Art. 120
1 Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica:
- a.
- i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall’altra;
- b.
- le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni;
- c.102
- le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall’attività ufficiale delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–cbis della legge del 14 marzo 1958103 sulla responsabilità.
2 L’azione è inammissibile se un’altra legge federale abilita un’altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale.
3 La procedura in sede di azione è retta dalla PC104.
102 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
