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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 6: Procedura semplificata

Art. 109 Corti trimembri

1 Le corti giudicano nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante, se il ricorso è ammissibile soltanto a una condizione siffatta (art. 74 e 83–85). L’articolo 58 capoverso 1 lettera b non è applicabile.

2 Le corti decidono nella stessa composizione, con voto unanime, su:

a.
la reiezione di ricorsi manifestamente infondati;
b.
l’accoglimento di ricorsi manifestamente fondati, segnatamente se l’atto impugnato diverge dalla giurisprudenza del Tribunale federale e non vi è motivo di riesaminare tale giurisprudenza.

3 La decisione è motivata sommariamente. Può rimandare in tutto od in parte alla decisione impugnata.

Case law2023-02-22
art. 109 (1) LTF

in

1C 72/2023

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile solo se riguarda un caso particolarmente importante, come definito dall'art. 84 cpv. 1 LTF, che include violazioni di principi procedurali elementari o gravi lacune nel procedimento all'estero. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un caso particolarmente importante, limitandosi a contestare l'accertamento dei fatti da parte della Corte dei reclami penali (CRP) senza fornire la documentazione necessaria a dimostrare la sua legittimazione a ricorrere. Il Tribunale federale ha quindi confermato la decisione della CRP, dichiarando il ricorso inammissibile poiché il ricorrente non ha adempiuto alle condizioni richieste dall'art. 84 LTF e non ha provato che la società B.________ Ltd fosse stata sciolta in modo non abusivo e che egli fosse il beneficiario nell'atto di scioglimento, come previsto dalla giurisprudenza.

art.84 (1) LTF art.66 (1) LTF art.17a AIMP art.42 (2) LTF
assistenza giudiziaria internazionale
legittimazione ricorsuale
caso particolarmente importante
inammissibilità del ricorso
principi procedurali
giurisprudenza costante
obbligo di celerità
Case law2022-09-06
art. 109 (1) LTF

in

1C 289/2022

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile solo se riguarda un sequestro e la comunicazione di informazioni relative alla sfera segreta e se si tratta di un caso particolarmente importante, come definito dall'art. 84 cpv. 1 LTF. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che sussistano le condizioni per l'ammissibilità del ricorso, in particolare non ha provato che il caso presenti un'importanza particolare, ad esempio per violazione di principi procedurali fondamentali o per gravi carenze nel procedimento all'estero. Pertanto, il Tribunale federale, nella composizione di tre giudici, ha dichiarato il ricorso inammissibile, motivando sommariamente la decisione e rinviando in parte alla decisione impugnata.

art.99 (1) LTF art.42 (2) LTF art.84 (1) LTF art.84 (2) LTF art.66 (1) LTF
assistenza giudiziaria internazionale
sequestro
sfera segreta
caso particolarmente importante
principi procedurali
doppia punibilità
proporzionalità
Case law2021-12-23
art. 109 (1) LTF

in

1C 764/2021

Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LTF, poiché non sussiste un caso particolarmente importante come richiesto dall'art. 84 cpv. 1 LTF. La ricorrente non ha dimostrato la violazione di principi procedurali elementari o gravi lacune nel procedimento estero, né che la questione sollevata fosse di principio o che l'istanza precedente si fosse scostata dalla giurisprudenza costante. Inoltre, il Tribunale ha confermato che la rogatoria non violava i principi procedurali, poiché la domanda di assistenza giudiziaria era stata correttamente indirizzata al Ministero pubblico del Cantone Ticino, e non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. XVIII dell'Accordo tra Svizzera e Italia. Infine, il Tribunale ha ritenuto che le critiche della ricorrente alla proporzionalità e all'utilità potenziale della trasmissione dei documenti non giustificassero un intervento, soprattutto considerando che l'amministratore unico della ricorrente era indagato nel procedimento estero.

