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Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

LPAmb·814.01

Sezione 1: Emissioni

Art. 11 Principio

1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).

2 Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

3 Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.

Case law2015-11-05
art. 11 (1) LPAmb

in

1C 195/2015

Il Tribunale federale ha esaminato la critica relativa alle emissioni foniche della termopompa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPAmb, rilevando che la Corte cantonale aveva accertato che l'impianto rispettava i valori di pianificazione della zona e le disposizioni dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). La Corte aveva inoltre verificato che il livello di valutazione delle emissioni era inferiore ai limiti imposti dall'OIF, confermando la necessità di ulteriori misure fonoassorbenti per ridurre le emissioni, come il rivestimento del sottoscala e dei pozzi luce. I ricorrenti non hanno fornito motivazioni sufficienti per contestare tali accertamenti, pertanto le loro critiche sono state ritenute inammissibili per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 42 LTF.

art.9 Cost. art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.42 LTF
emissioni foniche
termopompa
principio di prevenzione
valori limite OIF
materiale fonoassorbente
motivazione insufficiente
ricorso inammissibile
Case law2008-04-30
art. 11 (2) LPAmb

in

1C 105/2007

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb nel contesto di un ricorso contro il permesso di costruzione di una stalla/fienile, concentrandosi sulla conformità alle raccomandazioni FAT riguardo alle distanze minime dalle zone abitate per limitare le emissioni di odori. La Corte ha confermato che la distanza di 36 m, calcolata secondo le raccomandazioni FAT e corretta con i fattori di influenza (fk), era sufficiente a garantire la protezione ambientale, purché fossero rispettate le condizioni imposte (come la chiusura delle porte sul lato est e la modifica delle finestre). Il Tribunale ha ritenuto che le autorità cantonali non avessero violato il diritto federale nella valutazione delle emissioni e nella determinazione delle distanze, respingendo le critiche dei ricorrenti relative alle unità di bestiame grosso (UBG) e ai fattori di correzione.

art.3 (2 lett. a) OIAt art.7 (2) LPAc art.3 (3) OPAc
emissioni di odori
distanze minime
raccomandazioni FAT
unità di bestiame grosso (UBG)
fattori di correzione (fk)
protezione ambientale
permesso di costruzione
Case law2006-12-01
art. 11 LPAmb

in

1A.231/2005

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in base all'art. 11 LPAmb, relativo alla protezione dell'ambiente, confermando che il ricorso di diritto amministrativo era ammissibile poiché il giudizio impugnato si fondava sul diritto federale della protezione dell'ambiente. La Corte ha ritenuto che gli accertamenti contenuti nel rapporto d'impatto ambientale fossero sufficienti per valutare la problematica delle vibrazioni, nonostante le critiche dei ricorrenti riguardo alla mancanza di verifiche tecniche più approfondite. Il Tribunale ha sottolineato che i ricorrenti non hanno dimostrato che gli accertamenti fossero manifestamente inesatti o incompleti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG, e che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.

art.5 PA
protezione dell'ambiente
impatto ambientale
vibrazioni
licenza edilizia
ricorso amministrativo
accertamento dei fatti
norme procedurali
Case law2006-05-16
art. 11 (2) LPAmb

in

1E.20/2005

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb nel contesto del ricorso presentato dal Comune di Camorino riguardo alla protezione fonica nella galleria di base del Monte Ceneri. Il principio di prevenzione sancito dall'art. 11 cpv. 2 LPAmb non impone l'eliminazione di tutte le possibili emissioni, ma mira a proteggere l'uomo e l'ambiente dagli effetti dannosi o molesti attraverso misure ragionevolmente sostenibili dal punto di vista tecnico, operativo ed economico. Il Tribunale ha rilevato che il progetto rispettava i valori di pianificazione delle immissioni foniche e che le misure adottate, compreso l'uso di materiale fonoassorbente e la previsione di ulteriori verifiche durante l'esercizio, erano sufficienti a garantire un margine di sicurezza adeguato. Pertanto, il DATEC non ha violato l'art. 11 LPAmb respingendo le richieste del Comune di ulteriori protezioni foniche, considerando anche l'interesse pubblico preponderante del progetto ferroviario e la proporzionalità dei costi aggiuntivi.

