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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 6: Procedura semplificata

Art. 108 Giudice unico

1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:

a.
la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b.
la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c.
la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.

2 Può delegare questo compito a un altro giudice.

3 La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d’inammissibilità.

Case law2023-10-05
art. 108 (1.0) LTF

in

4A 205/2023

Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso presentato da A.________, rappresentato dalla curatrice generale C.________, era inammissibile poiché non era stato ottenuto il consenso dell'autorità di protezione degli adulti come richiesto dall'art. 416 cpv. 1 n. 9 CC. Nonostante l'invito a sanare il vizio entro il 3 maggio 2023, il consenso non è stato trasmesso entro il termine stabilito. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile e deciso dalla Presidente della Corte ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, senza prelievo di spese giudiziarie come previsto dall'art. 66 cpv. 1 LTF.

art.66 (1) LTF art.416 (1) CC
inammissibilità del ricorso
consenso autorità di protezione
procedura semplificata
spese giudiziarie
curatrice generale
art. 108 LTF
art. 416 CC
Case law2023-07-02
art. 108 (1) LTF

in

5A 18/2023

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del 5 dicembre 2022 della Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto la richiesta di gratuito patrocinio. Il ricorrente, A.________, era sottoposto a una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC, con l'avv. Pascal Cattaneo nominato come curatore. L'avv. Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________, rendendo così il gravame manifestamente inammissibile. Pertanto, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile applicando la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

art.66 (1) LTF art.394 CC
gratuito patrocinio
curatela di rappresentanza
art. 394 CC
art. 108 LTF
ricorso inammissibile
procedura semplificata
ratifica del curatore
Case law2023-07-02
art. 108 (1) LTF

in

1B 650/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la decisione del Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato irricevibile il reclamo per mancato rispetto delle prescrizioni minime legali di motivazione (art. 390 cpv. 1 e art. 396 cpv. 1 CPP). Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso non conteneva conclusioni, motivi sufficienti né l'indicazione dei mezzi di prova, come richiesto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, e che il ricorrente non si era confrontato con gli argomenti della decisione impugnata, in particolare la carenza dei requisiti imposti dall'art. 385 cpv. 2 CPP. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione e deciso nel merito, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

art.390 (1) CPP art.66 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.396 (1) CPP art.385 (2) CPP
ricorso inammissibile
carenza di motivazione
procedura semplificata
prescrizioni minime legali
art. 108 cpv. 1 LTF
art. 385 cpv. 2 CPP
spese giudiziarie
Case law2023-06-03
art. 108 (1) LTF

in

4A 104/2023

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso presentato dalla A.________ SA contro la decisione della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva stralciato dal ruolo il reclamo della ricorrente ritenendolo senza oggetto poiché le audizioni contestate erano già avvenute. La ricorrente sosteneva che la decisione avrebbe potuto causarle un pregiudizio irreparabile, in violazione dell'ordine pubblico, e chiedeva l'annullamento della sentenza e la riesecuzione delle audizioni nel rispetto delle norme sulla cooperazione internazionale. Il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LTF, poiché le finalità perseguite dalla ricorrente potevano essere raggiunte attraverso un'impugnazione della decisione finale, e non sussisteva un interesse alla constatazione immediata della pretesa illegalità delle prove. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese giudiziarie sono state poste a carico della ricorrente.

art.66 (1) LTF art.93 (3) LTF art.93 (1) LTF
ammissibilità del ricorso
pregiudizio irreparabile
decisione incidentale
cooperazione internazionale
ordine pubblico
procedura semplificata
spese giudiziarie
Case law2023-06-03
art. 108 (1) LTF

in

5D 14/2023

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di A.________ contro la decisione dell'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne che gli aveva addebitato i costi per trattamenti medici psichiatrici. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché, nonostante la limitazione dei diritti civili di A.________ e l'istituzione di una curatela di rappresentanza a suo favore ai sensi dell'art. 394 CC, egli ha agito personalmente senza l'ausilio del curatore, violando ripetutamente e intenzionalmente le regole procedurali. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse giustificato concedere un termine al curatore per ratificare il ricorso ai sensi dell'art. 42 cpv. 5 LTF, in quanto tale disposizione non si applica a casi di inosservanza intenzionale delle norme procedurali. Pertanto, il ricorso è stato deciso nella procedura semplificata ai sensi degli art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF, senza esame nel merito, ed è stato eccezionalmente rinunciato al prelievo di spese giudiziarie.