art.42 (2) LTF art.84 (1) LTF art.84 (2) LTF art.80m (1 lett. a) AIMP art.66 (1) LTF
assistenza giudiziaria internazionale
caso particolarmente importante
principi procedurali
rogatoria
diritto di essere sentito
proporzionalità
utilità potenziale
Case law2021-12-21
art. 109 (3) LTF

in

8C 622/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di A.________ contro la decisione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) che gli aveva attribuito una rendita di invalidità del 14% dal 1° novembre 2020. Il ricorrente contestava la valutazione dei fatti e delle prove mediche, sostenendo che il Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse errato nel fondarsi esclusivamente sul parere del medico fiduciario dell'INSAI, Dr. med. B.________, senza considerare adeguatamente i referti del Dr. med. C.________. Il Tribunale federale ha rilevato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è consentito basarsi su valutazioni interne dell'assicuratore, purché queste siano attendibili e imparziali. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che le critiche del ricorrente non fossero sufficienti a mettere in discussione le conclusioni del medico fiduciario, poiché il Dr. med. C.________ non aveva espresso dubbi sulla capacità lavorativa del ricorrente in un'attività adatta. Pertanto, il ricorso è stato respinto come manifestamente infondato ai sensi dell'art. 109 cpv. 3 LTF.

art.105 (2) LTF art.66 (1) LTF art.97 (1) LTF art.97 (2) LTF art.95 LTF art.105 (3) LTF art.96 LTF art.105 (1) LTF
assicurazione contro gli infortuni
rendita di invalidità
libero apprezzamento delle prove
medico fiduciario
referti medici
ricorso manifestamente infondato
procedura semplificata
Case law2021-07-09
art. 109 (3) LTF

in

8C 427/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.________, il quale contestava la sentenza cantonale che aveva respinto la sua richiesta di denegata giustizia riguardo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni assistenziali secondo l'art. 43 Las/TI. Il Tribunale ha confermato che la questione della rinuncia al rimborso era già stata decisa definitivamente con la sentenza federale 8C_418/2020, applicando il principio 'ne bis in idem' e la forza di cosa giudicata. Il ricorrente aveva già avuto l'opportunità di far valere le sue ragioni nella precedente procedura, e il Tribunale cantonale non aveva agito in modo arbitrario nel considerare che l'oggetto del contendere includesse anche il diniego della rinuncia al rimborso. Pertanto, il ricorso è stato respinto in quanto manifestamente infondato, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF.

art.96 LTF art.97 (1) LTF art.9 Cost. art.66 (1) LTF art.95 LTF art.29 (2) Cost.
denegata giustizia
rimborso prestazioni assistenziali
principio ne bis in idem
forza di cosa giudicata
diritto di essere sentito
arbitrio
procedura semplificata
Case law2021-05-27
art. 109 (2) LTF

in

8C 40/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la decisione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che aveva respinto la richiesta di proseguimento delle prestazioni terapeutico-assistenziali e il riconoscimento di una rendita. Il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale, ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato un nesso causale tra l'infortunio del 4 giugno 2013 e i disturbi alla colonna cervicale, lombare e psichici, basandosi sulle valutazioni mediche del Dr. med. B.________ e sulla mancanza di prove sufficienti a sostegno delle tesi del ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondate le critiche del ricorrente riguardo alla valutazione dei referti medici e alla classificazione dell'infortunio, confermando così la decisione di non riaprire il caso e di respingere il ricorso ai sensi dell'art. 109 cpv. 2 LTF.

art.105 (1) LTF art.96 LTF art.97 (1) LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.105 (3) LTF
nesso causale
assicurazione infortuni
valutazione medica
ricorso
Tribunale federale
sentenza cantonale
procedura semplificata
Case law2021-04-02
art. 109 (1) LTF

in

1C 733/2020

Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LTF, poiché non sussiste un caso particolarmente importante come richiesto dall'art. 84 cpv. 1 LTF. La ricorrente, una persona giuridica non inquisita nel procedimento estero, non ha dimostrato la violazione di principi procedurali elementari o gravi lacune nel procedimento all'estero, né ha legittimazione a sollevare una lesione dell'art. 2 AIMP. Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta di integrazione della motivazione del ricorso, non essendo state adempiute le condizioni previste dall'art. 43 lett. a e b LTF. La decisione impugnata è stata confermata, ritenendo che la trasmissione dei documenti bancari all'autorità vaticana fosse giustificata e che il principio della doppia punibilità fosse applicato correttamente.

