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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 5: Altre disposizioni di procedura

Art. 103 Effetto sospensivo

1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.

2 Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:

a.
in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b.
in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l’effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c.
nei procedimenti nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d.95
nei procedimenti nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.

3 Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l’effetto sospensivo.

95 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).

Case law2022-11-30
art. 103 (2) LTF

in

2C 944/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato dall'avv. Stefano Ferrari in nome della defunta A.________, relativo all'assistenza amministrativa in materia fiscale richiesta dall'Italia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non sussistevano le condizioni previste dall'art. 84a LTF, ovvero una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Il Tribunale ha rilevato che le critiche sollevate dal ricorrente, relative al diritto di essere sentito e all'apprezzamento delle prove, non riguardavano norme specifiche dell'assistenza amministrativa fiscale e non dimostravano violazioni procedurali gravi. Pertanto, il ricorso è stato respinto in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF, e le domande di effetto sospensivo e sospensione della procedura sono state considerate prive di oggetto.

art.84a LTF art.71 LTF art.109 (1) LTF art.42 (2) LTF art.68 (3) LTF art.84 (2) LTF art.83 (h) LTF art.6 (2 e 3) PC art.113 LTF art.66 (1) LTF art.107 (3) LTF
assistenza amministrativa fiscale
inammissibilità del ricorso
questioni di diritto fondamentale
violazioni procedurali
diritto di essere sentito
apprezzamento delle prove
sospensione della procedura
Case law2022-11-24
art. 103 (2) LTF

in

2C 935/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LTF, relativo alla richiesta di mantenimento dell'effetto sospensivo del ricorso. I ricorrenti hanno chiesto che i loro dati non fossero trasmessi all'autorità italiana fino a quando la Svizzera non fosse rimossa dalla 'black list' fiscale italiana. Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 84a LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile solo se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante. Nel caso in esame, il Tribunale ha stabilito che la questione sollevata dai ricorrenti non costituiva una questione di diritto di importanza fondamentale, poiché la validità del Protocollo del 23 febbraio 2015 e la buona fede dello Stato richiedente erano già state esaminate in una sentenza precedente (2C_73/2021). Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la domanda di effetto sospensivo è stata considerata priva di oggetto.

art.84a LTF art.66 (1 e 5) LTF art.109 (1) LTF art.42 (2) LTF art.68 (3) LTF art.84 (2) LTF art.113 LTF art.107 (3) LTF
assistenza amministrativa
ricorso inammissibile
questioni di diritto fondamentale
Protocollo 2015
buona fede
effetto sospensivo
giurisprudenza precedente
Case law2022-03-30
art. 103 (1-2) LTF

in

5A 196/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del 25 febbraio 2022 del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato irricevibile il reclamo per mancato versamento di un anticipo di fr. 700.--. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso non rispettava le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, poiché il ricorrente non ha spiegato in che modo la sentenza impugnata violasse il diritto, limitandosi a osservare di aver presentato un precedente ricorso senza considerare che tale impugnativa non aveva effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1-2 LTF) e che non era stato né chiesto né accordato (art. 103 cpv. 3 LTF). Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta insufficienza motivazionale, decidendo nella procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

art.108 (1) LTF art.42 (1) LTF art.103 (3) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.42 (2) LTF
ricorso inammissibile
motivazione insufficiente
effetto sospensivo
procedura semplificata
spese processuali
diritto cantonale
diritti fondamentali
Case law2017-02-15
art. 103 LTF

in

1C 81/2017

Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso è inammissibile in base all'art. 103 LTF, poiché il ricorrente non ha adeguatamente motivato le sue censure, come richiesto dall'art. 42 LTF. In particolare, il ricorrente non ha spiegato perché la decisione cantonale, che si basava su accertamenti di fatto già giudicati in sede penale, fosse arbitraria, né ha confutato le motivazioni indipendenti e sufficienti della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente non ha contestato correttamente la valutazione dello stato di necessità ai sensi degli art. 17 e 18 CP. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione e per mancato confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.

art.17 CP art.18 CP art.66 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF
inammissibilità del ricorso
motivazione insufficiente
principio della buona fede
ne bis in idem
stato di necessità
procedura amministrativa
giudicato penale
Case law2016-12-07
art. 103 (1) LTF

in

1C 597/2015

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 103 cpv. 1 LTF nel contesto di un ricorso dichiarato irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali. Il tribunale ha rilevato che la decisione incidentale del 15 settembre 2015, che imponeva il versamento dell'anticipo con comminatoria di irricevibilità, poteva essere impugnata direttamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché avrebbe potuto causare un pregiudizio irreparabile. Tuttavia, i ricorrenti non hanno richiesto tempestivamente l'effetto sospensivo né hanno chiesto una proroga del termine per il pagamento, pertanto il tribunale ha confermato l'irricevibilità del ricorso. Il tribunale ha inoltre respinto le censure dei ricorrenti relative alla mancata firma del giudice delegato, rilevando che non avevano sollevato tali obiezioni in sede cantonale e che il principio della buona fede processuale (art. 5 cpv. 3 Cost.) impediva loro di farlo solo in sede federale.

