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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Sezione 1: Imputato

Art. 430 Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale

1 L’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:

a.
l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
b.
l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato; o
c.
le spese dell’imputato sono di esigua entità.

2 Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 428 capoverso 2.

Case law2020-08-13
art. 430 (1) CPP

in

6B 676/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP, confermando che tale disposizione consente all'autorità penale di ridurre o negare l'indennizzo se l'imputato ha provocato illecitamente l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a), se l'accusatore privato è tenuto a indennizzare (lett. b), o se le spese sono di esigua entità (lett. c). Nel caso specifico, il ricorrente non ha dimostrato una lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali né un nesso causale tra il procedimento penale e le sofferenze patite, come richiesto dall'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. Il certificato medico prodotto, pur attestando uno stato depressivo, non ne indicava le cause, rendendo impossibile stabilire un collegamento con il procedimento. Inoltre, la CRP ha correttamente rilevato che il ricorrente non ha giustificato la quantificazione della somma richiesta né dimostrato le condizioni per il riconoscimento del torto morale. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.42 (1) CO art.429 (2) CPP art.429 (1) CPP art.78 (1) LTF art.66 (1) LTF art.64 LTF art.6 CPP art.90 LTF art.106 (2) LTF art.65 LTF art.42 (1) LTF art.49 CO art.100 (1) LTF art.80 LTF art.81 (1) LTF
riparazione del torto morale
lesione degli interessi personali
nesso causale
procedimento penale
valutazione delle prove
potere discrezionale del giudice
sofferenza morale
Case law2019-04-03
art. 430 (1) CPP

in

6B 500/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 430 cpv. 1 CPP, stabilendo che tale disposizione consente alle autorità penali di ridurre o negare l'indennizzo o la riparazione del torto morale previsti dall'art. 429 CPP se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. La Corte ha rilevato che la questione dell'indennizzo deve essere valutata in relazione alle spese processuali ai sensi dell'art. 426 CPP, con una correlazione tra le due: se le spese sono poste a carico dell'imputato, di regola non gli spetta alcun indennizzo, mentre se sono assunte dallo Stato, l'indennizzo è generalmente riconosciuto in proporzione analoga. Nel caso concreto, il Tribunale ha confermato che il comportamento dei ricorrenti, in particolare gli 'schiaffetti' al minore, i litigi con urla e insulti, e la chiusura a chiave della cucina, costituivano condotte contrarie agli art. 274 e 274a CC, giustificando l'apertura del procedimento penale e il parziale accollamento delle spese. Tuttavia, ha rilevato che per uno dei ricorrenti (B.________) non era accertato un comportamento tale da giustificare l'apertura del procedimento, annullando parzialmente la sentenza impugnata e rinviando la causa per una nuova decisione.

art.6 (2) CEDU art.10 (1) CPP art.429 CPP art.32 (1) Cost. art.274 CC art.274_a CC art.41 CO art.426 (2) CPP
indennizzo
procedura penale
spese processuali
torto morale
comportamento illecito
bene del minore
presunzione di innocenza
Case law2019-03-12
art. 430 CPP

in

6B 1330/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso presentato da A.________ contro le sentenze della Corte dei reclami penali del Cantone Ticino, rilevando che il ricorso è inammissibile per molteplici ragioni. In primo luogo, A.________ non è legittimato a impugnare la decisione relativa a B.________, poiché non ha partecipato al procedimento e non ha un interesse giuridicamente protetto (art. 81 cpv. 1 LTF). Inoltre, il ricorso è stato presentato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni impugnate (art. 100 cpv. 1 LTF) e trasmesso via e-mail senza firma elettronica qualificata, violando l'art. 42 cpv. 4 LTF e il regolamento sulla comunicazione elettronica. Il ricorso è anche carente nella motivazione, non contestando adeguatamente le basi giuridiche delle decisioni impugnate (art. 42 cpv. 2 LTF). Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per mancanza di prospettiva di successo e per l'assenza di prove sullo stato di indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF).

art.39 (3) LTF art.42 (4) LTF art.42 (2) LTF art.64 (1) LTF art.100 (1) LTF art.108 LTF art.81 (1) LTF
ammissibilità del ricorso
legittimazione
termine di ricorso
firma elettronica
motivazione del ricorso
assistenza giudiziaria
procedura semplificata
Case law2016-09-15
art. 430 (1) CPP

in

6B 647/2016

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto le sue richieste di indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP. La CRP aveva ritenuto che il comportamento di A.________, contrario al diritto civile non scritto e ostacolante lo svolgimento del procedimento penale, soddisfacesse i requisiti per il rifiuto dell'indennizzo ex art. 430 cpv. 1 lett. a CPP. Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché A.________ non ha adeguatamente contestato le motivazioni principali della CRP, in particolare la violazione del diritto civile non scritto, e non ha dimostrato come la sentenza violasse il diritto. Pertanto, il ricorso è stato respinto per mancanza di motivazione sufficiente.