art.43 LTF art.28 AIMP art.42 (2) LTF art.84 (1) LTF art.84 (2) LTF art.66 (1) LTF art.2 AIMP
assistenza giudiziaria internazionale
sequestro
doppia punibilità
principi procedurali
legittimazione
motivazione del ricorso
inammissibilità del ricorso
Case law2021-04-02
art. 109 (1) LTF

in

1C 726/2020

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LTF, stabilendo che il ricorso è ammissibile solo se riguarda un sequestro o la comunicazione di informazioni relative alla sfera segreta e se si tratta di un caso particolarmente importante, come previsto dall'art. 84 cpv. 1 LTF. Il caso è considerato particolarmente importante se vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi procedurali fondamentali o che il procedimento all'estero presenti gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, una società legale non inquisita nel procedimento estero, non ha dimostrato l'adempimento di queste condizioni e non ha legittimazione a sollevare una lesione dell'art. 2 AIMP. Inoltre, il Tribunale ha respinto la richiesta di integrazione della motivazione del ricorso, non essendo state soddisfatte le condizioni previste dall'art. 43 lett. a e b LTF. Infine, il Tribunale ha confermato che il mantenimento del sequestro non costituisce un caso particolarmente importante e che la ricorrente non ha affrontato i motivi alla base della decisione impugnata, rendendo il ricorso inammissibile.

art.43 LTF art.28 AIMP art.42 (2) LTF art.84 (1) LTF art.84 (2) LTF art.66 (1) LTF art.2 AIMP
assistenza giudiziaria internazionale
sequestro
caso particolarmente importante
legittimazione a ricorrere
principi procedurali
doppia punibilità
inammissibilità del ricorso
Case law2021-04-02
art. 109 (1) LTF

in

1C 727/2020

Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LTF, poiché non riguardava un caso particolarmente importante come richiesto dall'art. 84 cpv. 1 LTF. La ricorrente, una società legata all'indagato in un procedimento penale estero, non aveva la legittimazione per contestare la violazione di principi procedurali o lacune nel procedimento all'estero, né dimostrava che il mantenimento del sequestro costituisse una questione di principio. Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta di integrazione della motivazione del ricorso, ritenendo non soddisfatte le condizioni dell'art. 43 lett. a e b LTF. La decisione si basa sul principio della doppia punibilità e sulla valutazione proporzionale dell'utilità potenziale delle prove, conformemente alla giurisprudenza consolidata.

art.43 LTF art.28 AIMP art.42 (2) LTF art.84 (1) LTF art.84 (2) LTF art.66 (1) LTF art.2 AIMP
assistenza giudiziaria internazionale
sequestro
legittimazione a ricorrere
doppia punibilità
principio di proporzionalità
caso particolarmente importante
inammissibilità del ricorso
Case law2021-01-20
art. 109 (1) LTF

in

1C 720/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LTF, confermando che il ricorso è inammissibile poiché non riguarda un caso particolarmente importante come richiesto dall'art. 84 cpv. 1 LTF. La Corte ha rilevato che la questione della validità della procura, sollevata dalla ricorrente, non costituisce un caso particolarmente importante nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, trattandosi di una mera questione di valutazione delle prove. Pertanto, il Tribunale federale ha deciso di non entrare nel merito, motivando sommariamente la decisione e rinviando in parte alla decisione impugnata, come previsto dall'art. 109 cpv. 3 LTF.

art.54 (1) LTF art.42 (1) LTF art.103 (2) LTF art.84 (1) LTF art.66 (1) LTF
ammissibilità del ricorso
assistenza giudiziaria internazionale
caso particolarmente importante
validità della procura
valutazione delle prove
procedura penale
potere discrezionale del tribunale