Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.)

CLug·0.275.12

Art. 30

Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1.
quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giu­dice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comuni­cato al convenuto; o
2.
se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso il giudice.
Case law2006-07-14

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 30 par. 1 CL, relativo alla sospensione del procedimento in caso di impugnazione di una sentenza straniera. La ricorrente, PCL SA, sosteneva che la sospensione fosse necessaria a causa del ricorso in cassazione pendente in Francia contro la sentenza del 19 maggio 2004 della Cour d'Appel de Paris, che la condannava al pagamento di un risarcimento. Il Tribunale ha rilevato che l'art. 30 CL, nella sua corretta interpretazione (basata sui testi francese e tedesco), consente la sospensione solo se la sentenza è oggetto di un rimedio ordinario nel paese d'origine, il che non si verifica nel caso del ricorso per cassazione francese, considerato straordinario. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la decisione di sospendere il procedimento è discrezionale e che, nel caso specifico, non sussistevano motivi per concederla, anche considerando la natura sommaria della procedura di rigetto definitivo dell'opposizione nel diritto svizzero. Pertanto, la richiesta di sospensione è stata respinta.

Convenzione di Lugano
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procedura esecutiva
discrezionalità giudiziale