LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

CO·220

A. Definizione
Art. 394

1 Con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato.

2 I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato.

3 Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall’uso.

Case law2012-12-07
art. 394 (3.0) CO

in

4A 112/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 394 cpv. 3 CO nel contesto di un mandato tra un avvocato e un cliente. La Corte ha confermato che l'avvocato B.________ aveva un mandato diretto con il cliente A.________, nonostante le contestazioni di quest'ultimo riguardo alla legittimazione attiva. La sentenza ha stabilito che il testo della procura, che menzionava espressamente l'avvocato B.________, indicava chiaramente l'intenzione del cliente di affidare il mandato a lui personalmente, non allo studio legale. La Corte ha inoltre respinto le argomentazioni del convenuto riguardo alla legittimazione passiva e alla compensazione degli onorari, confermando la validità del credito dell'avvocato B.________, sebbene riducendo l'importo dovuto per un acconto non conteggiato correttamente.

art.403 CO art.567 CO art.8 CC art.9 Cost. art.29 (2) Cost. art.544 CO
mandato
legittimazione attiva
legittimazione passiva
interpretazione contrattuale
onorari legali
compensazione
accertamento dei fatti
Case law2012-07-16
art. 394 (3) CO

in

4A 27/2012

Il Tribunale federale ha esaminato la controversia relativa alla determinazione della retribuzione dovuta al mandatario ai sensi dell'art. 394 cpv. 3 CO, confermando che, in assenza di accordi o usi, la mercede deve essere proporzionata ai servizi resi e determinata considerando tutte le circostanze pertinenti. La Corte cantonale aveva stabilito un onorario annuo di fr. 8'000.-- per il periodo 1991-2003, basandosi su un preventivo del 1990 e sulla testimonianza di un testimone, ritenere sufficienti gli accantonamenti contabili e le fatture pagate in precedenza come prova di un debito maggiore. Il Tribunale federale ha respinto le censure di arbitrio sull'accertamento dei fatti, ritenendole infondate o inammissibili, ma ha accolto parzialmente il ricorso per violazione dell'art. 124 cpv. 2 CO, annullando la sentenza cantonale per quanto riguarda il calcolo degli interessi sul debito compensato e rinviando la causa per un nuovo giudizio.

art.120 (1) CO art.105 (1) LTF art.124 (2) CO art.97 (1) LTF art.106 (1) LTF art.100 (1) LTF art.76 (1) LTF
mandato
retribuzione
compensazione
interessi di mora
accertamento dei fatti
arbitrio
diritto federale
Case law2012-05-31
art. 394 (3) CO

in

5D 76/2011

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 394 cpv. 3 CO si applica al compenso dell'esecutore testamentario, riconoscendo che una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso, con libertà contrattuale nella fissazione dell'ammontare. Nel caso concreto, gli eredi e l'esecutore testamentario avevano liberamente concordato il metodo di calcolo del compenso (combinando retribuzione oraria e percentuale sul valore della successione), e tale accordo, non essendo stato contestato per vizi della volontà entro il termine legale, era vincolante. Il giudice non poteva pertanto riesaminare la conformità dell'accordo all'art. 517 cpv. 3 CC per fissare un 'equo compenso'. La ricorrente non ha sollevato censure fondate sul dispendio di tempo o sul valore degli attivi successori, rendendo infondato il ricorso.

art.23 CO art.517 (3) CC art.31 (1) CO
compenso esecutore testamentario
libertà contrattuale
accordo vincolante
art. 394 CO
art. 517 CC
vizi della volontà
equo compenso
Case law2012-05-31
art. 394 CO

in

138 III 449

L'art. 394 CO è stato analizzato nel contesto della determinazione del compenso dell'esecutore testamentario. La Corte ha stabilito che, in assenza di disposizioni testamentarie vincolanti, il compenso dell'esecutore testamentario è regolato dalle norme sul contratto di mandato (art. 394 segg. CO). In particolare, l'art. 394 cpv. 3 CO prevede che una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso, e che vige la libertà contrattuale nella fissazione dell'ammontare della rimunerazione. La Corte ha respinto l'argomento della ricorrente secondo cui l'accordo sul compenso non sarebbe vincolante, affermando che, una volta accettato dagli eredi, l'accordo è valido e non può essere rimesso in discussione dal giudice, salvo casi di vizi della volontà, violazione dei buoni costumi o lesione. La Corte ha inoltre precisato che la ricorrente non ha contestato tempestivamente l'accordo e che le sue critiche al dispendio di tempo e alla stima del valore degli attivi successori erano inammissibili per carente motivazione.

