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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 5: Altre disposizioni di procedura

Art. 107 Sentenza

1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.

2 Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all’autorità che ha deciso in prima istanza.

3 Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d’estradizione concerne una persona sulla cui domanda d’asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97

4 Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98

97 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

98 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).

Case law2023-01-13
art. 107 (2) LTF

in

5A 896/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 LTF, stabilendo che il ricorrente non ha rispettato i requisiti formali previsti per il ricorso in materia civile. In particolare, il ricorrente si è limitato a chiedere l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa all'autorità precedente senza formulare una conclusione sul merito della vertenza o specificare una somma di denaro cifrata, come richiesto dall'art. 42 cpv. 1 LTF e dalla giurisprudenza federale (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Il Tribunale ha rilevato che la motivazione del ricorso non conteneva elementi sufficienti per una riforma del giudizio impugnato e che il ricorrente non ha spiegato perché il Tribunale federale non avrebbe potuto statuire nel merito. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.42 (1) LTF art.9 Cost. art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.282 (2) CPC
ricorso inammissibile
requisiti formali
conclusione sul merito
somma di denaro cifrata
art. 107 LTF
giurisprudenza federale
violazione procedurale
Case law2022-05-05
art. 107 (2) LTF

in

6B 1326/2020

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'art. 107 cpv. 2 LTF, nel quale il ricorrente lamentava la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per il mancato invito a presentare osservazioni prima della decisione della CARP. Il Tribunale ha ritenuto che il diritto di essere sentito non fosse stato violato, poiché il rinvio della causa alla CARP era circoscritto all'esame delle richieste di indennizzo già presentate dal ricorrente nell'aprile 2014, e non richiedeva ulteriori osservazioni. Il Tribunale ha inoltre precisato che l'art. 107 cpv. 2 LTF conferisce solo la facoltà, e non l'obbligo, di giudicare nel merito in caso di accoglimento del ricorso, e che il rinvio era giustificato dal potere d'apprezzamento della CARP nella valutazione delle prove. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.42 (1) CO art.431 CPP art.429 (2) CPP art.429 (1) CPP art.42 (2) CO art.68 (3) LTF art.66 (1) LTF art.29 (2) Cost.
diritto di essere sentito
indennizzo
potere d'apprezzamento
rinvio della causa
procedura penale
torto morale
danno economico
Case law2021-09-04
art. 107 (1) LTF

in

1C 130/2020

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da Giorgio Ghiringhelli contro la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino riguardante l'opuscolo informativo relativo all'iniziativa popolare 'Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa'. Il ricorrente sosteneva che l'opuscolo conteneva affermazioni erronee e perentorie sulla disparità di trattamento e sulla violazione del diritto federale, influenzando in modo inammissibile la libera formazione della volontà degli elettori (art. 34 cpv. 2 Cost.). Il Tribunale ha rilevato che le affermazioni nell'opuscolo, presentate come certezze, non erano state accertate nel processo parlamentare, violando così l'obbligo di obiettività e completezza dell'informazione (art. 10 cpv. 2 REDP). Considerando l'esigua differenza di voti (426 voti), il Tribunale ha ritenuto che queste irregolarità potessero aver influenzato l'esito della votazione, annullando pertanto la decisione governativa, la votazione e la proclamazione dei risultati.

art.89 (1) LTF art.34 (2) Cost. art.88 (2) LTF art.95 LTF
diritti politici
libertà di voto
opuscolo informativo
obbligo di obiettività
annullamento votazione
disparità di trattamento
violazione diritto federale
Case law2021-06-22
art. 107 (2) LTF

in

2C 440/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LTF, stabilendo che il ricorso in materia di diritto pubblico ha carattere riformatorio, consentendo al Tribunale di giudicare la causa nel merito, ma non oltre le conclusioni delle parti. Nel caso specifico, il Comune ricorrente si è limitato a conclusioni cassatorie (annullamento della decisione impugnata), senza formulare una conclusione sul merito, come richiesto dall'art. 107 cpv. 2 LTF. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che, nonostante questa carenza, la motivazione del ricorso permettesse di comprendere le sue intenzioni nel merito (opposizione all'utilizzo della piazza di tiro di Y.________ e critiche agli obblighi finanziari aggiuntivi), rendendo così il ricorso ammissibile sotto questo profilo. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 e 2 LTF, poiché il Comune non ha dimostrato di essere toccato in modo qualificato nei suoi interessi di pubblico imperio o di aver subito una violazione della sua autonomia comunale.

art.29 (1) LTF art.83 (lett. i) LTF art.89 (1 e 2) LTF art.106 (2) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.50 (1) Cost.
ricorso in materia di diritto pubblico
carattere riformatorio
legittimazione ricorsuale
autonomia comunale
interessi di pubblico imperio
obblighi finanziari
inammissibilità del ricorso
Case law2020-09-22
art. 107 (1) LTF

in

1C 476/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 LTF, rilevando che il ricorso, presentato tempestivamente contro una decisione finale cantonale in materia edilizia, sarebbe in linea di principio ammissibile secondo gli art. 82 lett. a, 89 cpv. 1 e 90 LTF. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché la ricorrente, assistita da un legale, si è limitata a chiedere l'annullamento della licenza edilizia comunale senza contestare il dispositivo della sentenza cantonale né chiederne l'annullamento, violando così l'art. 42 cpv. 1 LTF. Il Tribunale federale ha sottolineato che non può andare oltre le conclusioni delle parti e che, anche se ammissibile, il ricorso sarebbe infondato. La critica della ricorrente alla motivazione della sentenza cantonale è stata ritenuta priva di fondamento, poiché la decisione adempiva all'obbligo di motivazione e non violava il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). La Corte cantonale aveva infatti spiegato adeguatamente le ragioni del diniego del permesso di costruzione e della licenza di demolizione totale dell'attico abusivo, già oggetto di un ordine di demolizione passato in giudicato.

