Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 430 cpv. 1 CPP, stabilendo che tale disposizione consente alle autorità penali di ridurre o negare l'indennizzo o la riparazione del torto morale previsti dall'art. 429 CPP se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. La Corte ha rilevato che la questione dell'indennizzo deve essere valutata in relazione alle spese processuali ai sensi dell'art. 426 CPP, con una correlazione tra le due: se le spese sono poste a carico dell'imputato, di regola non gli spetta alcun indennizzo, mentre se sono assunte dallo Stato, l'indennizzo è generalmente riconosciuto in proporzione analoga. Nel caso concreto, il Tribunale ha confermato che il comportamento dei ricorrenti, in particolare gli 'schiaffetti' al minore, i litigi con urla e insulti, e la chiusura a chiave della cucina, costituivano condotte contrarie agli art. 274 e 274a CC, giustificando l'apertura del procedimento penale e il parziale accollamento delle spese. Tuttavia, ha rilevato che per uno dei ricorrenti (B.________) non era accertato un comportamento tale da giustificare l'apertura del procedimento, annullando parzialmente la sentenza impugnata e rinviando la causa per una nuova decisione.
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presunzione di innocenza