Art. 109 Corti trimembri
1 Le corti giudicano nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante, se il ricorso è ammissibile soltanto a una condizione siffatta (art. 74 e 83–85). L’articolo 58 capoverso 1 lettera b non è applicabile.
2 Le corti decidono nella stessa composizione, con voto unanime, su:
- a.
- la reiezione di ricorsi manifestamente infondati;
- b.
- l’accoglimento di ricorsi manifestamente fondati, segnatamente se l’atto impugnato diverge dalla giurisprudenza del Tribunale federale e non vi è motivo di riesaminare tale giurisprudenza.
3 La decisione è motivata sommariamente. Può rimandare in tutto od in parte alla decisione impugnata.
