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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Capitolo 4: Revisione

Art. 411 Forma e termine

1 Le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale d’appello. L’istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati.

2 Le istanze di cui all’articolo 410 capoversi 1 lettera b e 2 vanno presentate entro 90 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione. Negli altri casi, le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.

Case law2023-01-25
art. 411 (1) CPP

in

6B 750/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 411 cpv. 1 CPP, che stabilisce che le istanze di revisione devono essere presentate e motivate per iscritto, indicando e comprovando i motivi di revisione invocati. Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato una dichiarazione autenticata di un testimone deceduto, già oggetto di una richiesta di audizione respinta durante il procedimento di merito. La CARP ha ritenuto che tale dichiarazione non fosse nuova, poiché il giudice di merito ne era già a conoscenza, e ha dichiarato irricevibile l'istanza senza richiedere osservazioni alle parti, conformemente all'art. 412 cpv. 3 CPP. Il Tribunale federale ha confermato che la CARP non ha agito arbitrariamente nel negare la novità e la rilevanza della prova, e che la mancata richiesta di osservazioni non violava il diritto di essere sentito o il diritto a un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU.

art.412 (1) CPP art.106 (2) LTF art.81 LTF art.80 (1) LTF art.42 (1) LTF art.412 (2) CPP art.65 LTF art.78 (1) LTF art.100 (1) LTF art.410 (1) CPP art.6 CEDU art.90 LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.64 (2) LTF art.412 (3) CPP art.413 (3) CPP
revisione
nuovi mezzi di prova
rilevanza
arbitrio
diritto di essere sentito
processo equo
economia procedurale
Case law2019-01-29
art. 411 (1) CPP

in

1B 43/2019

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato inammissibile un reclamo per denegata e ritardata giustizia per incompetenza. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso non era sufficientemente motivato, in quanto il ricorrente non ha spiegato in modo specifico perché la decisione della CRP, basata sull'art. 393 cpv. 1 CPP e sull'art. 411 cpv. 1 CPP, violasse il diritto federale. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto inammissibili le critiche di ricusazione e la richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Corte cantonale, applicando il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 58 cpv. 1 CPP). Infine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione sufficiente e deciso in base alla procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

art.66 (1) LTF art.58 (1) CPP art.108 (1) LTF art.393 (1) CPP
denegata giustizia
ritardata giustizia
inammissibilità
motivazione insufficiente
ricusazione
buona fede
abuso di diritto
Case law2019-01-07
art. 411 (1) CPP

in

6B 773/2019

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da B.A.________ contro la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione del decreto d'accusa. Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha adempiuto alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, poiché non si è confrontato con i motivi della decisione impugnata né ha dimostrato una violazione del diritto. In particolare, la CARP aveva giustamente dichiarato l'istanza di revisione manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 412 cpv. 2 CPP, poiché il ricorrente non aveva indicato né comprovato un motivo di revisione conforme all'art. 411 cpv. 1 CPP e all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Inoltre, il Tribunale ha respinto le argomentazioni del ricorrente relative alla composizione del collegio giudicante, confermando che non è necessaria una comunicazione preventiva della composizione, purché questa sia pubblicamente accessibile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione sufficiente, ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta per mancanza di prospettiva di successo, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 e 3 LTF.

art.108 (1) LTF art.64 (1 e 3) LTF art.42 (2) LTF art.410 (1) CPP art.66 (1) LTF art.412 (2) CPP
Ricorso inammissibile
Motivazione insufficiente
Revisione penale
Composizione del collegio giudicante
Assistenza giudiziaria
Procedura semplificata
Spese giudiziarie
Case law2018-04-09
art. 411 (2) CPP

in

6B 544/2018

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che aveva respinto la sua istanza di revisione del decreto d'accusa del 12 settembre 2013. La CARP aveva ritenuto irricevibile l'istanza di revisione, affermando che la prescrizione dell'azione penale non rientra tra i motivi di revisione previsti dalla legge e che, in ogni caso, la prescrizione si sarebbe estinta con la decisione della Pretura penale, che valeva come sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP. Inoltre, la CARP ha constatato che la violazione dei diritti della difesa tutelati dalla CEDU non era accertata da alcuna decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo e quindi non costituiva un motivo di revisione ai sensi dell'art. 410 cpv. 2 CPP. Il Tribunale federale ha confermato la decisione della CARP, rilevando che la ricorrente aveva rinunciato al suo diritto di interrogare i testimoni a carico e che non erano presenti fatti nuovi tali da giustificare una revisione ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Infine, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, considerandolo infondato e inammissibile.

art.105 (2) LTF art.97 (3) CP art.410 (1) CPP art.105 (1) LTF art.410 (2) CPP art.356 (4) CPP
revisione
prescrizione
diritti della difesa
CEDU
nullità
fatti nuovi
rinuncia ai diritti