Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 256 cpv. 1 CO, stabilendo che il locatore deve consegnare la cosa in uno stato idoneo all'uso pattuito e mantenerla tale per la durata della locazione. Il conduttore può richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo (art. 259a cpv. 1 lett. b CO) se sopravvengono difetti non imputabili a lui o se è turbato nell'uso della cosa. Per ottenere la riduzione, il difetto deve pregiudicare l'idoneità della cosa all'uso pattuito (art. 259d CO). Il difetto si riferisce allo stato appropriato dell'uso locativo e presuppone un confronto tra lo stato reale e quello pattuito. Un difetto di media importanza, che limita l'uso senza escluderlo, giustifica una riduzione della pigione, quantificabile in almeno il 5% (o 2% per limitazioni permanenti). La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione cantonale che aveva riconosciuto difetti (spifferi, sporcizia, infiltrazioni) e accordato riduzioni della pigione, ritenendo infondate le censure della ricorrente per mancanza di motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF.
locazione
riduzione pigione
difetti cosa locata
manutenzione straordinaria
art. 256 CO
art. 259d CO
accertamento dei fatti