Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 178 cpv. 3 CC, che prevede la menzione nel registro fondiario di un divieto di disposizione su un fondo, subordinato al consenso di un coniuge per garantire le basi economiche della famiglia o l'adempimento di un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale. Nel caso concreto, i giudici cantonali hanno revocato il blocco sul fondo di proprietà della moglie, ritenendo che né la necessità di assicurare le basi economiche della famiglia né quella di garantire un obbligo patrimoniale fossero dimostrate, soprattutto considerando il regime di separazione dei beni adottato dai coniugi. Il ricorrente ha criticato la decisione come arbitraria e contraria alla parità di trattamento, ma il Tribunale federale ha respinto queste censure, rilevando che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l'arbitrio né ha contestato adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 178 cpv. 1 CC, che consente al giudice, su istanza di un coniuge, di subordinare al consenso di quest'ultimo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro coniuge, al fine di assicurare le basi economiche della famiglia o di adempiere a un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale. Nel caso concreto, i giudici cantonali hanno rilevato che non erano soddisfatte le condizioni per applicare tale disposizione: non vi era alcun pericolo per il sostentamento della famiglia, poiché il fondo in questione non contribuiva al bilancio familiare, e nel regime di separazione dei beni non sussisteva alcun patrimonio coniugale da liquidare. Pertanto, il Tribunale federale ha confermato la revoca del blocco del registro fondiario sul fondo della moglie, ritenendo infondate le censure del ricorrente riguardo all'arbitrio e alla disparità di trattamento.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 178 cpv. 1 CC nel contesto di misure cautelari in una causa di separazione. La Corte cantonale aveva ordinato il blocco di metà degli averi del marito presso tre banche di Lugano, basandosi sull'art. 178 CC, ritenendo che la moglie avesse reso verosimile un pericolo di distrazione dei beni, anche alla luce di una misura analoga adottata dal giudice spagnolo. Il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale, rilevando che il marito non aveva fornito informazioni trasparenti sulla sua situazione patrimoniale e che la misura rispettava il principio di proporzionalità, essendo limitata alla metà dei beni e in linea con la misura spagnola. Il ricorso del marito è stato respinto, ritenendolo infondato nella parte ammissibile.