Art. 19
Nel fissare l’indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall’espropriato per effetto dell’estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L’indennità comprende quindi:
- a.
- l’intero valore venale del diritto espropriato;
- abis.14
- per i terreni coltivi che rientrano nel campo d’applicazione della legge federale del 4 ottobre 199115 sul diritto fondiario rurale (LDFR), il triplo del prezzo massimo stabilito conformemente all’articolo 66 capoverso 1 LDFR;
- b.
- inoltre, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi, l’importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito;
- c.
- l’ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell’espropriazione.
14 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
