Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPP, che stabilisce il principio della libertà dell'imputato, in relazione alla carcerazione di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP. La corte ha confermato che la carcerazione di sicurezza è ammissibile solo se sussistono gravi indizi di reato e un concreto pericolo di fuga, il quale deve essere probabile e non solo possibile. Nel caso specifico, il ricorrente, cittadino italiano, avrebbe potuto facilmente fuggire in Italia, dove non sarebbe stato estradabile, e avrebbe potuto esercitare attività lavorative indipendenti nonostante le possibili sanzioni disciplinari. La corte ha ritenuto che la valutazione del pericolo di fuga da parte della CRP non fosse arbitraria, considerando le circostanze concrete, tra cui i legami del ricorrente con l'Italia e la facilità di attraversamento del confine. Inoltre, la corte ha respinto l'argomento del ricorrente riguardo alla mancata adozione di misure sostitutive, osservando che queste non avrebbero garantito lo stesso livello di prevenzione della fuga, soprattutto in un contesto di libera circolazione Schengen.
carcerazione di sicurezza
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principio di proporzionalità
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