art.18h (5) Lferr art.57 LPAmb art.25 (2) LPAmb art.29 (2) Cost.
protezione fonica
principio di prevenzione
valori di pianificazione
interesse pubblico
proporzionalità
margine di sicurezza
approvazione dei piani
Case law2006-05-16
art. 11 (2) LPAmb

in

1E.23/2005

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb nel contesto del ricorso presentato dal Comune di S. Antonino contro la decisione del DATEC riguardante l'approvazione dei piani per la galleria di base del Monte Ceneri. Il principio della prevenzione, sancito dall'art. 11 cpv. 2 LPAmb, non richiede l'eliminazione di tutte le possibili emissioni, ma mira a proteggere l'uomo e l'ambiente dagli effetti dannosi o molesti attraverso misure ragionevolmente sostenibili dal punto di vista tecnico, operativo ed economico. Il Tribunale ha rilevato che il progetto rispettava i valori di pianificazione e che le misure di protezione fonica adottate, compreso il rivestimento fonoassorbente e le misurazioni di controllo, erano sufficienti a garantire un margine di sicurezza adeguato. Pertanto, il DATEC non ha violato l'art. 11 cpv. 2 LPAmb respingendo le richieste del Comune di ulteriori protezioni foniche, poiché queste avrebbero comportato costi aggiuntivi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.

art.6 (3) Oferr art.116 (1) LEspr art.25 (2) LPAmb art.18 (3) Lferr art.23 LPAmb art.13 LPAmb art.29 (2) Cost.
protezione ambientale
principio della prevenzione
valori di pianificazione
protezione fonica
proporzionalità
interessi pubblici
approvazione dei piani
Case law2005-12-20
art. 11 (2) LPAmb

in

1A.65/2005

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb nel contesto di una licenza edilizia per la ristrutturazione di servizi igienici pubblici. La Corte ha stabilito che, sebbene la legge federale sulla protezione dell'ambiente imponga la limitazione delle emissioni moleste, nel caso concreto le emissioni provenienti dai servizi igienici erano di entità minima e pertanto rientravano in un 'caso-bagatella', per il quale non era necessaria l'applicazione di misure preventive specifiche. La Corte ha ritenuto che le emissioni, considerata la modesta entità dell'impianto e la circolazione naturale dell'aria, fossero tollerabili e che non vi fossero ragioni per impedire il rilascio della licenza edilizia o imporre ulteriori misure.

art.8 (2) Cost. art.8 (4) Cost. art.11 LDis art.12 LDis art.34 (3) LPT art.17 LPAc
protezione dell'ambiente
emissioni moleste
caso-bagatella
licenza edilizia
servizi igienici pubblici
principio di prevenzione
proporzionalità
Case law2003-12-19
art. 11 (2) LPAmb

in

1A.132/2003

Il Tribunale federale ha stabilito che il camino litigioso, comprendente canna fumaria e comignolo, costituisce un impianto stazionario nuovo ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb in relazione all'art. 2 cpv. 1 OIAt, poiché differisce dall'impianto preesistente per caratteristiche, materiali e posizione, e quindi non rientra nel campo di applicazione delle disposizioni sul risanamento. La Corte cantonale ha correttamente applicato l'art. 6 cpv. 2 OIAt, ritenendo che l'impianto non limitasse le emissioni nella misura massima consentita, violando così le norme federali sulla protezione ambientale. Il Tribunale federale ha inoltre confermato che l'ordine di demolizione rispetta il principio di proporzionalità, considerando i costi contenuti per il ricorrente e il beneficio per i vicini e la collettività.

