Art. 203
Il venditore che abbia intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione dell’obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione.
Il venditore che abbia intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione dell’obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 203 CO, che richiede espressamente che il venditore abbia intenzionalmente ingannato il compratore per configurare il dolo. Nel caso in esame, la Corte di appello aveva escluso l'inganno intenzionale da parte del venditore, rilevando che quest'ultimo, pur essendo a capo di tre imprese, non disponeva di particolari conoscenze contabili e non poteva rendersi conto delle anomalie contabili riscontrate nel bilancio al 31 dicembre 2001. Inoltre, il compratore, in qualità di capocantiere, aveva avuto dei lavori in corso e della loro importanza, nonché avuto accesso ai libri contabili. Il Tribunale federale ha confermato la decisione della Corte cantonale, ritenendo infondata l'argomentazione del ricorrente secondo cui la differenza 'macroscopica' tra la situazione finanziaria reale e quella contabile dimostrasse un inganno intenzionale, e ha respinto il ricorso.
Il Tribunale federale ha esaminato la controversia relativa alla garanzia per i difetti della cosa venduta ai sensi dell'art. 203 CO, confermando che il venditore non può invocare la limitazione dell'obbligo di garanzia per omessa o tardiva notifica dei difetti se ha agito con dolo, dissimulando intenzionalmente i difetti o assicurando qualità inesistenti. Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che la Corte cantonale non aveva esaminato adeguatamente la possibilità di dolo da parte dei venditori, i quali avrebbero potuto essere a conoscenza del difetto al tetto e averlo taciuto, influenzando così la decisione degli acquirenti. Pertanto, il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa all'autorità cantonale per un nuovo esame dei fatti relativi al dolo, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 OG.
Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'Art. 203 CO nel contesto di una controversia relativa alla garanzia del venditore per i difetti della cosa venduta. La corte ha stabilito che, in presenza di dolo del venditore, quest'ultimo non può invocare la limitazione dell'obbligo di garanzia per omessa o tardiva notifica del difetto. In particolare, il dolo è ammesso quando il venditore tace consapevolmente delle circostanze che la buona fede negli affari gli imponeva di segnalare al compratore, specialmente se il difetto era occulto e il compratore non avrebbe potuto scoprirlo. La corte ha rilevato che, se i venditori erano a conoscenza del difetto del tetto e lo hanno taciuto, la finzione legale dell'accettazione della cosa nonostante il difetto verrebbe meno, ammettendo così la garanzia per i difetti della cosa venduta.