Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da B.A.________ contro la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione del decreto d'accusa. Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha adempiuto alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, poiché non si è confrontato con i motivi della decisione impugnata né ha dimostrato una violazione del diritto. In particolare, la CARP aveva giustamente dichiarato l'istanza di revisione manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 412 cpv. 2 CPP, poiché il ricorrente non aveva indicato né comprovato un motivo di revisione conforme all'art. 411 cpv. 1 CPP e all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Inoltre, il Tribunale ha respinto le argomentazioni del ricorrente relative alla composizione del collegio giudicante, confermando che non è necessaria una comunicazione preventiva della composizione, purché questa sia pubblicamente accessibile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione sufficiente, ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta per mancanza di prospettiva di successo, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 e 3 LTF.
Ricorso inammissibile
Motivazione insufficiente
Revisione penale
Composizione del collegio giudicante
Assistenza giudiziaria
Procedura semplificata
Spese giudiziarie