Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 4 LPT nel contesto del ricorso presentato dai proprietari di un fondo non incluso nel perimetro del piano particolareggiato. La Corte ha stabilito che l'art. 4 LPT, relativo all'informazione e alla partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, non impone un obbligo di avviso personale ai proprietari fondiari, ma richiede solo che le autorità considerino proposte e obiezioni presentate durante la procedura di informazione. La partecipazione della popolazione ai sensi di questa norma non implica il diritto di essere considerati parti nella successiva procedura di ricorso, né di ricevere un avviso personale. La Corte ha confermato che i ricorrenti, pur avendo presentato osservazioni durante la fase di informazione, non avevano diritto a un avviso personale dell'adozione della variante, poiché il loro fondo non era incluso nel perimetro del piano e non era direttamente toccato in maniera incisiva dai provvedimenti. Pertanto, l'omissione dell'avviso personale non costituiva una violazione dell'art. 4 LPT.
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