Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione.
157 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato dall'associazione A.________ contro la decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto il ricorso dell'escussa contro le comminatorie di fallimento. Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, il ricorso deve indicare le modifiche desiderate alla decisione impugnata e le norme di diritto federale violate, ma nel caso specifico la ricorrente non ha esplicitamente indicato tali modifiche, sebbene si possa desumere l'intento di annullare la decisione e le comminatorie. Il Tribunale ha inoltre stabilito che le censure relative all'incarico agli avvocati di agire in Pretura e Procura, nonché l'asserzione sulla gravità di un fallimento ingiustificato, non sono ammissibili. Inoltre, il Tribunale ha confermato che, secondo l'art. 17 cpv. 1 LEF, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammissibile solo per violazioni di norme di diritto o errori di apprezzamento, e che la ricorrente non poteva validamente contestare l'incompetenza del giudice di pace davanti all'autorità di vigilanza, ma avrebbe dovuto presentare un ricorso per cassazione al Tribunale di appello. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato l'applicazione dell'art. 79 cpv. 1 LEF nel contesto di una richiesta di partecipazione ai costi da parte dell'assicuratore Visana nei confronti dell'assicurato G.________. La Corte ha rilevato che, in una procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale, i semplici conteggi di prestazioni e di partecipazione ai costi non costituiscono di per sé una prova sufficiente per respingere un'opposizione a un precetto esecutivo. Il Tribunale ha criticato l'incompletezza della documentazione fornita dall'assicuratore, in particolare la mancanza di polizze assicurative originali e la sostituzione con estratti informatici di difficile lettura. Tuttavia, ha anche osservato che l'assicurato aveva parzialmente ammesso il debito, riconoscendo un obbligo di pagamento. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione del giudice cantonale, ritenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto considerare almeno la franchigia minima legale e procedere a un'istruttoria più approfondita, conformemente al principio inquisitorio che informa la procedura in materia di assicurazioni sociali. La causa è stata rinviata al giudice cantonale per un nuovo esame.
Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 79 LEF, un tribunale arbitrale non può validamente rigettare l'opposizione a un precetto esecutivo, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata e confermato dalla giurisprudenza federale (sentenza 5P.55/1990). Pertanto, gli atti successivi alla notifica del precetto esecutivo, come l'avviso di pignoramento e la citazione, sono nulli se effettuati prima che l'opposizione sia ritirata o rigettata da un giudice competente. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha quindi giustamente dichiarato nulli tali atti e ha respinto il ricorso della X.________ AG in liquidazione, ritenendolo inammissibile e infondato.
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 79 cpv. 1 LEF richiede che il creditore produca una sentenza che rigetti espressamente l'opposizione del debitore al precetto esecutivo per procedere validamente con l'esecuzione. Nel caso in esame, il ricorrente non ha presentato tale sentenza, rendendo nulli i pignoramenti effettuati in suo favore. Il Tribunale ha confermato la giurisprudenza consolidata secondo cui gli atti esecutivi successivi alla notifica del precetto sono nulli se l'opposizione non è stata rimossa. Inoltre, il Tribunale ha respinto l'argomento del ricorrente secondo cui la nullità sarebbe una sanzione eccessiva, ribadendo che il requisito della sentenza espressa non è una novità introdotta dalla revisione della LEF, ma una codificazione della giurisprudenza preesistente.
Il Tribunale federale ha analizzato l'[art. 79 cpv. 1 LEF] nel contesto della procedura di opposizione all'esecuzione di tasse di ricezione radiotelevisive. La questione centrale riguarda la competenza della Billag S.A. di emanare decisioni amministrative di rigetto dell'opposizione. Il Tribunale ha confermato che, in base all'[art. 55 LRTV] e all'[art. 48 ORTV], il Consiglio federale ha correttamente delegato alla Billag S.A. il potere di pronunciare decisioni in materia di riscossione delle tasse, inclusa la facoltà di rigettare l'opposizione. La sentenza sottolinea che la LRTV non specifica l'autorità competente per l'accertamento dell'obbligo di pagamento, lasciando al Consiglio federale un ampio margine di discrezionalità. Il Tribunale ha respinto l'argomento dell'autorità di vigilanza secondo cui la delega sarebbe illegittima, affermando che la Billag S.A. agisce come autorità amministrativa federale e che la procedura è conforme alla legge sulla procedura amministrativa.
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 79 cpv. 1 LEF, nella sua versione riveduta, codifica la giurisprudenza precedente che permette a un creditore di chiedere la continuazione dell'esecuzione senza dover intraprendere la procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, purché il creditore abbia ottenuto una decisione esecutiva attraverso la procedura ordinaria, comprese le decisioni emanate da autorità amministrative. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la Billag S.A., in qualità di Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi, è competente a emanare decisioni amministrative relative alla riscossione delle tasse di ricezione radiotelevisiva, in base alla delega legislativa prevista dall'art. 55 LRTV e all'ordinanza ORTV (art. 48 cpv. 2 lett. c). Pertanto, l'autorità di vigilanza ha errato nel negare tale competenza alla Billag S.A., sostituendo indebitamente il proprio apprezzamento a quello del Consiglio federale.
Il Tribunale federale analizza se la sentenza del Giudice di pace che rigetta l'opposizione a un precetto esecutivo costituisca un atto di esecuzione ai sensi dell'[art. 57 LEF], che sospende l'esecuzione durante il servizio militare. La Corte rileva che la procedura dinanzi al Giudice di pace, conclusa con la decisione del 10 settembre 1955, non è un atto esecutivo, poiché si basa sul Codice delle obbligazioni e sull'[art. 376 PCT], non sugli [art. 80 sgg. LEF]. La sentenza è quindi considerata una procedura ordinaria ai sensi dell'[art. 79 LEF], e non un atto di esecuzione. Di conseguenza, il reclamo del debitore contro l'avviso di pignoramento è respinto come infondato, poiché la sospensione dell'esecuzione durante il servizio militare non si applica a tale procedura.