art.23 CO art.517 (3) CC art.518 CC
compenso esecutore testamentario
libertà contrattuale
accordo tra eredi e esecutore
validità dell'accordo
vizi della volontà
mercede
contratto di mandato
Case law2011-04-28
art. 394 (3) CO

in

4A 86/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 394 cpv. 3 CO, stabilendo che la mercede del mandatario, in assenza di accordi specifici, deve considerare gli usi del settore e, in mancanza, tutte le circostanze pertinenti del caso, garantendo comunque una proporzionalità oggettiva ai servizi prestati. Nel caso concreto, poiché non vi erano accordi sulla remunerazione dell'architetto e le norme SIA 102 non erano state integrate nel contratto né dimostrate come uso vincolante, la retribuzione doveva essere determinata in base al tempo impiegato e alle spese sostenute. Tuttavia, la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti su questi elementi, rendendo impossibile una valutazione conforme all'art. 394 cpv. 3 CO. Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando la decisione cantonale.

art.373 CO art.374 CO art.42 (2) CO art.6 CO
contratto di architetto
mercede del mandatario
norme SIA 102
uso del settore
proporzionalità della retribuzione
onere della prova
accertamento dei fatti
Case law2010-08-31
art. 394 (1) CO

in

4A 482/2009

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 394 cpv. 1 CO nel contesto di un contratto di gestione patrimoniale, affermando che il mandatario è tenuto a eseguire gli affari affidatigli con fedeltà e diligenza, conformemente al contratto. La diligenza richiesta è valutata oggettivamente, confrontando il comportamento del mandatario con quello di un professionista coscienzioso nelle stesse circostanze, con esigenze più severe se il mandatario agisce a titolo professionale. Il Tribunale ha confermato che il cliente, avendo accettato senza riserve le operazioni della banca, aveva l'onere di provare la violazione contrattuale da parte della banca, e che tale onere non era stato adempiuto. Pertanto, la banca non è stata ritenuta responsabile per la maggior parte delle operazioni contestate, ad eccezione di una violazione del dovere di diversificazione riguardo alle azioni Vertical Net.

art.8 CC art.42 (2) CO art.400 CO art.398 (2) CO
contratto di gestione patrimoniale
mandato
dovere di diligenza
onere della prova
accettazione tacita
violazione contrattuale
diversificazione degli investimenti
Case law2009-04-30
art. 394 (3) CO

in

5A 31/2009

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 394 cpv. 3 CO, relativo alla determinazione dell'onorario per un mandato non pattuito. La Corte cantonale aveva constatato che il ricorrente, pur avendo svolto attività per conto della successione, non aveva fornito elementi sufficienti per stabilire la congruità della sua pretesa, in particolare mancavano indicazioni sul tempo dedicato alle prestazioni. Il Tribunale federale ha confermato che, in assenza di un accordo sulla mercede, l'onorario deve corrispondere oggettivamente alle prestazioni effettuate, come previsto dall'art. 394 cpv. 3 CO, e ha ritenuto infondata la censura del ricorrente, poiché egli non aveva dimostrato in modo sufficiente l'entità del lavoro svolto.

art.394 (3) CO art.8 CC art.630 (1) CC art.18 CO art.1 CO
collazione
mandato
onorario
successione
interpretazione contrattuale
accertamento dei fatti
arbitrio
Case law2008-03-27
art. 394 CO

