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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Sezione 5: Decisioni

Art. 80 Forma

1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un’autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d’accusa.

2 Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale e notificate alle parti.

3 I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato.

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).

Case law2023-03-03
art. 80 (1) CPP

in

1B 2/2023

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 80 cpv. 1 CPP, relativo alla competenza e alle modalità di deliberazione delle autorità giudiziarie collegiali. Nel caso specifico, il ricorrente contestava la validità di uno scritto del 26 ottobre 2022, emanato solo dal Presidente della Corte delle assise criminali e non dall'intero collegio, sostenendo che ciò costituisse un atto di un'autorità incompetente. Il Tribunale federale ha confermato la decisione della Corte dei reclami penali (CRP), rilevando che lo scritto in questione era una comunicazione di una decisione già deliberata collegialmente durante la Camera di consiglio, come attestato dal verbale e da una dichiarazione successiva dei giudici. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di incompetenza o nullità. Inoltre, il Tribunale ha ribadito che le decisioni ordinatorie, come quella di sospensione e complemento peritale, sono impugnabili solo se comportano un pregiudizio irreparabile, condizione non dimostrata dal ricorrente.

art.329 (2) CPP art.229 (2) CPP art.6 (1) CPP art.56 CPP art.30 (1) Cost. art.65 CPP art.393 (1 lett. b) CPP
competenza collegiale
decisioni ordinatorie
pregiudizio irreparabile
nullità
principio accusatorio
ricusazione
procedura penale
Case law2022-11-03
art. 80 (2) CPP

in

6B 1071/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 80 cpv. 2 CPP, che sancisce l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie come aspetto del diritto di essere sentito. La Corte ha ribadito che tale obbligo impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni della decisione, permettendo all'interessato di comprenderne la portata e le possibilità di impugnazione. Nel caso concreto, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha adempiuto a tale obbligo sintetizzando gli argomenti delle parti e motivando la propria decisione, anche se non ha riportato integralmente le argomentazioni difensive nel verbale. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che non vi fosse violazione del diritto di essere sentito, confermando la validità della motivazione della CARP.

art.6 (1) CEDU art.29 (1) CPP art.30 CPP art.8 Cost. art.391 (2) CPP art.147 CPP art.29 (2) Cost.
obbligo di motivazione
diritto di essere sentito
processo equo
valutazione delle prove
divieto di arbitrio
reformatio in peius
principio in dubio pro reo
Case law2022-05-12
art. 80 (2) CPP

in

6B 122/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 80 cpv. 2 CPP, che sancisce l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie come aspetto del diritto di essere sentito. La Corte ha ribadito che l'autorità giudiziaria deve menzionare almeno brevemente le ragioni della decisione, permettendo all'interessato di comprenderne la portata e le possibilità di impugnazione, senza però dover esplicitamente affrontare tutti gli argomenti sollevati. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il verbale del dibattimento e la sentenza impugnata rispettassero tale obbligo, riportando le conclusioni difensive e gli elementi essenziali, anche se in modo conciso. Pertanto, non è stata riscontrata alcuna violazione del diritto a una decisione motivata.

art.76 CPP art.3 (2) CPP art.197 CP art.181 CP art.10 (2) CPP art.29 (2) Cost.
obbligo di motivazione
diritto di essere sentito
verbale del dibattimento
valutazione delle prove
principio in dubio pro reo
arbitrio giudiziario
presunzione di innocenza
Case law2016-04-08
art. 80 (3) CPP

in

1B 266/2016

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 80 cpv. 3 CPP nel contesto di una richiesta di sospensione del procedimento penale avanzata dalla ricorrente. Il Presidente della Corte delle assise criminali aveva ritenuto irricevibile la richiesta, affermando che la decisione non era impugnabile dinanzi alla Corte dei reclami penali (CRP) e che la richiesta poteva essere riproposta alla Corte giudicante ai sensi dell'art. 339 cpv. 2 lett. b e c CPP. Il Tribunale federale ha confermato che la decisione incidentale non causava un pregiudizio irreparabile alla ricorrente, poiché le questioni pregiudiziali potevano essere riproposte all'inizio del dibattimento. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.92 (1) LTF art.100 (1) LTF art.339 (2) CPP art.42 (2) LTF art.93 (1) LTF art.66 (1) LTF
procedimento penale
sospensione del procedimento
decisione incidentale
pregiudizio irreparabile
ricusazione
competenza cantonale
inammissibilità del ricorso
Case law2011-05-07
art. 80 (2) CPP

in

1B 260/2011

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva confermato il decreto di non luogo a procedere emesso dal Procuratore pubblico. La ricorrente sosteneva che la decisione impugnata fosse nulla poiché adottata e firmata solo dal presidente e dalla vicecancelliera della CRP, violando così il diritto a una composizione corretta dell'autorità giudicante (Art. 30 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II). Il Tribunale federale ha ritenuto infondata la censura, rilevando che la decisione era stata adottata dalla CRP nella sua composizione ordinaria di tre giudici, come previsto dalla legge (Art. 62 cpv. 1 LOG), e che la firma della vicecancelliera non implicava un'assunzione di funzioni giudiziarie, ma era conforme all'Art. 80 cpv. 2 CPP, che prevede la firma da parte di chi dirige il procedimento e dell'estensore del verbale. Il ricorso è stato quindi respinto nella misura in cui era ammissibile.

art.81 LTF art.47 (2 lett. a e b) RTF art.78 (1) LTF art.132 (1) LTF art.90 LTF art.106 (2) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.80 (1) LTF art.9 Cost. art.66 (1) LTF art.24 LTF art.38 RTF art.39 RTF art.60 (1) LTF
procedimento penale
decreto di non luogo a procedere
composizione dell'autorità giudicante
diritto a un tribunale imparziale
firma della sentenza
ricorso in materia penale
violazione del diritto processuale
Case law2011-05-07
art. 80 (2) CPP

in

1B 147/2011

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la decisione della Camera dei ricorsi penali (CRP) del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva confermato il decreto di non luogo a procedere emesso dal Procuratore pubblico. La ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata fosse nulla poiché firmata solo dal presidente e dalla vicecancelliera della CRP, quest'ultima considerata una semplice funzionaria amministrativa. Il Tribunale federale ha ritenuto infondata questa censura, precisando che la decisione era stata adottata dalla CRP nella sua composizione ordinaria di tre giudici, come previsto dalla legge (art. 62 cpv. 1 LOG), e che la firma della vicecancelliera era conforme all'art. 80 cpv. 2 CPP, il quale prevede che le decisioni scritte e motivate siano firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale. Il Tribunale ha sottolineato che la vicecancelliera, pur partecipando alla redazione della sentenza, non aveva alcun potere decisionale, riservato esclusivamente ai giudici, e che la sua firma non inficiava la validità della decisione. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.81 LTF art.47 (2 lett. a e b) RTF art.30 (1) Cost. art.68 (3) LTF art.90 LTF art.106 (2) LTF art.80 (1) LTF art.78 (1) LTF art.132 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.9 Cost. art.66 (1) LTF art.24 LTF art.38 RTF art.39 RTF art.60 (1) LTF
procedimento penale
decreto di non luogo a procedere
composizione del tribunale
firma della sentenza
vicecancelliera
art. 80 cpv. 2 CPP
nullità della sentenza