art.78 (1) LTF art.391 (2) CPP art.42 (1 e 2) LTF art.65 (2) LTF art.80 LTF art.64 (1) LTF art.68 (1) LTF art.100 (1) LTF art.90 LTF art.81 (1) LTF
indennizzo
riparazione del torto morale
diritto civile non scritto
comportamento processuale
onere probatorio
ricorso inammissibile
violazione del diritto
Case law2015-11-24
art. 430 CPP

in

142 IV 42

Il ricorrente sostiene che il rifiuto di un'indennità basato sull'esistenza di una copertura assicurativa di protezione giuridica violerebbe l'art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP. La Corte cantonale ha ritenuto applicabile la propria giurisprudenza relativa al previgente CPP/TI, negando l'indennità se l'accusato dispone di un'assicurazione di protezione giuridica. Tuttavia, il Tribunale federale ha precisato che l'art. 429 CPP non prevede il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di copertura assicurativa. Inoltre, è arbitrario negare un'indennità per il solo fatto che l'imputato beneficia di un'assicurazione di protezione giuridica, poiché lo Stato non può sottrarsi al suo obbligo di risarcimento. La giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata nella procedura civile e amministrativa, è stata estesa alla procedura penale, confermando che lo Stato deve indennizzare l'imputato prosciolto, indipendentemente dalla sua copertura assicurativa.

art.429 (1) CPP art.41 CO art.51 CO
indennità
assicurazione di protezione giuridica
procedimento penale
abbandono del procedimento
risarcimento
arbitrio
diritto federale
Case law2013-12-12
art. 430 (1 lett. a) CPP

in

6B 291/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente di ridurre o negare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. La Corte cantonale aveva negato l'indennizzo al ricorrente, ritenendo che egli avesse collaborato alla creazione di 'fondi neri' per la sua cliente, comportandosi in modo illecito e gravemente colpevole. Tuttavia, il Tribunale federale ha rilevato che la Corte cantonale aveva violato il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.), non confrontandosi con l'asserita illegalità dei provvedimenti coercitivi (art. 431 CPP) e rimproverandogli indirettamente infrazioni penali, violando così il principio della presunzione di innocenza. Inoltre, la Corte cantonale non aveva sufficientemente motivato l'applicazione dell'art. 430 CPP, né aveva accertato in modo chiaro e univoco i comportamenti illeciti ascritti al ricorrente. Pertanto, il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa per un nuovo giudizio.

art.431 CPP art.957 CO art.251 CP art.426 (2) CPP art.29 (2) Cost.
indennizzo
procedimento penale
presunzione di innocenza
diritto di essere sentito
provvedimenti coercitivi
comportamento illecito
responsabilità civile
Case law2012-10-17
art. 430 (1) CPP

in

1B 484/2012

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di indennizzo per danno economico e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP, confermando la decisione della Corte cantonale che aveva respinto tali pretese. Per quanto riguarda il danno economico, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva presentato le dimissioni prima dell'avvio del procedimento penale, escludendo così un nesso causale tra il procedimento e la perdita del lavoro (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP). In merito alla riparazione del torto morale, il Tribunale ha confermato che il ricorrente, con il suo comportamento negligente (violazione dell'art. 321a cpv. 1 CO), aveva contribuito all'apertura del procedimento penale, giustificando il diniego dell'indennità (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP). Il Tribunale ha inoltre sottolineato che il ricorrente non aveva dimostrato una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 CC o dell'art. 49 CO, necessaria per la riparazione del torto morale.

art.105 (1) LTF art.429 (1) CPP art.321_a (1) CO art.42 (2) LTF art.49 CO art.106 (2) LTF art.28 (2) CC
indennizzo
danno economico
torto morale
procedimento penale
negligenza
rapporto di causalità
lesione della personalità
Case law2012-05-06
art. 430 (1) CPP

in

1B 635/2011

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'art. 430 cpv. 1 CPP, confermando la decisione della Corte cantonale che aveva respinto la richiesta di indennizzo avanzata dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse validamente rinunciato alle pretese di risarcimento, come dimostrato dagli atti di causa, e che tale rinuncia non fosse frutto di costrizione. Il Tribunale ha inoltre ribadito che, in caso di abbandono del procedimento, l'imputato può rinunciare all'indennizzo e che tale rinuncia, se libera e consapevole, è vincolante. La Corte ha infine respinto l'argomento del ricorrente secondo cui la rinuncia sarebbe stata illegittima, confermando che il PP aveva agito correttamente nell'emettere il decreto di abbandono e nel respingere la richiesta di indennizzo.

art.105 (1) LTF art.429 CPP art.29 (1) Cost. art.97 (1) LTF art.66 (1) LTF art.426 (2) CPP art.128 CPP
rinuncia all'indennizzo
abbandono del procedimento
principio di celerità
abuso di diritto
venire contra factum proprium
prescrizione dell'azione penale
risarcimento del danno