in

134 III 361

L'architetto A. è stato incaricato di redigere un progetto di costruzione e un preventivo per una palazzina di lusso ad Ascona. Nel novembre 1999 e febbraio 2000, l'architetto ha presentato due preventivi con costi di costruzione rispettivamente di fr. 6'226'045.- e fr. 6'696'358.-. B. ha acquistato i terreni e avviato le procedure per ottenere crediti e trovare acquirenti. Tuttavia, nel settembre 2000, B. ha scoperto un errore di somma di fr. 1'126'009.- nei preventivi, portandolo a rinunciare al progetto e a rivendere i terreni. La questione principale riguarda la qualificazione del contratto tra le parti e il termine di prescrizione applicabile alla responsabilità dell'architetto per l'errore nel preventivo. Il tribunale ha dovuto determinare se il contratto fosse un appalto o un mandato, con conseguenti termini di prescrizione diversi. Il tribunale ha stabilito che la responsabilità dell'architetto per la valutazione dei costi di costruzione è regolata dalle norme del mandato, non dell'appalto. Questo perché il preventivo non è un'opera garantita, ma una valutazione soggetta a margini di incertezza. Poiché l'errore nel preventivo non è riconducibile a un difetto di progettazione, ma a un errore di somma, la prescrizione è quella decennale prevista dall'art. 127 CO, non quella annuale dell'art. 210 CO. Il tribunale ha citato precedenti giurisprudenziali che confermano che la responsabilità per errori di valutazione dei costi è regolata dal mandato, non dall'appalto.

art.371 (1) CO art.210 (1) CO art.181 CPC art.127 CO art.375 CO art.371 (2) CO
responsabilità dell'architetto
prescrizione
contratto di mandato
contratto d'appalto
errore di calcolo
preventivo di costruzione
qualificazione del contratto
Case law2008-03-27
art. 394 CO

in

134 III 361

{'fatti': "L'architetto A. è stato incaricato di redigere un progetto di costruzione e un preventivo per una palazzina di lusso ad Ascona. Nel novembre 1999 e febbraio 2000, l'architetto ha presentato due preventivi con costi di costruzione rispettivamente di fr. 6'226'045.- e fr. 6'696'358.-. B. ha acquistato i terreni e avviato le procedure per ottenere crediti e trovare acquirenti. Tuttavia, nel settembre 2000, B. ha scoperto un errore di somma di fr. 1'126'009.- nei preventivi, portandolo a rinunciare al progetto e a rivendere i terreni.", 'contesto_giuridico': "La questione principale riguarda la qualificazione del contratto tra le parti e il termine di prescrizione applicabile alla responsabilità dell'architetto per l'errore nel preventivo. Il tribunale ha dovuto determinare se il contratto fosse un appalto o un mandato, con conseguenti termini di prescrizione diversi.", 'ragionamento_del_tribunale': {'qualificazione_del_contratto': "Il tribunale ha stabilito che la responsabilità dell'architetto per la valutazione dei costi di costruzione è regolata dalle norme del mandato, non dell'appalto. Questo perché il preventivo non è un'opera garantita, ma una valutazione soggetta a margini di incertezza.", 'prescrizione': "Poiché l'errore nel preventivo non è riconducibile a un difetto di progettazione, ma a un errore di somma, la prescrizione è quella decennale prevista dall'art. 127 CO, non quella annuale dell'art. 210 CO.", 'giurisprudenza': "Il tribunale ha citato precedenti giurisprudenziali che confermano che la responsabilità per errori di valutazione dei costi è regolata dal mandato, non dall'appalto."}}

art.371 (1) CO art.210 (1) CO art.181 CPC art.127 CO art.375 CO art.371 (2) CO
responsabilità dell'architetto
prescrizione
contratto di mandato
contratto d'appalto
errore di calcolo
preventivo di costruzione
qualificazione del contratto
Case law2008-02-19
art. 394 CO

in

4A 270/2007

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimazione passiva del ricorrente in relazione all'art. 394 CO, confermando la decisione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La Corte ha ritenuto che la 'procura amministrativa' del 6 marzo 2000 costituisse un contratto di mandato di gestione patrimoniale tra il ricorrente e l'opponente, attribuendo al ricorrente tutti i poteri necessari per la gestione del patrimonio, e non una semplice procura unilaterale. Il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui avrebbe agito in rappresentanza della società americana Z.________, poiché il documento non menzionava la società e le circostanze dell'incontro tra le parti non supportavano tale interpretazione. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva continuato a movimentare il conto dell'opponente anche dopo la disdetta del mandato di consulenza finanziaria da parte della società, dimostrando che egli agiva a titolo personale. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.105 (2) LTF art.32 (2) CO art.106 (1) LTF art.32 (1) CO art.105 (1) LTF art.33 (3) CO
mandato di gestione patrimoniale
procura amministrativa
legittimazione passiva
rappresentanza
contratto di mandato
gestione patrimoniale
principio dell'affidamento