art.11 (2) LPAmb art.6 (2) OIAt art.2 (1) OIAt art.7 (7) LPAmb art.684 CC
impianto stazionario nuovo
protezione ambientale
emissioni
principio di proporzionalità
ordine di demolizione
risanamento
diritto federale
Case law2002-09-02
art. 11 (2) LPAmb

in

128 II 340

La decisione della Corte federale riguarda l'interpretazione dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI, in particolare se i terreni parzialmente edificati debbano essere considerati come luoghi a utilizzazione sensibile ai fini del rispetto dei valori limite delle radiazioni non ionizzanti. La Corte analizza se le riserve edificatorie di un fondo parzialmente costruito debbano essere prese in considerazione al momento del rilascio della licenza edilizia per un'impianto di telefonia mobile. La Corte ticinese ha adottato un approccio che considera immediatamente le riserve edificatorie, mentre la Corte zurighese si basa sull'utilizzazione effettiva dei fondi al momento del rilascio della licenza, con l'obbligo di adattare l'impianto in caso di successiva utilizzazione delle riserve. La Corte federale ritiene che la soluzione zurighese sia più conforme al principio di proporzionalità, garantendo comunque la protezione delle persone dalle radiazioni non ionizzanti. La decisione sottolinea che l'obbligo di adattamento dell'impianto in caso di utilizzo delle riserve edificatorie è comunque garantito, anche se non espressamente menzionato nella licenza edilizia.

art.11 (2) LPAmb art.26 Cost. art.13 (1) ORNI art.27 Cost. art.3 (3) ORNI art.8 Cost. art.36 (3) Cost.
radiazioni non ionizzanti
luoghi a utilizzazione sensibile
riserve edificatorie
principio di proporzionalità
licenza edilizia
valori limite di immissione
adattamento impianto
Case law2002-08-26
art. 11 (2) LPAmb

in

1A.161/2001

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb nel contesto del piano generale per la realizzazione della galleria Vedeggio-Cassarate, concentrandosi sulla scelta dell'ubicazione del camino di ventilazione. Il ricorrente sosteneva che la ponderazione degli interessi, in particolare quelli economici e ambientali, non fosse stata adeguatamente considerata. Il TPT aveva invece valutato diverse varianti, considerando aspetti tecnici, costi e impatto ambientale, concludendo che la variante 'Campagna' era la più equilibrata. Il Tribunale federale ha confermato che il TPT aveva correttamente applicato l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, valutando la sopportabilità economica e la proporzionalità delle misure, senza violare il diritto federale. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.4 LPT art.12 (1) LPAmb art.44a LPAmb art.5 PA art.11 (3) LPAmb art.50 (1) Cost. art.29 (2) Cost.
pianificazione territoriale
protezione dell'ambiente
ponderazione degli interessi
autonomia comunale
immissioni atmosferiche
valori limite
procedura amministrativa
Case law2002-08-26
art. 11 (2) LPAmb

in

1A.163/2001

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in relazione all'art. 11 cpv. 2 LPAmb, concentrandosi sulla ponderazione degli interessi e sulla conformità del progetto della galleria Vedeggio-Cassarate ai criteri economici e ambientali. Il TPT aveva valutato diverse ubicazioni per il camino di ventilazione, considerando fattori tecnici, costi e impatto ambientale, e aveva concluso che la variante 'Campagna' era la più equilibrata. Il Tribunale federale ha confermato che il TPT aveva correttamente applicato l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, valutando la sopportabilità economica e l'adeguatezza delle misure preventive, e ha respinto le critiche dei ricorrenti riguardo all'incompletezza dell'istruttoria e alla violazione dell'autonomia comunale.

art.4 LPT art.32 (1) OIAt art.6 OIAt art.50 (1) Cost. art.31 OIAt art.12 (1) LPAmb art.3 OIAt art.5 OIAt art.11 (3) LPAmb art.44a LPAmb art.29 (2) Cost.
pianificazione territoriale
protezione dell'ambiente
ponderazione degli interessi
autonomia comunale
immissioni atmosferiche
valori limite
piano dei provvedimenti