Art. 104
1 L’espropriante che intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo per il quale l’espropriazione non è concessa, deve darne avviso a chi ha il diritto di ottenere la retrocessione.
2 Se questo diritto non può più venir esercitato, avendo l’espropriante omesso, per propria colpa, di dare l’avviso richiesto, questi deve risarcire il danno che ne deriva all’avente diritto.
