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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

b. Prescrizione straordinaria
Art. 662

1 Colui che possiede da trent’anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà.

2 Lo stesso diritto appartiene alle medesime condizioni al possessore di un fondo del quale il registro non indica alcun proprietario od il cui proprietario al cominciare del termine della prescrizione di trent’anni era morto o dichiarato scomparso.

3 Tuttavia l’iscrizione può essere fatta solo per disposizione del giudice, previa pubblicazione di una grida, ed è concessa solo se non vi fu opposizione nel termine indicato o se l’opposizione fu respinta.

Case law2005-01-28
art. 662 CC

in

1P.60/2004

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'art. 662 CC nel contesto di una controversia sul raggruppamento dei terreni nel Comune di Gerra Verzasca. La ricorrente, comproprietaria di un fondo, sosteneva l'acquisizione per prescrizione di diritti di passo pedonali, ma la Commissione di ricorso di II istanza aveva lasciato indecisa la questione, stabilendo invece una servitù di passo per esigenze del nuovo riparto. Il Tribunale federale ha rilevato che la questione dell'esistenza di diritti di passo acquisiti per prescrizione era di natura civile e non strettamente correlata alla procedura di raggruppamento, spettando quindi al giudice civile. Pertanto, la Commissione II ha ecceduto le sue competenze, cadendo in arbitrio, e la decisione è stata annullata, con rinvio alla Commissione II per un nuovo giudizio.

art.694 CC art.742 CC art.731 (3) CC
raggruppamento dei terreni
servitù di passo
prescrizione acquisitiva
competenza amministrativa
arbitrio
diritti reali
giudice civile
Case law1988-03-07
art. 662 (2.0) CC

in

114 II 32

La decisione riguarda l'acquisizione della proprietà fondiaria attraverso l'occupazione (art. 658 CC) e la prescrizione straordinaria (art. 662 para. 2 CC). La ricorrente, Lucie Bloechliger, ha sostenuto che un fondo registrato come 'proprietario sconosciuto' possa essere considerato 'senza padrone' e quindi acquisibile per occupazione. Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto questa tesi, affermando che l'occupazione richiede la derelizione esplicita del diritto di proprietà da parte del precedente proprietario, con cancellazione dall'iscrizione al registro fondiario. Nel caso specifico, non è stata dimostrata tale derelizione, né è stato provato che il fondo non abbia mai avuto un proprietario. Pertanto, l'acquisizione per occupazione non è possibile, mentre rimane aperta la possibilità di acquisizione attraverso la prescrizione straordinaria, se ne sono soddisfatte le condizioni. La decisione si basa su un'interpretazione letterale dell'art. 658 CC e sull'art. 666 para. 1 CC, che stabilisce che la proprietà si estingue solo con la cancellazione dell'iscrizione o la perdita totale del fondo.

art.666 (1) CC art.658 CC
proprietà fondiaria
occupazione
prescrizione straordinaria
derelizione
registro fondiario
proprietario sconosciuto
acquisizione della proprietà
Case law1956-07-05
art. 662 (1) CC

in

82 II 388

Il Tribunale federale analizza l'applicabilità dell'art. 662 cp. 1 CC in relazione all'acquisto della proprietà per prescrizione acquisitiva straordinaria. La corte respinge l'interpretazione del tribunale cantonale, secondo cui l'iscrizione nel registro fondiario provvisorio non escluderebbe l'applicazione dell'art. 662 CC. Il Tribunale federale sottolinea che l'art. 662 CC si applica solo a fondi non intavolati nel registro fondiario, intendendo con ciò sia il registro federale che i registri cantonali provvisori con effetti analoghi. Inoltre, la prescrizione straordinaria è riservata a casi eccezionali in cui il registro non fornisce indicazioni o il precedente proprietario è scomparso. La buona fede è richiesta per la prescrizione decennale (art. 661 CC), ma non per quella trentennale (art. 662 CC). Tuttavia, nel caso specifico, l'iscrizione nel registro provvisorio esclude l'applicazione dell'art. 662 CC, rendendo necessaria la procedura di opposizione prevista dal terzo capoverso dell'articolo.

art.662 (2) CC art.662 (3) CC art.38 CO art.656 (2) CC art.661 CC
prescrizione acquisitiva
registro fondiario
buona fede
contratto con se stesso
possesso trentennale
iscrizione provvisoria
acquisto della proprietà