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Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

LEspr·711

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Art. 64

1 La commissione di stima decide segnatamente:73

a.74
sull’importo dell’indennità (art. 16 e 17);
b.
sulle domande intese a far eccettuare le parti costitutive e gli ac­cessori dall’espropriazione (art. 11) e sulle domande per l’am­pliamento dell’espropriazione (art. 12 e 13);
bbis.75
sulle pretese d’indennità per i danni derivanti da atti pre­pa­ra­tori (art. 15 cpv. 3);
c.
sulle domande d’indennità derivanti dall’obbligo di tutelare l’in­teresse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7);
d.
sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26);
e.
sulle domande d’indennità derivanti dalla rinunzia all’espro-pria­zione (art. 14);
f.
sulle domande d’indennità derivanti dal bando d’espro­pria­zione (art. 44);
g.76
sulle domande concernenti l’anticipata immissione in possesso e le prestazioni da fornire a questo proposito, sempreché per la de­cisione non sia competente il presidente conformemente all’arti­colo 76 capoverso 2;
h.
sulle conseguenze della mora per il pagamento dell’indennità di espropriazione (art. 88);
i.
sul diritto dell’espropriato di ottenere la retrocessione e sulle pre­tese che vi si connettono (art. 108);
k.77
...

2 La commissione di stima decide sulla propria competenza.78

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

75 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

77 Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

78 Nuovo testo giusta l’all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Case law1991-07-17
art. 64 (i) LEspr

in

117 IB 105

La decisione impugnata è stata presa dal Presidente supplente della Commissione federale di stima (CFS) anziché dalla Commissione stessa, come richiesto dalla legge. L'art. 64 lett. i LEspr, in combinazione con l'art. 108 LEspr, attribuisce alla Commissione di stima la competenza per decidere sul diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione e sulle pretese connesse. L'art. 60 cpv. 1 LEspr prescrive che la Commissione deliberi in composizione trimembre, mentre l'art. 60 cpv. 4 LEspr prevede una deroga generale a questo principio solo se le parti si dichiarano d'accordo. Nel caso in esame, non vi è stato alcun accordo tra le parti per permettere al Presidente di decidere da solo, e la forma scritta richiesta per un tale accordo mancava. Pertanto, il Presidente supplente ha esercitato competenze che appartengono esclusivamente alla Commissione, rendendo la decisione impugnata nulla per violazione del diritto federale.

art.60 (1) LEspr art.60 (4) LEspr art.64 (g) LEspr art.33 LEspr art.76 (2) LEspr art.108 LEspr
retrocessione
competenza della Commissione di stima
decisione del Presidente supplente
accordo tra le parti
nullità della decisione
diritto federale
procedura di espropriazione
Case law1982-12-21
art. 64 (1) LEspr

in

108 IB 502

Il Tribunale federale analizza l'art. 64 cpv. 1 LEx nel contesto della restituzione di indennità provvisorie eccessive pagate agli espropriati. La Corte precisa che, sebbene l'art. 64 cpv. 1 LEx non menzioni esplicitamente la competenza della Commissione federale di stima per ordinare la restituzione, l'elencazione delle competenze è esemplificativa e non esaustiva, come confermato dalla novella del 18 marzo 1971. L'obbligo di restituzione è sancito dall'art. 19bis cpv. 4 LEx, ultima frase, e deve essere ordinato d'ufficio. Il Tribunale federale ritiene che, anche in assenza di una domanda esplicita di restituzione, le conclusioni delle FFS per la riduzione delle indennità provvisorie implicano la richiesta di restituzione delle somme eccedenti. La soluzione contraria richiederebbe un'azione separata di restituzione dell'indebito, considerata insoddisfacente.

restituzione indennità
indennità provvisoria
competenza Commissione federale di stima
obbligo di restituzione
interessi
azione di restituzione dell'indebito
novella legislativa
Case law1978-12-13
art. 64 (1) LEspr

in

104 IB 348

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicabilità dell'art. 64 cpv. 1 LEspr, in particolare la competenza della Commissione federale di stima (CFS) nel valutare se le misure sostitutive previste dall'art. 7 cpv. 2 LEspr esauriscano le pretese risarcitorie dell'espropriato o se sussista ancora un pregiudizio risarcibile. La CFS è competente a pronunciarsi su tale questione, come espressamente sancito dall'art. 64 cpv. 1 lett. c LEspr, che le attribuisce il potere di statuire sulle domande di indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini. La competenza della CFS non è modificata dalla LSN, che ha solo disgiunto il procedimento di opposizione da quello di espropriazione. La CFS ha correttamente ammesso che, nonostante la sostituzione delle opere di premunizione, potessero sussistere pregiudizi risarcibili, come dimostrato dal riconoscimento di un indennizzo per i pioppi presenti sulle golene espropriate.

art.16 LEspr art.7 (1) LEspr art.7 (2) LEspr art.20 (2) LEspr art.35 LEspr art.21 (1) LEspr art.23 LEspr
espropriazione
misure sostitutive
indennità
interesse pubblico
patrimonio amministrativo
competenza CFS
opere di premunizione