Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, nel contesto di una chiamata di correo. La Corte ha stabilito che il giudice valuta liberamente, secondo il proprio convincimento, le dichiarazioni del correo, decidendo se attribuire loro forza probatoria. Nel caso specifico, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) aveva ritenuto la chiamata di correo costante, univoca, disinteressata, dotata di credibilità intrinseca e supportata da elementi esterni, utilizzandola come valida prova. Il Tribunale federale ha confermato che tale valutazione non era arbitraria, poiché la CARP aveva esaminato attentamente la credibilità del correo e la coerenza delle sue dichiarazioni con altri elementi probatori, come testimonianze e tabulati telefonici, conformemente all'art. 10 cpv. 2 CPP.
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