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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 212 Principi

1 L’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.

2 Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:

a.
i loro presupposti non sono più adempiuti;
b.
la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure
c.
misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.

3 La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.

Case law2022-11-17
art. 212 (3) CPP

in

1B 493/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 23 agosto 2022 della CARP che respingeva la sua istanza di scarcerazione. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito della successiva decisione della CARP del 18 ottobre 2022 che ha ordinato la scarcerazione del ricorrente, nonché della sentenza della Corte di diritto penale del 26 ottobre 2022 che ha comportato un inasprimento della pena. Il Tribunale ha sottolineato che, in base alla prassi consolidata, un ricorso per scarcerazione perde il suo interesse pratico e attuale quando il ricorrente è stato nel frattempo rilasciato, salvo eccezioni non applicabili nel caso in esame. Inoltre, il Tribunale ha osservato che eventuali future questioni sulla scarcerazione dovrebbero essere esaminate in primo luogo dalla CARP, considerate le mutate circostanze. Il ricorso è stato quindi stralciato dai ruoli.

art.63 CP art.212 (3) CPP art.221 (1) CPP art.32 (2) LTF art.5 (3) Cost. art.71 LTF art.59 (3) CP art.64 LTF art.72 PC art.81 (1) LTF
carcerazione di sicurezza
interesse pratico e attuale
ricorso privo di oggetto
pericolo di recidiva
principio della buona fede processuale
trattamento stazionario
trattamento ambulatoriale
Case law2022-08-18
art. 212 (1) CPP

in

1B 417/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPP, che stabilisce il principio della libertà dell'imputato, in relazione alla carcerazione di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP. La corte ha confermato che la carcerazione di sicurezza è ammissibile solo se sussistono gravi indizi di reato e un concreto pericolo di fuga, il quale deve essere probabile e non solo possibile. Nel caso specifico, il ricorrente, cittadino italiano, avrebbe potuto facilmente fuggire in Italia, dove non sarebbe stato estradabile, e avrebbe potuto esercitare attività lavorative indipendenti nonostante le possibili sanzioni disciplinari. La corte ha ritenuto che la valutazione del pericolo di fuga da parte della CRP non fosse arbitraria, considerando le circostanze concrete, tra cui i legami del ricorrente con l'Italia e la facilità di attraversamento del confine. Inoltre, la corte ha respinto l'argomento del ricorrente riguardo alla mancata adozione di misure sostitutive, osservando che queste non avrebbero garantito lo stesso livello di prevenzione della fuga, soprattutto in un contesto di libera circolazione Schengen.

art.105 (2) LTF art.221 (1) CPP art.98 LTF art.106 (2) LTF art.237 (1) CPP art.237 (2) CPP art.95 LTF art.42 LTF art.66 (1) LTF
carcerazione di sicurezza
pericolo di fuga
principio di proporzionalità
misure sostitutive
estradizione
spazio Schengen
valutazione delle prove
Case law2021-01-21
art. 212 (2) CPP

in

1B 643/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della carcerazione di sicurezza ai sensi dell'art. 212 cpv. 2 CPP, confermando che la detenzione è ammissibile solo come 'ultima ratio' e che devono essere considerate misure sostitutive meno severe se idonee a garantire gli stessi obiettivi. Nel caso specifico, il ricorrente, già condannato a 3 anni e 6 mesi di detenzione e con forti legami familiari in Svizzera, non presentava un concreto pericolo di fuga tale da giustificare il mantenimento della carcerazione, soprattutto dopo aver scontato gran parte della pena. La Corte ha rilevato che le autorità cantonali non hanno adeguatamente valutato le misure sostitutive proposte (come cauzione, blocco dei documenti e obblighi di residenza), violando il principio di proporzionalità. Pertanto, il ricorso è stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata nella parte relativa al rifiuto delle misure sostitutive e rinviando la causa alla CARP per un nuovo esame.