art.30 Cost. art.5 (3) Cost. art.93 (1) LTF art.6 CEDU art.66 (1) LTF art.42 (2) LTF
irricevibilità
anticipo spese processuali
decisione incidentale
buona fede processuale
effetto sospensivo
principio della separazione dei poteri
diritto a un tribunale fondato sulla legge
Case law2016-10-25
art. 103 (2) LTF

in

1C 491/2016

Il Tribunale federale ha esaminato la ricorribilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria internazionale in base all'art. 103 cpv. 2 LTF, stabilendo che il ricorso è ammissibile solo se riguarda la comunicazione di informazioni relative alla sfera segreta e se il caso è particolarmente importante, come previsto dall'art. 84 cpv. 1 LTF. Il caso è considerato particolarmente importante se vi sono principi procedurali violati o gravi lacune nel procedimento estero, o se si tratta di una questione giuridica di principio. Nel caso specifico, il ricorrente non ha dimostrato l'importanza del caso né ha adempiuto alle esigenze di motivazione richieste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, rendendo il ricorso inammissibile. Inoltre, il ricorso aveva effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 lett. c LTF, ma ciò non ne influenzava l'ammissibilità.

art.105 LTF art.97 LTF art.42 (2) LTF art.84 (1) LTF art.66 (1) LTF
assistenza giudiziaria internazionale
ricorso inammissibile
sfera segreta
principi procedurali
motivazione insufficiente
effetto sospensivo
questioni giuridica di principio
Case law2014-09-24
art. 103 (1) LTF

in

1C 367/2014

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la decisione del giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che imponeva il pagamento di un anticipo di fr. 2'000.-- per le spese processuali, con la comminatoria di irricevibilità in caso di mancato versamento. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione e l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso non ha effetto sospensivo ai sensi dell'art. 103 cpv. 1 LTF e che il ricorrente non ha richiesto provvedimenti cautelari (art. 103 cpv. 3 LTF). Inoltre, il ricorrente non ha adeguatamente motivato il ricorso, come richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, limitandosi a sostenere l'impossibilità di pagare senza invocare specifiche violazioni di legge. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, e ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria per mancanza di prospettive di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), rinunciando eccezionalmente alla tassa di giustizia (art. 65 cpv. 2 LTF).

art.108 (1) LTF art.42 (2) LTF art.95 LTF art.65 (2) LTF art.54 (1) LTF art.93 (1) LTF art.64 (1) LTF art.96 LTF
anticipo delle spese processuali
irricevibilità
assistenza giudiziaria
effetto sospensivo
motivazione del ricorso
procedura semplificata
tassa di giustizia
Case law2013-10-29
art. 103 LTF

in

140 II 134

L'art. 103 LTF è stato interpretato nel contesto dell'effetto sospensivo dei ricorsi in materia di diritto del personale della Confederazione. La corte ha stabilito che l'effetto sospensivo non posticipa la data di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, ma mantiene temporaneamente il rapporto durante la procedura di ricorso. La disdetta pronunciata nel 2008 è diventata definitiva al momento della sua emanazione, nonostante l'effetto sospensivo abbia prolungato il rapporto di lavoro fino al 2010. La corte ha inoltre chiarito che l'effetto sospensivo non deve arrecare vantaggi ingiustificati al ricorrente, come un arricchimento indebito attraverso il pagamento di salari durante il periodo di sospensione. Infine, ha confermato che il diritto all'indennità di partenza anticipata deve essere valutato in base alla legislazione vigente al momento della disdetta, non al momento della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

art.34_a (3) OPers art.37 LTAF art.55 PA
effetto sospensivo
diritto del personale
disdetta
indennità di partenza
diritto intertemporale
arricchimento indebito
procedura di ricorso
Case law2013-10-29
art. 103 LTF

in

140 II 134

L'art. 103 LTF è stato interpretato nel contesto dell'effetto sospensivo dei ricorsi in materia di diritto del personale della Confederazione. La corte ha stabilito che l'effetto sospensivo non posticipa la data di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, ma mantiene temporaneamente il rapporto durante la procedura di ricorso. La disdetta pronunciata nel 2008 è diventata definitiva al momento della sua emanazione, nonostante l'effetto sospensivo abbia prolungato il rapporto di lavoro fino al 2010. La corte ha inoltre chiarito che l'effetto sospensivo non deve arrecare vantaggi ingiustificati al ricorrente, come un arricchimento indebito attraverso il pagamento di salari durante il periodo di sospensione. Infine, ha confermato che il diritto all'indennità di partenza anticipata deve essere valutato in base alla legislazione vigente al momento della disdetta, non al momento della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

art.55 PA art.34_a (3) OPers art.37 LTAF
effetto sospensivo
diritto del personale
disdetta
indennità di partenza
diritto intertemporale
arricchimento indebito
procedura di ricorso