LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

CO·220

I. In genere
Art. 256

1 Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione.

2 Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio del conduttore previste in:

a.
contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
b.
contratti concernenti la locazione di locali d’abitazione o commerciali.
Case law2012-02-07
art. 256 (1) CO

in

4A 33/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 256 cpv. 1 CO, stabilendo che il locatore deve consegnare la cosa in uno stato idoneo all'uso pattuito e mantenerla tale per la durata della locazione. Il conduttore può richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo (art. 259a cpv. 1 lett. b CO) se sopravvengono difetti non imputabili a lui o se è turbato nell'uso della cosa. Per ottenere una riduzione, il difetto deve pregiudicare l'idoneità della cosa all'uso pattuito (art. 259d CO) e raggiungere una soglia minima (almeno il 5% di riduzione dell'uso, o il 2% per limitazioni permanenti). La Corte ha confermato che la valutazione dei difetti e della riduzione della pigione deve basarsi su un giudizio equo (art. 4 CC), intervenendo solo in caso di abuso del potere di apprezzamento. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) per la mancata considerazione di un'istanza di riduzione della pigione relativa a un'area di parcheggio, annullando parzialmente la sentenza e rinviando la causa per un nuovo esame.

art.270_c CO art.259_a (1) CO art.259_d CO art.4 CC art.29 (2) Cost.
locazione
riduzione pigione
difetti
art. 256 CO
diritto di essere sentito
indicizzazione
giudizio equo
Case law2012-02-07
art. 256 (1) CO

in

4A 767/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 256 cpv. 1 CO, stabilendo che il locatore deve consegnare la cosa in uno stato idoneo all'uso pattuito e mantenerla tale per la durata della locazione. Il conduttore può richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo (art. 259a cpv. 1 lett. b CO) se sopravvengono difetti non imputabili a lui o se è turbato nell'uso della cosa. Per ottenere la riduzione, il difetto deve pregiudicare l'idoneità della cosa all'uso pattuito (art. 259d CO). Il difetto si riferisce allo stato appropriato dell'uso locativo e presuppone un confronto tra lo stato reale e quello pattuito. Un difetto di media importanza, che limita l'uso senza escluderlo, giustifica una riduzione della pigione, quantificabile in almeno il 5% (o 2% per limitazioni permanenti). La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione cantonale che aveva riconosciuto difetti (spifferi, sporcizia, infiltrazioni) e accordato riduzioni della pigione, ritenendo infondate le censure della ricorrente per mancanza di motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF.

art.259_a (1 lett. b) CO art.259_d CO art.4 CC art.106 (2) LTF art.100 (1) LTF
locazione
riduzione pigione
difetti cosa locata
manutenzione straordinaria
art. 256 CO
art. 259d CO
accertamento dei fatti
Case law2004-10-19
art. 256 CO

in

4C.196/2004

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 256 CO nel contesto di un contratto di compravendita relativo all'inventario di un ristorante. La Corte ha stabilito che le spese di manutenzione dell'immobile, sostenute dall'attore, devono essere a suo carico in quanto proprietario dei locali, conformemente all'art. 256 CO. La decisione ha respinto la richiesta di rimborso di tali spese, ritenendo che non fossero imputabili ai convenuti. Il ricorso per riforma è stato respinto, confermando la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

art.267_a CO art.8 CC art.201 CO art.322 (b) CPC art.247 (1) CPC
contratto di compravendita
spese di manutenzione
proprietario
onere probatorio
perizia giudiziale
rimborso
art. 256 CO
Case law2003-01-23
art. 256 (1) CO

in

1P.615/2002

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimazione dei ricorrenti a presentare un ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia, ai sensi dell'art. 88 OG. Ha stabilito che i ricorrenti, in quanto conduttori di locali nello stabile oggetto dell'intervento edilizio, non rientrano nell'ambito di protezione delle norme comunali sulle distanze tra edifici e sulle costruzioni in contiguità, poiché tali disposizioni tutelano principalmente i vicini e non i locatari dello stesso fondo. Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato la violazione di un interesse giuridicamente protetto, rendendo il ricorso inammissibile. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che eventuali disagi materiali dei ricorrenti rientrano nella sfera di protezione delle norme federali in materia di locazione (art. 256 cpv. 1 CO e seguenti).

art.256 (1) CO art.259 CO
licenza edilizia
legittimazione a ricorrere
interesse giuridicamente protetto
norme comunali
diritti dei locatari
distanze tra edifici
costruzioni in contiguità