art.238 (2) CPP art.78 (1) LTF art.221 (1) CPP art.107 (2) LTF art.93 (1) LTF art.237 (1) CPP
carcelerazione di sicurezza
misure sostitutive
pericolo di fuga
principio di proporzionalità
legami familiari
pena detentiva
ultima ratio
Case law2018-09-05
art. 212 (2) CPP

in

1B 179/2018

Il Tribunale federale ha esaminato la proroga della carcerazione preventiva ai sensi dell'art. 212 cpv. 2 CPP, confermando che la carcerazione preventiva è ammissibile solo come 'ultima ratio' e che possono essere ordinate misure meno severe se raggiungono lo stesso obiettivo. Nel caso specifico, il ricorrente era gravemente indiziato di un crimine, ma il pericolo di fuga, sebbene non escluso del tutto, non era sufficientemente motivato dalla Corte cantonale, che aveva omesso di esaminare approfonditamente l'adozione di misure sostitutive come il blocco dei documenti d'identità o l'obbligo di dimora. Il Tribunale federale ha quindi annullato la decisione impugnata nella parte relativa alla negazione delle misure sostitutive e ha rinviato la causa alla CRP per una nuova decisione, senza ordinare la scarcerazione immediata del ricorrente.

art.221 (1) CPP art.214 (4) CPP art.237 (1) CPP art.237 (2) CPP art.66_a CP
carcere preventivo
ultima ratio
misure sostitutive
pericolo di fuga
gravi indizi di reato
principio di proporzionalità
motivazione insufficiente
Case law2017-09-25
art. 212 (1) CPP

in

1B 362/2017

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPP, che stabilisce il principio della libertà dell'imputato, e dell'art. 221 cpv. 1 CPP, che disciplina i presupposti per la carcerazione preventiva o di sicurezza. Nel caso concreto, il ricorrente era accusato di reati sessuali contro pazienti vulnerabili, e il Tribunale ha confermato la legittimità della carcerazione preventiva basandosi sulla presenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di recidiva, nonostante l'assenza di precedenti specifici. Il Tribunale ha ritenuto che le misure sostitutive proposte dal ricorrente (divieto di esercitare la professione e obbligo di residenza) fossero inadeguate a garantire la sicurezza pubblica, data la natura dei reati e la vulnerabilità delle vittime. La decisione si fonda sul principio di proporzionalità e sulla necessità di prevenire ulteriori reati, conformemente alla giurisprudenza consolidata.

art.221 (1) CPP art.193 (1) CP art.198 CP art.189 (1) CP art.191 CP art.237 (1) CPP art.237 (2) CPP
carcerazione preventiva
pericolo di recidiva
gravi indizi di reato
misure sostitutive
proporzionalità
vittime vulnerabili
integrità sessuale
Case law2017-06-20
art. 212 (1) CPP

in

1B 173/2017

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPP, che stabilisce il principio della libertà dell'imputato, e dell'art. 221 cpv. 1 CPP, che disciplina i presupposti per la carcerazione preventiva. La Corte ha confermato che la carcerazione preventiva è ammissibile solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di un serio pericolo di fuga, collusione o minaccia alla sicurezza altrui. Nel caso specifico, la CRP aveva correttamente valutato che il ricorrente non aveva fornito ulteriori indizi concreti per giustificare la proroga della carcerazione, né dimostrato un persistente pericolo di collusione o inquinamento delle prove, soprattutto considerando che l'inchiesta si basava principalmente su documenti bancari e che gli imputati avevano già avuto tempo per concordare eventuali versioni. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso, confermando la scarcerazione e sottolineando che la carcerazione preventiva deve essere applicata come 'ultima ratio' e che misure meno severe possono essere sufficienti.

art.212 (2) CPP art.221 (1) CPP art.66 (4) LTF art.68 (1) LTF art.42 LTF
carcazione preventiva
principio di proporzionalità
pericolo di collusione
gravi indizi di colpevolezza
ultima ratio
misure sostitutive
procedura penale
Case law2017-06-20
art. 212 (1) CPP

in

1B 172/2017

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPP, che stabilisce il principio della libertà dell'imputato, e dell'art. 221 cpv. 1 CPP, che disciplina i presupposti per la carcerazione preventiva. La Corte ha confermato la decisione della CRP, ritenendo che non sussistessero più i presupposti per la proroga della carcerazione preventiva, in particolare il pericolo di collusione o di inquinamento delle prove, né un concreto pericolo di fuga o di recidiva. La Corte ha sottolineato che la carcerazione preventiva è una misura di ultima ratio e che, nel caso specifico, gli atti istruttori residui non giustificavano una proroga della detenzione, soprattutto considerando la natura prevalentemente documentale delle indagini e il tempo già trascorso dall'inizio delle indagini senza che fossero emersi ulteriori elementi concreti di rischio.

