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Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo)

LFo·921.0

Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale

Art. 10 Accertamento del carattere forestale

1 Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.

2 Al momento dell’emanazione e dell’adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT13 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:

a.
laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.
laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l’avanzamento della foresta.14

3 Se la domanda d’accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall’articolo 6. L’autorità federale competente decide su richiesta dell’autorità cantonale competente.15

13 RS 700

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

15 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Case law2008-04-03
art. 10 (2) LFo

in

1C 56/2007

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 10 cpv. 2 LFo nel contesto della delimitazione del bosco confinante con la zona edificabile. Il ricorrente contestava la qualifica forestale di una parte del suo fondo, sostenendo che la procedura di accertamento del 1998 fosse viziata da irregolarità procedurali, tra cui la mancata notifica personale e il mancato coordinamento con la revisione del piano regolatore. Il Tribunale ha ritenuto che le norme applicabili (art. 10 cpv. 2 LFo, art. 13 LFo e disposizioni cantonali correlate) non imponessero una notifica personale ai proprietari, ma solo una pubblicazione edittale, e che la procedura fosse stata condotta in conformità alle prescrizioni legali. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato l'importanza della sicurezza giuridica, ritenendo prevalente l'interesse alla stabilità dell'accertamento forestale rispetto all'interesse del ricorrente a una rettifica, soprattutto considerando che la decisione del 1998 era cresciuta in giudicato e che non sussistevano motivi validi per un riesame. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.13 LFo
delimitazione del bosco
sicurezza giuridica
procedura amministrativa
piano regolatore
pubblicazione edittale
riesame amministrativo
interessi contrapposti
Case law2007-12-17
art. 10 (2) LFo

in

1C 222/2007

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico relativo all'art. 10 cpv. 2 LFo, concernente l'accertamento del limite del bosco a confine con la zona edificabile. Il ricorrente sosteneva che il terreno in questione avesse caratteristiche forestali e che le autorità cantonali avessero violato il diritto di essere sentito, non avendo comunicato personalmente l'accertamento. Il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento del 27 giugno 2000, approvato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale, fosse vincolante e che la procedura di pubblicazione fosse conforme al diritto cantonale e alla garanzia costituzionale di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. Il ricorrente non aveva dimostrato una violazione del diritto cantonale né un mutamento rilevante delle circostanze che giustificasse un riesame dell'accertamento. Pertanto, il ricorso è stato respinto nella misura della sua ammissibilità.

art.13 (2) LFo art.13 (3) LFo art.50 (1) LFo art.33 LPT art.29 (2) Cost. art.66 (1) LTF art.13 (1) LFo
limite del bosco
zona edificabile
accertamento forestale
diritto di essere sentito
pubblicazione
piano regolatore
ricorso in materia di diritto pubblico
Case law2007-06-12
art. 10 (1) LFo

in

1A.136/2006

Il Tribunale federale ha esaminato la questione relativa all'accertamento del carattere boschivo di una superficie di 150 m2 sul fondo di proprietà del ricorrente, confermato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino nel 1998 e successivamente ribadito dal Tribunale amministrativo cantonale nel 2006. Il ricorrente sosteneva che l'area avesse carattere di giardino, non di bosco. Il Tribunale federale ha rilevato che la definizione di bosco ai sensi dell'art. 2 LFo si basa su criteri qualitativi (presenza di alberi o arbusti forestali con funzioni protettive) e quantitativi (superficie, larghezza, età), con margine di apprezzamento lasciato ai Cantoni entro i limiti dell'art. 1 OFo. La Corte cantonale aveva correttamente accertato che l'area, situata in pendenza e collegata a un bosco vicino, adempiva a tali criteri, nonostante le contestazioni del ricorrente. Il Tribunale federale ha inoltre respinto le doglianze relative alla violazione del principio di buona fede (art. 9 Cost.) e della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), confermando che il ricorrente aveva rinunciato a contestare il vincolo boschivo nel 1998 e che non sussisteva disparità di trattamento ingiustificata. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.9 Cost. art.2 (4) LFo art.8 (1) Cost. art.1 (1) OFo art.13 (1) LFo
definizione di bosco
criteri qualitativi e quantitativi
funzioni protettive
margine di apprezzamento cantonale
principio di buona fede
parità di trattamento
rinuncia a contestare