Art. 113 Previdenza professionale71*
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
- a.
- la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
- b.
- la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
- c.
- i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- d.
- chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
- e.
- per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
71* Con disposizione transitoria.
