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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

2. In caso di testamento olografo
Art. 520a499

Se l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre l’ordine cronologico di più testamenti o un’altra questione relativa alla validità del testamento.

499 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).

Case law2013-03-07
art. 520_a CC

in

5A 666/2012

Il Tribunale federale ha esaminato la validità di un testamento olografo datato 26 aprile 2003, contestato dalla figlia della defunta. Ai sensi dell'art. 520a CC, il testamento olografo può essere annullato se l'indicazione della data manca o è inesatta e se tale dato è necessario per determinare la capacità di disporre o l'ordine cronologico di più testamenti. La Corte cantonale aveva ritenuto inesatta la data del testamento, basandosi sulle risultanze istruttorie che indicavano che la testatrice, a causa delle sue condizioni di salute, non avrebbe potuto redigere il testamento nella data indicata e che la data corretta non poteva essere determinata altrimenti. Il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale, respingendo il ricorso di A.________, poiché le censure sollevate non soddisfacevano i requisiti di motivazione previsti dall'art. 106 cpv. 2 LTF e perché l'accertamento dei fatti non era arbitrario.

art.505 (1) CC art.8 CC art.106 (1) LTF art.520 (1) CC art.106 (2) LTF art.86 (1) LDIP art.93 (1) LDIP
testamento olografo
capacità di disporre
inesattezza della data
onere probatorio
accertamento dei fatti
arbitrio
motivazione del ricorso
Case law2008-12-18
art. 520_a CC

in

135 III 206

Il testamento olografo in questione, redatto a matita con aggiunte a penna, non reca alcuna firma in calce. Il documento inizia con l'indicazione "Gennaio 2004" e le parole "F." seguite da disposizioni testamentarie, ma non presenta una firma finale. Gli eredi legittimi hanno richiesto l'annullamento del testamento per vizio di forma. La Corte cantonale ha stabilito che la firma deve trovarsi alla fine del testamento per certificare l'approvazione del testatore e distinguere l'atto da una semplice bozza. La mancanza di una firma finale rende il testamento nullo. Il Tribunale federale ha ribadito che la firma deve essere collocata alla fine del testamento per confermare la volontà del testatore. La giurisprudenza e la dottrina svizzera maggioritaria sostengono questa posizione, anche se alcuni autori propongono soluzioni più flessibili. Un confronto con i diritti italiano, francese, tedesco e austriaco conferma che la firma deve essere apposta alla fine del testamento per garantire la validità dell'atto. Nel caso specifico, la mancanza di una firma finale non può essere compensata dalla menzione del nome del testatore all'inizio del documento, poiché la firma ha la funzione di attestare il carattere definitivo delle disposizioni. Il principio "in favor testamenti" non può portare all'irrilevanza dei requisiti di forma previsti dalla legge, in particolare della firma finale.

art.13 (1) CO art.505 (1) CC art.520 (1) CC art.520_a CC
testamento olografo
firma
vizio di forma
nullità
favor testamenti
disposizioni mortis causa
identificazione del testatore
Case law2008-12-18
art. 520_a CC

in

135 III 206

{'fatti': 'Il testamento olografo in questione, redatto a matita con aggiunte a penna, non reca alcuna firma in calce. Il documento inizia con l\'indicazione "Gennaio 2004" e le parole "F." seguite da disposizioni testamentarie, ma non presenta una firma finale. Gli eredi legittimi hanno richiesto l\'annullamento del testamento per vizio di forma.', 'considerazioni': {'2.1': "La Corte cantonale ha stabilito che la firma deve trovarsi alla fine del testamento per certificare l'approvazione del testatore e distinguere l'atto da una semplice bozza. La mancanza di una firma finale rende il testamento nullo.", '3.1': 'Il Tribunale federale ha ribadito che la firma deve essere collocata alla fine del testamento per confermare la volontà del testatore. La giurisprudenza e la dottrina svizzera maggioritaria sostengono questa posizione, anche se alcuni autori propongono soluzioni più flessibili.', '3.3': "Un confronto con i diritti italiano, francese, tedesco e austriaco conferma che la firma deve essere apposta alla fine del testamento per garantire la validità dell'atto.", '3.5': "Nel caso specifico, la mancanza di una firma finale non può essere compensata dalla menzione del nome del testatore all'inizio del documento, poiché la firma ha la funzione di attestare il carattere definitivo delle disposizioni.", '3.7': 'Il principio "in favor testamenti" non può portare all\'irrilevanza dei requisiti di forma previsti dalla legge, in particolare della firma finale.'}}

art.13 (1) CO art.505 (1) CC art.520 (1) CC art.520_a CC
testamento olografo
firma
vizio di forma
nullità
favor testamenti
disposizioni mortis causa
identificazione del testatore