv. 1 Cost. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.39 (2-3) OPT art.8 (1) Cost. art.26 (1) Cost. art.9 (2) LASec art.24d (1-3) LPT
proporzionalità
proprietà
pianificazione territoriale
interesse pubblico
arbitrio
uguaglianza giuridica
zone non edificabili
Case law2022-11-11
art. 36 Cost.

in

2C 833/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo alla revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista, confermando la decisione dell'autorità di vigilanza e del Tribunale amministrativo ticinese. La revoca è stata ritenuta legittima in base all'art. 8 cpv. 2 lett. b e all'art. 20 cpv. 1 LFid/TI, poiché il ricorrente era stato condannato per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, il che comporta automaticamente la perdita dei requisiti necessari per l'autorizzazione. Il Tribunale ha inoltre respinto le critiche relative alla violazione della libertà economica (art. 27 Cost.), ritenendo che la limitazione fosse giustificata da un interesse pubblico (tutela dei clienti) e proporzionata, in conformità con l'art. 36 Cost.

art.36 Cost. art.146 CP art.27 Cost. art.251 CP
revoca autorizzazione
dignità professionale
reati intenzionali
libertà economica
interesse pubblico
proporzionalità
diritti fondamentali
Case law2022-07-07
art. 36 Cost.

in

2D 8/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato da A.________ SA, che contestava la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino riguardante l'esclusione dall'aggiudicazione di commesse pubbliche per due mesi e la relativa pubblicazione. Il Tribunale federale ha ritenuto che la pubblicazione automatica dell'esclusione sul Foglio ufficiale, prevista dall'art. 45 cpv. 4 vLCPubb, violasse l'art. 13 cpv. 2 Cost. (protezione della sfera privata) a causa della sua natura eccessivamente invasiva e sproporzionata, in particolare per la durata illimitata della disponibilità delle informazioni online. Tuttavia, ha confermato la proporzionalità della sanzione dell'esclusione stessa e ha stabilito che la pubblicazione sul sito dell'UVCP, limitata al periodo di esclusione, fosse conforme alla Costituzione. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, annullando la pubblicazione sul Foglio ufficiale ma mantenendo le altre sanzioni.

art.36 Cost. art.27 Cost. art.29 (2) Cost.
protezione della sfera privata
libertà economica
proporzionalità
subappalto
commesse pubbliche
pubblicazione di sanzioni
arbitrio
Case law2022-07-07
art. 36 Cost.

in

148 I 226

Il Tribunale federale ha analizzato l'art. 36 Cst. nel contesto della pubblicazione di sanzioni amministrative nel Foglio ufficiale cantonale, in relazione alla violazione del diritto alla protezione della sfera privata garantito dall'art. 13 Cst. La corte ha ritenuto che la pubblicazione automatica delle decisioni di esclusione dai futuri appalti pubblici, prevista dall'art. 45 cpv. 4 della legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb), fosse sproporzionata e lesiva del diritto alla protezione della sfera privata. La corte ha evidenziato che, sebbene la misura perseguisse un interesse pubblico legittimo (lotta agli abusi negli appalti pubblici), la pubblicazione sul Foglio ufficiale, accessibile a chiunque e archiviata permanentemente, comportava un rischio reputazionale eccessivo per l'impresa sanzionata. Inoltre, la corte ha confrontato la normativa in questione con altre disposizioni legali che prevedono la pubblicazione di sanzioni disciplinari, sottolineando che queste ultime offrono maggiori garanzie di proporzionalità. Pertanto, la corte ha concluso che la pubblicazione sul Foglio ufficiale, come previsto dall'art. 45 cpv. 4 LCPubb, violava l'art. 13 Cst. e doveva essere annullata.

art.3 (c) LPD art.34 LFINMA art.10 LLCA art.51 LPMed art.13 Cost.
protezione della sfera privata
pubblicazione di sanzioni amministrative
proporzionalità
interesse pubblico
rischio reputazionale
Foglio ufficiale
appalti pubblici
Case law2022-05-24
art. 36 Cost.

in

2C 625/2021

Il Tribunale federale ha esaminato la conformità degli art. 10 cpv. 3 e 14 cpv. 4 della legge ticinese sull'apertura dei negozi (LAN/TI), modificati il 12 aprile 2021, con il diritto federale, in particolare con la libertà economica (art. 27 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 8 Cost.). Riguardo alla libertà economica, il Tribunale ha confermato che le norme contestate, che limitano la vendita di bevande alcoliche distillate dopo determinati orari nei negozi annessi alle stazioni di servizio, sono giustificate da un interesse pubblico (protezione della salute e dell'ordine pubblico) e proporzionate, essendo meno restrittive rispetto alla versione precedente (limitando il divieto alle sole bevande distillate). Riguardo al principio di uguaglianza, il Tribunale ha ritenuto che non sussiste una disparità di trattamento ingiustificata tra i negozi annessi alle stazioni di servizio e gli esercizi pubblici o altri negozi soggetti a normative diverse (come quelli nelle stazioni ferroviarie o autostradali), poiché le situazioni comparate non sono equivalenti. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.66 (1) LTF art.68 (3) LTF art.89 (1) LTF art.82 (b) LTF art.27 Cost. art.87 (1) LTF art.101 LTF art.36 Cost. art.29 (1) LTF art.8 (1) Cost.
libertà economica
principio di uguaglianza
interesse pubblico
proporzionalità
negozi annessi a stazioni di servizio
bevande alcoliche distillate
controllo astratto delle norme
Case law2021-12-17
art. 36 Cost.

in

2C 609/2021

Il Tribunale federale ha esaminato la conformità della revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista rispetto all'art. 36 Cost., che disciplina i limiti ai diritti fondamentali. La Corte ha confermato che la revoca, basata sulla condanna del ricorrente in Italia per gravi reati finanziari, rispetta i requisiti dell'art. 36 Cost.: una base legale sufficiente (art. 36 cpv. 1), un interesse pubblico (tutela dei clienti, art. 36 cpv. 2) e la proporzionalità (art. 36 cpv. 3). La revoca è stata ritenuta necessaria e proporzionata, poiché il ricorrente non adempiva più ai requisiti di ottima reputazione e attività irreprensibile (art. 8 LFid/TI), e la condanna italiana equivaleva a una pena detentiva superiore a sei mesi secondo il diritto svizzero. La limitazione della libertà economica (art. 27 Cost.) è stata considerata conforme all'art. 36 Cost. sotto tutti gli aspetti.

art.27 Cost. art.105 (1, 2) LTF art.106 (2) LTF art.29 (2) Cost.
libertà economica
proporzionalità
revoca autorizzazione
condanna penale
reputazione professionale
diritto cantonale
interesse pubblico