Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 3

1 Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

2 Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

3 La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a.
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
b.
almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

4 Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all’estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

5 Le persone fisiche domiciliate all’estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell’appartenenza personale, all’imposta nel proprio Comune d’origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all’imposta nel Comune di cui ha acquisito l’ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all’imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L’obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell’articolo 9.

Case law2019-09-19

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Il domicilio fiscale è determinato in base a riferimenti oggettivi, come il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o il centro dei suoi interessi, e non può essere scelto liberamente dal contribuente. Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato che i ricorrenti avevano il loro domicilio fiscale nel Cantone Ticino durante il periodo fiscale 2013, basandosi su elementi come i permessi di soggiorno, la dichiarazione fiscale firmata a T.________, i premi di cassa malati pagati in Svizzera e l'attività lavorativa svolta in Svizzera. Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti a dimostrare che il loro centro degli interessi fosse in Germania, confermando così l'assoggettamento illimitato all'imposta in Svizzera.

domicilio fiscale
appartenenza personale
imposta diretta
centro degli interessi
permessi di soggiorno
buona fede
doppia imposizione
Case law2010-09-30

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 3 cpv. 3 LIFD in relazione alla determinazione del domicilio fiscale della ricorrente. La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LIFD, la dimora fiscale sussiste quando una persona soggiorna in Svizzera senza interruzioni apprezzabili per almeno 30 giorni esercitando un'attività lucrativa o per almeno 90 giorni senza esercitare tale attività. Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che non vi erano indizi chiari e precisi che dimostrassero la presenza della ricorrente in Ticino durante il periodo rilevante (2004-2005), né che essa avesse stabilito il centro dei suoi interessi personali nel Cantone. Pertanto, ha annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa all'autorità di prima istanza per un nuovo esame, confermando che l'onere della prova incombe alle autorità fiscali di dimostrare l'esistenza del domicilio o della dimora fiscale, mentre il contribuente ha il dovere di collaborare fornendo informazioni pertinenti.

domicilio fiscale
dimora fiscale
assoggettamento illimitato
onere della prova
dovere di collaborazione
indizi chiari e precisi
annullamento sentenza
Case law2010-09-30

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 3 cpv. 2 LIFD, relativo al domicilio fiscale, stabilendo che un domicilio fiscale esiste quando una persona risiede in un luogo con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. La Corte ha rilevato che l'elemento oggettivo del domicilio è la presenza effettiva nel luogo, mentre l'elemento soggettivo è l'intenzione di stabilirsi durevolmente, desunta dalle circostanze oggettive e concrete. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero indizi chiari e precisi per affermare che la ricorrente avesse un domicilio fiscale in Ticino durante gli anni 2004-2005, annullando pertanto la sentenza cantonale e rinviando la causa per ulteriori accertamenti.

domicilio fiscale
intenzione di stabilirsi durevolmente
presenza effettiva
elemento oggettivo
elemento soggettivo
dovere di collaborazione
indizi chiari e precisi
Case law2005-02-22

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 3 cpv. 1 LIFD, stabilendo che le persone fisiche sono soggette illimitatamente all'imposta in Svizzera se vi hanno domicilio o dimora fiscale. Il domicilio presuppone che la persona risieda in Svizzera con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o che vi abbia il centro dei suoi interessi vitali, determinato in base a circostanze oggettive e riconoscibili. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto verosimile che la defunta B.________ avesse mantenuto il centro della sua vita in Ticino o vi avesse soggiornato sufficientemente a lungo per essere soggetta all'imposta, basandosi su prove come fatture alberghiere, consumo di elettricità e dichiarazioni di parenti. Pertanto, la procedura di recupero d'imposta non è apparsa priva di fondamento.

domicilio fiscale
dimora fiscale
interessi vitali
procedura di recupero d'imposta
verosimiglianza
erede
garanzie fiscali