Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di accesso agli atti presentata dall'indagato A.________ nel contesto di un procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. La Corte dei reclami penali (CRP) aveva respinto il reclamo dell'indagato, sostenendo la decisione sul fatto che l'interrogatorio del 30 luglio 2012, condotto nell'ambito di una rogatoria internazionale, non poteva essere considerato un 'primo interrogatorio' ai sensi dell'art. 101 cpv. 1 CPP, poiché non erano state fornite all'indagato le informazioni imperative previste dall'art. 158 cpv. 1 CPP. Il Tribunale federale ha confermato la decisione della CRP, rilevando che l'indagato non aveva subito un pregiudizio irreparabile, in quanto l'art. 101 cpv. 1 CPP non riconosce all'imputato un diritto generale di consultare l'incarto sin dall'inizio del procedimento. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l'indagato poteva esercitare il diritto di non rispondere e che il PP avrebbe dovuto valutare la possibilità di concedere un accesso parziale agli atti, considerando il tempo trascorso e il principio di celerità.
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