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Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

LEspr·711

6. Parti costituti­ve e accessori
Art. 11

1 Si devono eccettuare dall’espropriazione le parti costitutive e gli accessori di un fondo espropriato che possono esserne separati senza spese sproporzionate: a richiesta dell’espropriato, se non sono neces­sari per l’impresa dell’espropriante;

a richiesta dell’espropriante, se l’espropriato può usarne in modo profittevole anche senza la cosa principale.

2 Se la separazione mette in pericolo i diritti dei creditori pignoratizi, questi possono chiedere provvedimenti conservativi e garanzie in con­formità degli articoli 808 e 809 del Codice civile svizzero10, ancorché il deprezzamento si verifichi senza colpa.

10 RS 210

Case law2015-09-29
art. 11 LEspr

in

1C 272/2015

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 LEspr, che prevede che l'indennità di espropriazione debba coprire tutti i pregiudizi derivanti dall'estinzione o limitazione dei diritti dell'espropriato, incluso il valore venale del diritto espropriato (lett. a), la diminuzione del valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (lett. b), e altri pregiudizi prevedibili (lett. c). La Corte ha rilevato che l'indennità di fr. 16.-- al m² stabilita dal Tribunale cantonale, basata sul valore medio di terreni prativi, non teneva conto del valore specifico del vigneto presente sulla particella, violando così il principio della piena indennità sancito dall'art. 26 cpv. 2 Cost. Pertanto, il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa per una nuova valutazione dell'indennità, considerando anche il valore del vigneto.

art.67 LEspr art.26 (2) Cost. art.19 LEspr
espropriazione formale
piena indennità
valore venale
vigneto
diritto cantonale
diritto federale
violazione costituzionale
Case law2005-07-29
art. 11 (a) LEspr

in

1A.28/2005

Il Tribunale federale ha esaminato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 11 lett. a LEspr, confermando la decisione del Tribunale cantonale amministrativo che aveva fissato l'indennità a fr. 105.-- al m2. La Corte ha ritenuto che il metodo statistico-comparativo, basato su due contrattazioni di fondi vicini e comparabili, fosse adeguato per determinare il valore venale del terreno espropriato, adeguandolo alle peculiarità della particella in questione. Il Tribunale federale ha sottolineato che la valutazione delle autorità cantonali, fondata su un esame approfondito e motivato, non costituiva un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento, anche considerando l'ampio margine di discrezionalità concessa nella valutazione di situazioni locali. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.34 (1) LPT art.5 (2) LPT
espropriazione materiale
indennità espropriativa
valore venale
metodo statistico-comparativo
potere di apprezzamento
piena indennità
pianificazione territoriale
Case law2002-12-12
art. 11 (a) LEspr

in

1A.160/2002

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 lett. a LEspr, stabilendo che l'indennità espropriativa corrisponde al valore venale del terreno espropriato, determinato tramite il metodo statistico-comparativo basato sui prezzi di beni simili in analoga situazione poco prima del 'dies aestimandi'. Il valore deve essere adeguato alle caratteristiche specifiche della particella, come forma, dimensione, qualità e possibilità di sfruttamento. La Corte cantonale ha correttamente fissato l'indennità a fr. 40.-- al m2, considerando le peculiarità del terreno e i prezzi di mercato per terreni agricoli di qualità, senza abuso o eccesso del potere di apprezzamento.

art.34 (1) LPT art.19 LEspr art.5 (2) LPT
indennità espropriativa
valore venale
dies aestimandi
metodo statistico-comparativo
pubblico interesse
principio di proporzionalità
potere di apprezzamento