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Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

LPT·700

Titolo primo: Introduzione

Art. 1 Scopi

1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d’incidenza territoriale e ordinano l’inse­dia­mento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle con­di­zioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell’economia.

2 Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

a.
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio;
abis.6
promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qua­lità abitativa adeguata;
b.7
realizzare insediamenti compatti;
bbis.8
creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
c.
promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l’insediamento e l’economia;
d.
garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;
e.
garantire la difesa nazionale;
f.9
promuovere l’integrazione degli stranieri e la coesione sociale.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).

6 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).

8 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).

9 Introdotta dal n. 3 dell’all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Case law2017-04-01
art. 1 (1) LPT

in

1C 280/2016

Il Tribunale federale ha esaminato se l'inserimento di una parte del fondo dei ricorrenti nella zona agricola costituisse un dezonamento (Auszonung) o un rifiuto di attribuzione alla zona edificabile (Nichteinzonung) ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LPT. La Corte ha stabilito che il piano regolatore precedente, approvato nel 1985, non era conforme alla LPT per quanto riguarda l'estensione e la delimitazione della zona edificabile, poiché non rispettava i principi di concentrazione e di utilizzo parsimonioso del suolo (art. 1 cpv. 1 e art. 3 cpv. 3 LPT). Pertanto, la revisione pianificatoria del 2011, che ha inserito parte del fondo in zona agricola, è stata qualificata come un rifiuto di attribuzione alla zona edificabile e non come un dezonamento. Di conseguenza, non sussistevano gli estremi per un'indennità di espropriazione materiale, salvo casi eccezionali non riscontrati nel caso in esame. La sentenza cantonale è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.

art.106 (1) LTF art.34 (1) LPT art.90 LTF art.113 LTF art.89 (1) LTF art.26 (2) Cost. art.5 (2) LPT art.100 (1) LTF
espropriazione materiale
zonizzazione
piano regolatore
LPT
diritto di proprietà
giurisprudenza federale
conformità pianificatoria
Case law2011-10-17
art. 1 (cpv. 2 let. d) LPT

in

1C 198/2011

Il Tribunale federale ha esaminato se l'inserimento dei fondi del ricorrente nella zona di protezione della natura ZPN 2 del piano regolatore cantonale di protezione della Bolla di San Martino (PRCP-BSM) del 30 aprile 1997 costituisse un'espropriazione materiale ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 let. d LPT. La Corte ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che si trattasse di una mancata attribuzione alla zona edificabile ('Nichteinzonung') e non di un dezonamento ('Auszonung'), poiché il piano regolatore del 1989 nonostante la sua approvazione formale non rispettava i requisiti materiali della LPT, presentando un sovradimensionamento delle zone edificabili e carenze nella separazione tra zone edificabili e inedificabili. Il Tribunale ha inoltre stabilito che i fondi del ricorrente non rientravano nei terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 LPT, non erano compresi in un piano generale delle canalizzazioni conforme alla legge sulla protezione delle acque, e che le spese sostenute dal ricorrente per la progettazione non costituivano investimenti rilevanti per l'urbanizzazione. Pertanto, non sussistevano i presupposti per riconoscere un'espropriazione materiale.

art.15 LPT art.36 (3) LPT art.5 (2) LPT art.34 (1) LPT art.3 (4) LPT
espropriazione materiale
mancata attribuzione alla zona edificabile
dezonamento
piano regolatore
zona di protezione della natura
terreni già edificati in larga misura
spese di urbanizzazione
Case law2007-01-02
art. 1 (1) LPT

