Art. 101 Ricorso contro atti normativi
Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
Il Tribunale federale ha esaminato la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 101 LTF, stabilendo che il termine di 30 giorni per impugnare l'atto normativo (il decreto governativo del 24 febbraio 2021) decorre dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Cantone Ticino il 26 febbraio 2021. Considerando le ferie giudiziarie pasquali (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), il ricorso depositato il 12 aprile 2021 è stato ritenuto tempestivo. Il Tribunale ha inoltre confermato la legittimazione attiva delle ricorrenti (art. 89 cpv. 1 LTF), poiché queste, in quanto aziende operanti nel settore regolamentato, erano direttamente toccate dal CNL impugnato.
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso presentato da A.________ e B.________ contro la decisione del giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che richiedeva un anticipo di fr. 800.--. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché i ricorrenti non hanno dimostrato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, come richiesto dall'art. 101 cpv. 1 LTF, limitandosi a criticare la decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati senza provare la loro indigenza. Inoltre, la richiesta di astensione di giudici federali, non specificata né motivata ai sensi dell'art. 34 LTF, è stata respinta in quanto infondata. Il Tribunale ha confermato che la decisione sull'anticipo è incidentale e impugnabile solo in caso di pregiudizio irreparabile, assente nel caso in esame.
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso presentato contro la legge sull'apertura dei negozi del Cantone Ticino, basandosi sull'art. 101 LTF, che stabilisce che il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione secondo il diritto cantonale. Nel caso specifico, la legge era stata approvata dal Gran Consiglio e accettata in votazione popolare, ma la sua promulgazione nel Bollettino ufficiale, necessaria per l'entrata in vigore, era subordinata all'adozione di un contratto collettivo di lavoro. Poiché il ricorso era stato presentato prima della pubblicazione della legge, il Tribunale ha ritenuto il ricorso prematuro e inammissibile, in quanto il termine per impugnare l'atto non era ancora iniziato. Il Tribunale ha inoltre considerato che, una volta pubblicata la legge, la ricorrente avrebbe comunque avuto a disposizione il termine di trenta giorni per presentare un nuovo ricorso.
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso presentato contro la legge sull'apertura dei negozi del Cantone Ticino, basandosi sull'art. 101 LTF. Il ricorso è stato considerato prematuro poiché la legge non era ancora stata promulgata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, atto necessario per far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'art. 101 LTF. La promulgazione della legge dipendeva dall'adozione di un contratto collettivo di lavoro, la cui conclusione era incerta e poteva protrarsi per un periodo indeterminato. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto preferibile dichiarare il ricorso inammissibile, lasciando alla ricorrente la possibilità di presentare un nuovo ricorso una volta che la legge fosse stata effettivamente promulgata.
Il Tribunale federale ha esaminato la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 101 LTF, stabilendo che il termine di 30 giorni per impugnare un atto normativo decorre dalla pubblicazione della decisione di promulgazione che conclude la procedura legislativa. Nel caso in esame, il termine è iniziato a decorre dalla pubblicazione del decreto governativo il 27 febbraio 2015, rendendo il ricorso depositato il 13 aprile 2015 tempestivo, anche considerando le ferie giudiziarie pasquali (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso è stato quindi ritenuto ammissibile sotto questo profilo.
Il Tribunale federale ha esaminato la ricevibilità del ricorso presentato da B.________ contro la modifica dell'art. 1 n. 8 della Legge sugli onorari dei magistrati del Cantone Ticino, che fissa l'onorario del Pretore aggiunto all'87% dello stipendio massimo previsto per i funzionari statali. Ai sensi dell'art. 101 LTF, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto normativo, termine rispettato nel caso in esame. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato in modo sufficientemente chiaro un interesse attuale o futuro a candidarsi come Pretore aggiunto, condizione necessaria per la legittimazione a ricorrere. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione, con conseguente addebito delle spese giudiziarie al ricorrente.