art.89 (1) LTF art.42 (1) LTF art.82 (a) LTF art.90 LTF art.66 (1) LTF art.29 (2) Cost.
ammissibilità del ricorso
art. 107 LTF
motivazione della sentenza
diritto di essere sentito
licenza edilizia
ordine di demolizione
ricorso inammissibile
Case law2020-08-25
art. 107 (2) LTF

in

9C 433/2020

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 LTF, constatando che il ricorso in materia di diritto pubblico è di natura riformatoria e non cassatoria. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per un nuovo esame, ma non ha dimostrato in modo preciso e argomentato perché il giudizio impugnato violerebbe il diritto o si baserebbe su accertamenti manifestamente inesatti (art. 95, 96 e 97 cpv. 1 LTF). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le ragioni del giudizio impugnato, applicando secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

art.64 LTF art.97 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF art.54 (1) LTF art.96 LTF art.108 (1 lett. b) LTF art.66 (1) LTF
ricorso inammissibile
natura riformatoria
accertamenti inesatti
procedura semplificata
argomentazione topica
diritto pubblico
violazione del diritto
Case law2020-06-07
art. 107 (3) LTF

in

2C 561/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 107 cpv. 3 LTF, in relazione all'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la ricorrente non ha dimostrato che la causa sollevasse una questione di diritto di importanza fondamentale o costituisse un caso particolarmente importante ai sensi degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF. Il tribunale ha rilevato che il ricorso si limitava a un aspetto procedurale riguardante il rispetto del termine di ricorso, senza affrontare le condizioni di ammissibilità specifiche. Pertanto, il ricorso è stato respinto in applicazione dell'art. 107 cpv. 3 LTF.

art.84a LTF art.24 PA art.37 LTAF art.68 (3) LTF art.84 (2) LTF art.66 (1) LTF art.42 (2) LTF
ammissibilità del ricorso
assistenza amministrativa
questioni di diritto fondamentale
termini procedurali
diritti di difesa
ricorso in materia fiscale
giurisdizione amministrativa
Case law2020-05-15
art. 107 (2) LTF

in

1C 148/2020

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 LTF, quando accoglie un ricorso in materia di diritto pubblico e rinvia la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio, quest'ultima può trattare unicamente i punti sui quali il Tribunale federale si è pronunciato, senza poter riesaminare questioni già decise o che avrebbero potuto essere sollevate in precedenza. Nel caso in esame, la Corte cantonale ha erroneamente riesaminato critiche già dichiarate inammissibili dal Tribunale federale, violando così l'effetto vincolante della sentenza di rinvio e commettendo un diniego di giustizia. Pertanto, il Tribunale federale ha annullato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Corte cantonale con l'istruzione di limitarsi all'annullamento dei cinque voti di partito assegnati al Gruppo RORÉ VIVA e alla ripartizione delle spese, conformemente alla sentenza dell'8 novembre 2019.

art.66 (1) LTF art.34 Cost. art.68 (1) LTF art.36 (1) LTF art.34 (1 lett. e) LTF
effetto vincolante
diniego di giustizia
ricusazione
ricorso in materia di diritto pubblico
procedura elettorale
vincolo di giudicato
ripartizione dei seggi
Case law2020-05-08
art. 107 (2) LTF

in

9C 419/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 LTF, stabilendo che un ricorso dinanzi al Tribunale federale è di natura riformatoria e non cassatoria, pertanto il ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata senza proporre una soluzione alternativa. Nel caso specifico, sebbene la ricorrente abbia chiesto l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio per ulteriori accertamenti, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato in modo preciso come l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità avrebbe portato a un grado di invalidità di almeno il 40%, né ha contestato l'accertamento del grado di invalidità del 30% da parte del Tribunale cantonale. Inoltre, il Tribunale ha confermato che le argomentazioni della ricorrente erano di natura appellatoria e non dimostravano errori manifesti negli accertamenti, rendendo il ricorso irricevibile per mancato rispetto delle esigenze formali minime.

art.105 (1 e 2) LTF art.96 LTF art.108 (1 lett. b) LTF art.29 (1) LTF art.97 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF
ammissibilità del ricorso
natura riformatoria
metodo misto di valutazione dell'invalidità
grado di invalidità
argomentazione appellatoria
accertamenti manifestamente inesatti
procedura semplificata
Case law2019-12-02
art. 107 (1) LTF

in

4D 11/2019

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del 28 dicembre 2018 della Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, relativa a prestazioni di cura medica. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, non soddisfacendo i requisiti previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF. Inoltre, il ricorso non conteneva richieste di giudizio sostanziali, come richiesto dall'art. 107 cpv. 1 LTF, e le conclusioni attinenti a somme di denaro non erano quantificate, violando i principi stabiliti nella giurisprudenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; DTF 134 III 235 consid. 2). Pertanto, il ricorso è stato respinto nella procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, e la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF).

art.107 (2) LTF art.79 LEF art.108 (1) LTF art.64 (1 e 3) LTF art.42 (2) LTF
ricorso inammissibile
motivazione insufficiente
conclusioni non quantificate
procedura semplificata
assistenza giudiziaria
prestazioni mediche
giurisprudenza federale