Art. 10 Accertamento del carattere forestale
1 Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
2 Al momento dell’emanazione e dell’adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT13 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
- a.
- laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
- b.
- laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l’avanzamento della foresta.14
3 Se la domanda d’accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall’articolo 6. L’autorità federale competente decide su richiesta dell’autorità cantonale competente.15
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).
15 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