art.42 (5) LTF art.394 CC art.117 LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.74 (2 lett. a) LTF art.66 (1) LTF
ricorso inammissibile
curatela di rappresentanza
violazione procedurali
procedura semplificata
spese giudiziarie
art. 108 LTF
art. 394 CC
Case law2023-05-04
art. 108 (1) LTF

in

8C 145/2023

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LTF, constatando che il ricorrente non ha adeguatamente motivato le proprie argomentazioni, limitandosi a ripetere quanto già sostenuto davanti all'autorità inferiore senza confutare specificamente i considerandi della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente non ha spiegato in che modo la decisione dei presupposti degli artt. 31 cpv. 1 lett. d, 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a LADI violasse il diritto. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto delle esigenze formali di motivazione, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

art.33 (1 lett. a) LADI art.97 (1) LTF art.31 (1 lett. d) LADI art.32 (1) LADI art.66 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF
inammissibilità del ricorso
motivazione insufficiente
procedura semplificata
LADI
presupposti processuali
violazione del diritto
rischio aziendale
Case law2023-04-17
art. 108 (1) LTF

in

9C 729/2022

Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso presentato dalla A.________ SA è inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LTF, in quanto non conforme alle disposizioni degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. La ricorrente non ha infatti confrontato la propria impugnativa con l'impostazione giuridica data al caso dai giudici ticinesi, né ha spiegato in che misura l'atto impugnato avrebbe violato il diritto. Inoltre, non ha dimostrato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o nell'apprezzamento delle prove da parte dell'autorità inferiore, né ha giustificato l'utilizzo di nuove prove non contenute nell'incarto cantonale, come richiesto dall'art. 99 cpv. 1 LTF. Pertanto, il ricorso è stato respinto per mancanza di una motivazione adeguata.

art.66 (1) LTF art.99 (1) LTF art.42 (2) LTF art.68 (3) LTF art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.95 LTF art.105 (1) LTF
inammissibilità del ricorso
motivazione insufficiente
accertamento dei fatti
apprezzamento delle prove
nuove prove
violazione del diritto
spese giudiziarie
Case law2023-04-17
art. 108 (1) LTF

in

9C 727/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato dalla A.________ SA contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino riguardante le tassazioni per i periodi fiscali 2014-2016. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF poiché la ricorrente non ha adempiuto ai requisiti procedurali stabiliti dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non confrontandosi con l'impostazione giuridica del giudizio impugnato e non spiegando in che modo lo stesso violerebbe il diritto. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o nell'apprezzamento delle prove da parte dell'autorità inferiore, né ha giustificato l'ammissibilità di nuove prove non contenute nell'incarto cantonale, come richiesto dall'art. 99 cpv. 1 LTF. Pertanto, il ricorso è stato respinto per mancanza di una motivazione conforme alle disposizioni procedurali.

art.66 (1) LTF art.99 (1) LTF art.42 (2) LTF art.68 (3) LTF art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.95 LTF art.105 (1) LTF
inammissibilità del ricorso
requisiti procedurali
accertamento dei fatti
apprezzamento delle prove
nuove prove
violazione del diritto
spese giudiziarie
Case law2023-03-22
art. 108 (1) LTF

in

8C 61/2023

Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso non soddisfa i requisiti formali di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, poiché la ricorrente si è limitata a critiche appellatorie sulla valutazione delle prove senza spiegare in che modo la sentenza impugnata violi il diritto. Pertanto, ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Inoltre, la domanda di gratuito patrocinio è stata respinta per mancanza di prospettive di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), e si è deciso di non addebitare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).

art.66 (1) LTF art.64 (1) LTF art.97 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF
ricorso inammissibile
motivazione insufficiente
critiche appellatorie
gratuito patrocinio
spese giudiziarie
procedura semplificata
violazione del diritto
Case law2023-03-21
art. 108 (1) LTF

in

1B 111/2023

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.________, poiché il curatore nominato ai sensi dell'art. 394 CC, l'avv. Pascal Cattaneo, ha comunicato di non ratificare il ricorso, rendendolo così manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Il Tribunale ha inoltre rilevato che le critiche del ricorrente relative alla composizione delle Corti e ai motivi di astensione o ricusa dei giudici e cancellieri erano infondate, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3; DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_48/2023 del 6 marzo 2023 consid. 5). Pertanto, il ricorso è stato evaso nella procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, e non sono state prelevate spese giudiziarie ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF.

art.66 (1) LTF art.394 CC
inammissibilità del ricorso
curatela di rappresentanza
art. 108 LTF
procedura semplificata
spese giudiziarie
capacità processuale
ratifica del curatore