in

1P.121/2006

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'articolo 1 paragrafo 1 LPT, confermando che la decisione del Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) di limitare l'edificabilità del fondo part. n. 729 a una fascia adiacente alla strada, privilegiando la densificazione degli insediamenti nelle zone centrali del paese, era giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispettosa del principio di proporzionalità. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento violava la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), ma il Tribunale ha ritenuto che la limitazione fosse conforme alla legge, fondata su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli, e che non eccedesse i limiti dell'indispensabile. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.26 Cost. art.34 (3) LPT art.36 (1-3) Cost. art.15 LPT
pianificazione territoriale
garanzia della proprietà
interesse pubblico
proporzionalità
zona edificabile
riordino fondiario
legge federale sulla pianificazione del territorio
Case law2005-03-24
art. 1 (1) LPT

in

1P.102/2004

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità dell'aumento dei parametri edificatori nel comparto di Casarico, previsto dalla revisione del piano regolatore di Sorengo, alla luce dell'art. 1 cpv. 1 LPT, che promuove un'utilizzazione parsimoniosa del suolo. Il tribunale ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che l'aumento dell'indice di sfruttamento a 0,6 e dell'altezza massima delle costruzioni a 10 m fosse giustificato da un interesse pubblico preponderante e rispettoso del principio di proporzionalità, in linea con la vocazione residenziale del comune e con l'obiettivo di una densificazione ragionata senza estensione della zona edificabile. Il tribunale ha inoltre rilevato che la delimitazione delle zone edilizie si basava su criteri pianificatori oggettivi e non arbitraria, respingendo le critiche dei ricorrenti riguardo alla mancata armonizzazione con il piano regolatore di Breganzona.

art.26 Cost. art.3 LPT art.34 (3) LPT art.36 (1-3) Cost.
piano regolatore
indice di sfruttamento
altezza massima delle costruzioni
interesse pubblico
proporzionalità
densificazione
zona edificabile
Case law2001-08-28
art. 1 (1) LPT

in

1A.98/2001

Il Tribunale federale ha esaminato il caso alla luce dell'art. 1 cpv. 1 LPT, stabilendo che l'inserimento della particella n. XXX di Giornico nella zona nucleo del villaggio (NV) nel 1992, pur limitando le capacità edificatorie, non costituiva un'espropriazione materiale indennizzabile. La Corte ha rilevato che la zona NV consentiva comunque interventi edilizi, come riattazioni e trasformazioni, e che la ricorrente non aveva dimostrato di aver subito danni significativi o di aver effettuato investimenti rilevanti per l'edificazione. Inoltre, la limitazione aveva una durata contenuta, essendo il fondo stato inserito nella zona edificabile R2 nel 2000. Il Tribunale ha quindi confermato la decisione del Tribunale amministrativo cantonale, respingendo il ricorso.

art.26 (2) Cost. art.5 (2) LPT art.15 (a) LPT
espropriazione materiale
piano regolatore
zona edificabile
indennizzo
limitazione della proprietà
protezione paesaggistica
diritto di proprietà
Case law1987-11-13
art. 1 (2) LPT

in

113 IB 376

Nel caso in esame, l'[art. 1 cpv. 2 LAT] è stato interpretato in relazione alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione del territorio. La corte ha rilevato che, sebbene l'esame dell'impatto ambientale previsto dall'[art. 9 LPE] non fosse applicabile in questo caso specifico, le finalità generali della protezione dell'ambiente devono comunque essere considerate. L'[art. 1 cpv. 2 lett. b LAT] impone di creare e conservare insediamenti accoglienti e di preservare i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste. La corte ha sottolineato che la pianificazione del territorio serve a impedire sviluppi indesiderati e inquinamenti, e che la protezione dell'ambiente è uno degli aspetti fondamentali della pianificazione. Inoltre, la corte ha considerato che la LAT, in ossequio al mandato costituzionale dell'[art. 24septies Cost.], deve tener conto delle esigenze dell'ambiente.

art.27 LPT art.9 LPAmb art.55 LPAmb art.54 LPAmb art.34 LPT art.4 Cost. art.36 (2) LPT
protezione dell'ambiente
pianificazione del territorio
inquinamento
autorizzazione edilizia
zona di pianificazione
prevenzione
diniego di giustizia