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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

II. Convenzioni circa eredità devolute
Art. 635

1 I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta.528

2 Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d’intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente.

528 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).

Case law2018-07-02
art. 635 (1) CC

in

5A 117/2018

Il Tribunale federale ha esaminato il caso riguardante il certificato ereditario relativo alla successione di E.________, deceduta il 13 maggio 2015. Le figlie C.________ e D.________ avevano richiesto il rilascio del certificato ereditario, affermando che il fratello F.________ aveva rinunciato alla sua quota ereditaria. Tuttavia, il Pretore del Distretto di Bellinzona aveva inizialmente incluso anche i figli minorenni di F.________, A.________ e B.________, come eredi, per poi modificare successivamente il certificato su richiesta di C.________, escludendoli. Il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato questa decisione, ritenendo che F.________ non avesse rinunciato alla sua quota ereditaria ai sensi dell'art. 566 cpv. 1 CC o dell'art. 495 cpv. 1 CC, ma l'avesse ceduta a C.________ dietro compenso. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A.________ e B.________, considerandolo inammissibile per mancanza di una motivazione sufficiente, in quanto i ricorrenti non hanno confutato in modo dettagliato le argomentazioni del Tribunale d'appello, limitandosi a ripetere le stesse tesi già esaminate.

art.108 (1) LTF art.42 (2) LTF art.64 (3) LTF art.106 (2) LTF art.42 (1) LTF art.566 (1) CC art.495 (1) CC art.64 (1) LTF art.636 (1) CC art.66 (1) LTF
certificato ereditario
successione
rinuncia ereditaria
cessione ereditaria
motivazione insufficiente
ricorso inammissibile
assistenza giudiziaria
Case law2016-12-09
art. 635 (1) CC

in

5A 37/2016

Il Tribunale federale ha esaminato la validità della cessione delle ragioni ereditarie ai sensi dell'art. 635 cpv. 1 CC, confermando che l'accordo del 20 settembre 2006 tra O.________ e B.________ costituiva una valida cessione anche del legato relativo alla particella xxx di Y.________. Il tribunale ha ritenuto che l'intenzione di K.________ di lasciare la sua parte di casa al figlio N.________ come prelegato fosse chiara dal testamento, e che tale diritto fosse stato validamente trasferito a B.________ attraverso la cessione. Il Tribunale ha inoltre respinto le argomentazioni della ricorrente riguardo alla prescrizione e alla malafede, confermando la decisione del Tribunale di appello.

art.601 CC art.602 (1) CC art.522 (2) CC art.608 (3) CC art.135 CO art.18 (1) CO
cessione ereditaria
prelegato
testamento
interpretazione contrattuale
prescrizione
buona fede
divisione ereditaria
Case law1976-11-18
art. 635 CC

in

102 IB 321

Il Tribunale federale analizza se la cessione di diritti successori tra coeredi abbia effetti reali o obbligatori. La questione è determinante per l'iscrizione nel registro fondiario. La giurisprudenza precedente e la dottrina sono divise: alcuni sostengono effetti reali se le parti lo hanno voluto, altri effetti obbligatori. Il Tribunale aderisce alla dottrina prevalente, affermando che la cessione ha effetti reali se le parti lo hanno espressamente voluto. La cessione a un coerede non richiede il consenso di tutti i coeredi per l'iscrizione nel registro fondiario, poiché il cessionario è già membro della comunione. Il cedente cessa di far parte della comunione ereditaria ma rimane solidalmente responsabile per i debiti della successione per cinque anni.

art.639 CC art.652 CC
cessione di diritti successori
effetti reali
comunione ereditaria
registro fondiario
responsabilità solidale
divisione ereditaria
coeredi