Art. 103 Effetto sospensivo
1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
- a.
- in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
- b.
- in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l’effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
- c.
- nei procedimenti nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
- d.95
- nei procedimenti nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3 Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l’effetto sospensivo.
95 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).
