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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Capitolo 2: Interrogatorio dell’imputato

Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio

1 All’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che:

a.
è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b.
ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c.
ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio;
d.
può esigere la presenza di un traduttore o interprete.

2 Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l’interrogatorio non può essere utilizzato.

Case law2018-07-23
art. 158 (1 lett. b) CPP

in

6B 971/2017

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 158 cpv. 1 lett. b CPP, relativo all'obbligo di informare l'imputato del suo diritto di non rispondere durante il primo interrogatorio. Nel caso specifico, il ricorrente sosteneva che il verbale del suo interrogatorio del 6 novembre 2008 fosse nullo perché non gli era stato ripetuto tale diritto, nonostante l'ultimo interrogatorio risalisse al 2005. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il ricorrente era stato precedentemente informato del suo diritto di non rispondere durante gli interrogatori del 2004-2005 e poiché era assistito dal suo avvocato durante l'interrogatorio del 2008, non era necessario ripetere l'informazione. Pertanto, il verbale manteneva la sua validità ai sensi dell'art. 448 cpv. 2 CPP. Il ricorso è stato quindi respinto su questo punto.

art.147 (1) CPP art.113 (1) CPP art.140 CPP art.177 (1) CPP art.180 (1) CPP art.307 CP art.448 (2) CPP
diritto di non autoincriminarsi
interrogatorio
informazione dei diritti
verbale d'interrogatorio
validità delle prove
assistenza legale
art. 158 CPP
Case law2016-01-07
art. 158 (1) CPP

in

1B 230/2016

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta della ricorrente di nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 132 CPP, che prevede tale nomina se l'imputata è sprovvista dei mezzi necessari e la difesa è necessaria per tutelare i suoi interessi, specialmente se il caso non è bagatellare e presenta difficoltà fattuali o giuridiche. La Corte dei reclami penali (CRP) aveva respinto la richiesta, ritenendo che, nonostante la situazione finanziaria disagiata della ricorrente, non fosse possibile ricostruire compiutamente la sua situazione economica e che il caso fosse bagatellare, senza difficoltà tali da richiedere un difensore d'ufficio. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione, osservando che la ricorrente non ha dimostrato l'insostenibilità della conclusione della CRP e che le censure potranno essere sollevate nel dibattimento. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.132 (1) CPP art.132 (2) CPP art.132 (3) CPP art.158 (1) CPP art.66 (1) LTF
difensore d'ufficio
indigenza
caso bagatellare
difficoltà fattuali e giuridiche
appropriazione indebita
procedimento penale
gratuito patrocinio
Case law2014-04-23
art. 158 (1) CPP

in

1B 132/2014

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di accesso agli atti presentata dall'indagato A.________ nel contesto di un procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. La Corte dei reclami penali (CRP) aveva respinto il reclamo dell'indagato, sostenendo la decisione sul fatto che l'interrogatorio del 30 luglio 2012, condotto nell'ambito di una rogatoria internazionale, non poteva essere considerato un 'primo interrogatorio' ai sensi dell'art. 101 cpv. 1 CPP, poiché non erano state fornite all'indagato le informazioni imperative previste dall'art. 158 cpv. 1 CPP. Il Tribunale federale ha confermato la decisione della CRP, rilevando che l'indagato non aveva subito un pregiudizio irreparabile, in quanto l'art. 101 cpv. 1 CPP non riconosce all'imputato un diritto generale di consultare l'incarto sin dall'inizio del procedimento. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l'indagato poteva esercitare il diritto di non rispondere e che il PP avrebbe dovuto valutare la possibilità di concedere un accesso parziale agli atti, considerando il tempo trascorso e il principio di celerità.

art.108 CPP art.113 (1) CPP art.158 (1) CPP art.101 (1) CPP art.93 (1 lett. a) LTF art.66 (1) LTF
accesso agli atti
primo interrogatorio
procedimento penale
rogatoria internazionale
diritto di non rispondere
pregiudizio irreparabile
principio di celerità