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Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

CP·311.0

Relazioni con il mondo esterno
Art. 84

1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all’esterno del penitenziario. Dev’essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.

2 Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all’insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.

3 Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell’ordinamento generale del penitenziario.

4 I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall’autorità competente.

5 I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.

6 Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento a vita.124

7 Rimangono salvi l’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963125 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.

124 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

125 RS 0.191.02

Case law2021-06-14
art. 84 (6) CP

in

6B 476/2021

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di trasferimento in sezione aperta e di concessione del primo congedo ai sensi dell'art. 84 cpv. 6 CP, che prevede la possibilità di concedere congedi adeguati al detenuto, purché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e non vi sia il rischio di fuga o di recidiva. Il Tribunale ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che sussistesse un concreto pericolo di fuga, basato sulla carente progettualità di vita del ricorrente in Svizzera, sui suoi legami familiari e professionali in Italia, e sulla possibilità che la compagna, recentemente trasferitasi in Svizzera, potesse tornare in Italia. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il piano di esecuzione della pena non conferisce diritti azionabili se le condizioni legali per un alleggerimento del regime non sono soddisfatte, e che il ricorrente non aveva compiuto progressi concreti nella definizione di un progetto di reinserimento.

art.8 Cost. art.86 (5) CP art.75 (3) CP art.75_a (2) CP art.123 (2) Cost. art.123 (3) Cost. art.76 CP
rischio di fuga
reinserimento
piano di esecuzione della pena
legami familiari
doppia cittadinanza
progettualità di vita
alleggerimento del regime
Case law2013-08-10
art. 84 (6) CP

in

6B 581/2013

Il Tribunale federale ha stabilito che la decisione della Corte dei reclami penali (CRP) di dichiararsi incompetente a statuire sul reclamo del ricorrente, relativo alla rimozione della restrizione territoriale imposta per i congedi, costituisce un diniego di giustizia e viola il diritto federale. Secondo l'art. 78 cpv. 2 lett. b LTF, le decisioni concernenti l'esecuzione di pene e misure, inclusa la concessione di congedi disciplinata dall'art. 84 cpv. 6 CP, sono soggette a ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale. La CRP, in quanto tribunale superiore cantonale, avrebbe dovuto esaminare il reclamo come autorità di ultima istanza, garantendo così un doppio grado di giurisdizione. La sua decisione di non entrare nel merito ha privato il ricorrente di tale garanzia, violando l'art. 80 cpv. 1 e 2 LTF. Pertanto, il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata alla CRP per un nuovo giudizio.

art.78 (2 lett. b) LTF art.68 LTF art.66 (4) LTF art.80 (2) LTF art.80 (1) LTF
esecuzione della pena
congedo carcerario
doppio grado di giurisdizione
diniego di giustizia
competenza giurisdizionale
ricorso in materia penale
violazione del diritto federale
Case law2012-06-18
art. 84 (6) CP

in

6B 254/2012

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di primo congedo ai sensi dell'art. 84 cpv. 6 CP, che prevede la concessione di congedi al detenuto per curare le relazioni con il mondo esterno o preparare il ritorno alla vita libera, purché il comportamento durante l'esecuzione della pena non si opponga e non vi sia rischio di fuga o commissione di nuovi reati. Il rischio di fuga deve essere valutato sulla base di criteri concreti, come le condizioni personali, i legami familiari, la situazione professionale e finanziaria, e le relazioni all'estero, non basandosi su mere possibilità astratte. Nel caso specifico, la Corte dei reclami penali (CRP) ha ritenuto sussistere un concreto pericolo di fuga, considerando l'entità del residuo di pena, l'incertezza sul permesso di soggiorno, l'assenza di legami significativi con il territorio, la mancanza di un piano di reinserimento e la non accettazione della condanna. Il Tribunale federale ha confermato la decisione della CRP, ritenendo che non vi fosse abuso o eccesso nel potere di apprezzamento, e ha respinto il ricorso.

art.37 (2) Cost. art.221 CPP art.66 (1) LTF art.30 (1) Cost. art.90 LTF art.46 (1) LTF art.8 Cost. art.78 (2) LTF art.80 (1) LTF art.6 CEDU art.65 (2) LTF art.29 (1) LTF art.100 (1) LTF art.81 (1) LTF
congedo penitenziario
rischio di fuga
potere di apprezzamento
legami con il territorio
permesso di soggiorno
piano di esecuzione della pena
accettazione della condanna
Case law2008-06-24
art. 84 (6) CP

in

6B 349/2008

Il Tribunale federale ha esaminato la domanda di congedo presentata da A.________ ai sensi dell'art. 84 cpv. 6 CP, stabilendo che la concessione di un congedo è subordinata a tre condizioni: un buon comportamento durante l'esecuzione della pena, l'assenza di rischio di fuga e l'inesistenza di un rischio di commissione di nuovi reati. Nel caso specifico, il ricorrente, nonostante un comportamento positivo in carcere e l'assenza di rischio di fuga, è stato giudicato a rischio di recidiva a causa della sua reiterata attività criminale, dell'abuso della fiducia riposta in lui e della mancanza di un reale ravvedimento. La Corte ha confermato la decisione del GIAP e della CRP, ritenendo che la tutela dell'ordine pubblico prevalga sul reinserimento sociale del detenuto, e ha respinto il ricorso.

art.75_a (1) CP art.388 (3) CP art.62_d (2) CP
congedo penitenziario
rischio di recidiva
libertà condizionale
pericolosità sociale
reinserimento sociale
ordine pubblico
abuso di fiducia