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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

I. Misure opportune
Art. 307394

1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

2 L’autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.

3 L’autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

394 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

Case law2022-07-26
art. 307 (1) CC

in

5A 410/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il caso alla luce dell'art. 307 cpv. 1 CC, che prevede che, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordini le misure opportune per la protezione del figlio. Nel caso specifico, la sentenza impugnata ha confermato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della minore ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, in quanto la madre non aveva fornito prove a sostegno della sua tesi e non si era confrontata con i rapporti che evidenziavano un pericolo per la figlia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha soddisfatto le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, limitandosi a esporre la sua versione dei fatti senza indicare violazioni di diritti costituzionali.

art.314 (1) CC art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.445 (1) CC art.310 (1) CC art.106 (2) LTF art.98 LTF
protezione dei minori
autorità parentale
misure cautelari
diritti costituzionali
ricorso inammissibile
bene del minore
motivazione del ricorso
Case law2022-01-03
art. 307 (1) CC

in

5A 70/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 307 cpv. 1 CC, che prevede che, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di farlo, l'autorità di protezione dei minori deve adottare le misure necessarie per proteggere il figlio. Nel caso concreto, l'autorità cantonale ha istituito una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC, ritenendo che il disagio del minore e la situazione familiare richiedessero un intervento attivo di un curatore per sostenere i genitori nella cura del figlio. Il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale, rilevando che i ricorrenti non avevano soddisfatto le esigenze di motivazione richieste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, e che il ricorso era pertanto inammissibile.

art.308 (2) CC art.99 (1) LTF art.42 (2) LTF art.29 Cost. art.6 CEDU art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.42 (1) LTF art.75 (1) LTF art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.308 (1) CC
curatela educativa
protezione del minore
principio di sussidiarietà
principio di adeguatezza
diritto di essere sentiti
motivazione del ricorso
inammissibilità del ricorso
Case law2019-09-10
art. 307 (1) CC

in

5A 562/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 307 cpv. 1 CC, confermando che l'autorità di protezione dei minori può privare i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio se il suo benessere è minacciato e i genitori non sono in grado di rimediare. La misura è giustificata solo se il figlio non può essere altrimenti sottratto al pericolo attraverso altre misure previste dagli art. 307 e 308 CC. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il ritiro della custodia fosse appropriato, basandosi sulle valutazioni degli specialisti che indicavano la necessità di continuare il percorso terapeutico del minore al di fuori dell'ambiente familiare, nonostante le contestazioni dei genitori.

art.66 (1) LTF art.99 (1) LTF art.310 (1) CC art.106 (1) LTF art.97 (1) LTF art.95 LTF art.64 (1) LTF art.105 (1) LTF art.42 (1) LTF art.72 (2) LTF art.75 LTF art.100 (1) LTF art.76 (1) LTF art.90 LTF art.308 CC
protezione dei minori
diritto di determinare il luogo di dimora
ritiro della custodia
benessere del minore
misure di protezione
percorso terapeutico
violazione del diritto di essere sentiti
Case law2014-05-08
art. 307 (1) CC

in

140 III 241

L'istituzione di una curatela educativa a norma dell'[art. 308 cpv. 1 CC] presuppone che il bene del figlio sia minacciato (v. [art. 307 cpv. 1 CC]), che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza). Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato alla sola vigilanza delle relazioni personali a norma dell'[art. 308 cpv. 2 CC]. La curatela educativa di vigilanza delle relazioni personali ha lo scopo di agevolare il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita. Nel caso specifico, il pericolo per il bene del minore rimane circoscritto alle gravi difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, pertanto la misura di protezione più adeguata non è la curatela educativa ai sensi dell'[art. 308 cpv. 1 CC], bensì quella limitata alla vigilanza delle relazioni personali a norma dell'[art. 308 cpv. 2 CC].

art.308 (2) CC art.309 CC art.308 (1) CC
curatela educativa
diritto di visita
principio di sussidiarietà
principio di adeguatezza
relazioni personali
bene del minore
autorità di protezione dei minori
Case law1973-09-19
art. 307 (2) CC

in

99 IA 435

Il Tribunale federale analizza l'applicazione dell'art. 307 cpv. 2 CC nel contesto di un'azione di paternità, distinguendo la posizione della madre (X) e del figlio (Y), rappresentato da un curatore. Il diritto di accertare la paternità spetta sia alla madre che al figlio (art. 307 cpv. 2 CC), ma le condizioni finanziarie della madre non devono influenzare la concessione dell'assistenza giudiziaria al figlio, che è indipendente e promossa dal curatore (art. 311 cpv. 1 CC). Il Tribunale sottolinea che lo Stato può richiedere alla madre il rimborso delle spese dell'assistenza giudiziaria concessa al figlio, conciliando l'interesse del figlio con l'obbligo di mantenimento della madre (art. 324 cpv. 2 CC).

art.4 Cost. art.311 (1) CC art.308 CC art.324 (2) CC
azione di paternità
assistenza giudiziaria
obbligo di mantenimento
curatore
rimborso spese
fumus boni juris
diritti del figlio