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Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

CO·220

1. Definizione e contenuto
Art. 356

1 Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

2 Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.

3 Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l’esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.

4 Se più associazioni di datori di lavoro o, dall’altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.

Case law2016-05-18
art. 356 CO

in

4A 185/2016

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della rappresentanza processuale del Sindacato A.________ in una controversia derivante dal contratto di lavoro. La Corte cantonale aveva negato la rappresentanza, basandosi sull'art. 356 CO, che riserva tale facoltà alle associazioni professionali o di categoria che possono essere parte a un contratto collettivo di lavoro. Il Tribunale federale ha rilevato che il Sindacato A.________ non aveva dimostrato di essere operativo in un contesto di contratto collettivo di lavoro né di aver aderito a tale contratto, limitandosi a invocare la tutela degli interessi dei suoi affiliati. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di una motivazione sufficiente, in conformità con gli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

art.68 (2 lett. d) CPC art.108 (1 lett. b) LTF art.64 (1 e 3) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
rappresentanza processuale
contratto collettivo di lavoro
art. 356 CO
inammissibilità del ricorso
motivazione insufficiente
diritto del lavoro
procedura semplificata
Case law2015-05-27
art. 356 CO

in

4D 29/2015

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso dell'Associazione A.________, che contestava la decisione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino di non ammettere la sua rappresentanza processuale in una causa di lavoro. La Corte cantonale aveva stabilito che, ai sensi dell'art. 12 LACPC, la rappresentanza processuale è consentita solo alle associazioni professionali o di categoria come definite dall'art. 356 CO, che possono essere parti di un contratto collettivo di lavoro, e che l'Associazione A.________ non aveva dimostrato di rientrare in tale categoria. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso era manifestamente non motivato in modo sufficiente, poiché l'Associazione A.________ non aveva spiegato perché la presenza nei suoi statuti della possibilità di firmare contratti collettivi di lavoro dovesse qualificarla come un'associazione di datori di lavoro ai sensi dell'art. 356 CO, né aveva indicato quale norma imponesse ai giudici di appello di richiedere i suoi statuti. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.108 (1 lett. b) LTF art.68 (2 lett. a) CPC art.42 (2) LTF art.9 Cost. art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
rappresentanza processuale
contratto di lavoro
associazioni professionali
art. 356 CO
procedura semplificata
motivazione insufficiente
ricorso inammissibile
Case law2006-10-24
art. 356 CO

in

4P.101/2006

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimazione del sindacato C.________ a rappresentare A.________ in una causa derivante da un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC/TI. Il tribunale ha confermato la decisione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, secondo cui il sindacato C.________ non rientrava tra le 'associazioni professionali o di categoria' autorizzate a rappresentare una parte in causa, poiché non adempiva alle condizioni per sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell'art. 356 CO. Il Tribunale federale ha ritenuto sostenibile l'interpretazione del diritto cantonale, negando che la decisione fosse arbitraria, e ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile.

art.343 (2 e 3) CO art.356 CO
rappresentanza processuale
contratto di lavoro
associazioni professionali
contratto collettivo
arbitrio
diritto cantonale
ricorso di diritto pubblico
Case law2003-10-17
art. 356 (1) CO

in

4C.168/2003

Il Tribunale federale ha stabilito che il piano sociale in questione, redatto dalla B.________ S.A. in seguito a una ristrutturazione aziendale, deve essere interpretato come un contratto collettivo di carattere particolare, data la sua natura contingente e la limitazione a un gruppo specifico di dipendenti. L'art. 4 del piano sociale, che prevede un'indennità di licenziamento, è stato interpretato alla luce della volontà delle parti contraenti, che intendevano applicarlo solo ai dipendenti rimasti disoccupati dopo il licenziamento. Il Tribunale ha confermato la decisione delle autorità cantonali, ritenendo che l'attore, avendo trovato un nuovo impiego tempestivamente, non avesse diritto all'indennità, in linea con lo scopo del piano sociale di attenuare le conseguenze del licenziamento e il principio di parità di trattamento.

art.356 (1) CO art.343 (2 e 3) CO art.356_b (1) CO art.18 (1) CO
piano sociale
contratto collettivo
indennità di licenziamento
interpretazione contrattuale
principio di parità di trattamento
ristrutturazione aziendale
disoccupazione
Case law1987-01-20
art. 356 (4) CO

in

113 II 37

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'art. 356 cpv. 4 CO nel contesto di un contratto collettivo di lavoro, in particolare riguardo all'adesione di un sindacato minoritario. La corte ha stabilito che, sebbene l'art. 356 cpv. 4 CO non conferisca esplicitamente il diritto di aderire a un contratto collettivo, l'autonomia della volontà delle parti non può essere invocata per impedire l'adesione di un sindacato minoritario senza un interesse legittimo. La corte ha richiamato i principi della buona fede (art. 2 CC) e della protezione della personalità (art. 28 CC), sottolineando che il rifiuto di far aderire un sindacato a un contratto collettivo può costituire un abuso di diritto se privo di giustificazione valida e se tende a indebolire la posizione dei lavoratori. Inoltre, la corte ha considerato la rappresentatività del sindacato minoritario, stabilendo che la FLMO, pur avendo pochi aderenti nelle aziende in questione, è sufficientemente rappresentativa a livello nazionale. La corte ha concluso che il rifiuto delle aziende di far aderire la FLMO al contratto collettivo non era giustificato da alcun interesse legittimo, pertanto ha accolto la richiesta di adesione.

art.28 CC art.356_b (1) CO art.19 CO art.356_c CO art.60 (1) CC art.2 CC
contratto collettivo di lavoro
sindacato minoritario
autonomia della volontà
buona fede
protezione della personalità
rappresentatività sindacale
abuso di diritto