art.212 (2) CPP art.221 (1) CPP art.99 (1) LTF art.68 (2) LTF art.66 (4) LTF art.68 (1) LTF art.42 LTF
carcazione preventiva
pericolo di collusione
pericolo di fuga
principio di proporzionalità
ultima ratio
atti istruttori
libertà dell'imputato
Case law2013-09-17
art. 212 (3) CPP

in

1B 286/2013

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo al mantenimento della carcerazione di sicurezza ai sensi dell'art. 212 cpv. 3 CPP, confermando la decisione della Corte dei reclami penali (CRP) che aveva ritenuto giustificata la misura. La CRP aveva correttamente motivato la decisione, indicando sia la necessità di garantire l'esecuzione della pena sia lo svolgimento della procedura di appello, e aveva valutato la proporzionalità della carcerazione di sicurezza rispetto alla pena detentiva presumibile. Il Tribunale federale ha rilevato che il pericolo di fuga della ricorrente era più che probabile, data la sua mancanza di legami con la Svizzera e l'urgenza di rientrare in Spagna per motivi familiari e personali. Inoltre, la durata della carcerazione di sicurezza, inferiore a sei mesi, è stata considerata proporzionata alla luce della pena presumibile, nonostante la parziale sospensione condizionale della pena decisa in primo grado. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.81 (1) LTF art.78 (1) LTF art.107 (2) LTF art.66 (1) LTF art.51 CP art.80 (1) LTF art.65 (2) LTF art.64 (1) LTF art.221 (1 lett. a) CPP art.100 (1) LTF art.231 (1) CPP
carcerazione di sicurezza
pericolo di fuga
proporzionalità
esecuzione della pena
procedura di appello
legge sugli stupefacenti
sospensione condizionale
Case law2013-06-12
art. 212 (3) CPP

in

1B 384/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 212 cpv. 3 CPP, relativo alla proporzionalità della durata della carcerazione preventiva, confermando che tale durata non può superare quella della pena detentiva presumibile e deve essere valutata in base alla gravità dei reati perseguiti e alle circostanze concrete del caso. La Corte ha respinto il ricorso del Ministero pubblico, ritenendo che la CRP e il GPC avessero correttamente applicato i criteri giurisprudenziali, basandosi su elementi concreti e verificabili piuttosto che su mere ipotesi teoriche. Il Tribunale ha inoltre ribadito che la carcerazione preventiva è un'ultima ratio e deve rispettare il principio di proporzionalità, non potendo essere giustificata da rischi ipotetici di collusione o recidiva non adeguatamente dimostrati.

art.221 (1) CPP art.221 (2) CPP art.5 CEDU art.227 (2) CPP art.31 Cost. art.10 (2) Cost. art.51 CP
carcerazione preventiva
proporzionalità
collusione
recidiva
diritto alla libertà
ultima ratio
principio di proporzionalità
Case law2011-03-14
art. 212 (2) CPP

in

1B 25/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 212 cpv. 2 CPP nel contesto della proroga della carcerazione preventiva per pericolo di recidiva ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP. Il ricorrente contestava la decisione delle autorità cantonali, sostenendo che il pericolo di recidiva non fosse sufficientemente fondato e che la carcerazione violasse i suoi diritti costituzionali. Il Tribunale ha rilevato che l'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, in combinazione con l'art. 212 cpv. 2 CPP, mira a prevenire pericoli futuri per la sicurezza pubblica, anche in assenza di reati analoghi pregressi, purché sussista un pericolo serio e concreto accertato da una perizia psichiatrica. Nel caso specifico, la perizia ha evidenziato un disturbo psichico permanente del ricorrente, con un elevato rischio di recidiva in situazioni simili a quelle del reato commesso. Il Tribunale ha quindi confermato la decisione cantonale, ritenendo che la carcerazione fosse giustificata dall'interesse pubblico e dalla protezione dei diritti fondamentali altrui, in conformità con l'art. 36 cpv. 2 Cost. e l'art. 5 n. 1 lett. c CEDU.

art.36 (2) Cost. art.5 (1 lett. c) CEDU art.111 CP art.237 (2 lett. c) CPP art.221 (1 lett. c) CPP
carcere preventivo
pericolo di recidiva
sicurezza pubblica
perizia psichiatrica
diritti fondamentali
proporzionalità
misure sostitutive