LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

LEF·281.1

N. Decisioni nulle
Art. 2242

1 Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata.

2 L’ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione. Nondimeno, se presso l’autorità di vigilanza è pendente un procedimento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all’invio della risposta da parte dell’ufficio.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2021-03-03
art. 22 (1) LEF

in

5A 837/2020

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza dell'autorità di vigilanza che aveva respinto la richiesta di riduzione del minimo vitale e dichiarato la nullità degli atti di esecuzione del sequestro. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha adeguatamente motivato il ricorso, non confrontandosi con gli argomenti dell'autorità di vigilanza, in particolare riguardo all'applicazione dell'art. 22 cpv. 1 LEF, che consentiva all'autorità di constatare d'ufficio la nullità degli atti di esecuzione. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la ricorrente non ha dimostrato in che modo la sentenza impugnata violasse il diritto, rendendo il ricorso manifestamente non motivato e quindi inammissibile.

art.40 (1) LTF art.42 (1) LTF art.108 (1 lett. b) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF
sequestro
minimo vitale
nullità degli atti
motivazione del ricorso
autorità di vigilanza
art. 22 LEF
inammissibilità del ricorso
Case law2020-06-23
art. 22 (1) LEF

in

5A 367/2019

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità dell'annullamento dell'asta da parte dell'Ufficio di esecuzione (UE) ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF, stabilendo che una decisione è nulla se viola prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o di terzi non parti nel procedimento, purché l'errore sia grave, manifesto e non pregiudichi la certezza del diritto. Nel caso concreto, la Camera di esecuzione e fallimenti non ha chiarito se la decisione dell'UE di fissare l'asta fosse nulla, nonostante il sequestro penale pendente, violando così il diritto di essere sentito della ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.). Il Tribunale ha quindi annullato la decisione cantonale e rinviato la causa per un nuovo esame.

art.44 LEF art.17 (4) LEF art.267 (3) CPP art.29 (2) Cost.
nullità assoluta
sequestro penale
diritto di essere sentito
interesse pubblico
procedura esecutiva
autorità di vigilanza
motivazione insufficiente
Case law2017-07-08
art. 22 (1) LEF

in

5A 564/2017

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso presentato da A.________ contro il decreto del 7 luglio 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva chiuso l'istruttoria sui ricorsi relativi al pignoramento della rendita d'invalidità. Il Tribunale ha stabilito che il decreto costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, impugnabile immediatamente solo alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se causa un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporta una decisione finale evitando una procedura probatoria onerosa (lett. b). La ricorrente non ha dimostrato il sussistere di tali condizioni, limitandosi a elencare violazioni procedurali senza provare un pregiudizio irreparabile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e il Tribunale non ha potuto esaminare la nullità del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016 ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF. La decisione è stata adottata nella procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.93 (1) LTF
pignoramento
ricorso inammissibile
decisione incidentale
pregiudizio irreparabile
procedura semplificata
diritto di essere sentita
effetto sospensivo
Case law2017-03-24
art. 22 (1) LEF

in

5A 680/2016

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 22 cpv. 1 LEF, relativo alla nullità degli atti esecutivi, confermando che l'autorità cantonale di vigilanza può dichiarare d'ufficio la nullità di una decisione dell'Ufficio di esecuzione (UE) solo se contraria a disposizioni legali emanate nell'interesse pubblico o di persone non parti al procedimento. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la scelta tra esecuzione per pagamento e esecuzione per prestazione di garanzia spetti al creditore escutente e non all'UE, pertanto l'errore nell'emissione del precetto esecutivo non configurava una violazione di norme imperative o di interesse pubblico. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto la richiesta di annullamento del precetto esecutivo, confermando la decisione del Tribunale di appello che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

art.17 LEF art.99 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.33 (4) LEF art.38 (3) LEF art.13 (1) LEF
nullità atti esecutivi
interesse pubblico
precetto esecutivo
esecuzione per garanzia
restituzione del termine
autorità di vigilanza
violazione norme imperative
Case law2016-09-13
art. 22 (2) LEF

in

5A 532/2016

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LEF, confermando che l'Ufficio di esecuzione (UE) è competente a dichiarare la nullità di un precetto esecutivo quando questo è manifestamente abusivo. Nel caso concreto, il Tribunale d'appello aveva ritenuto che il precetto emesso dalla ricorrente fosse nullo per abuso, in quanto utilizzato non per ottenere un risarcimento ma per fini ritorsivi. Il Tribunale federale ha ribadito che l'art. 22 cpv. 2 LEF consente all'UE di riesaminare e annullare un precetto esecutivo in tali circostanze, e che la ricorrente non ha fornito argomenti sufficienti per contestare questa interpretazione. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.2 (2) CC art.42 (1) LTF art.37 (3) LTF art.37 (1) LTF art.36 (1) LTF art.20_a (2) LEF art.33 (1) LTF
precetto esecutivo
nullità
abuso del diritto
competenza dell'Ufficio di esecuzione
riesame della decisione
motivazione insufficiente
temerarietà processuale
Case law2016-07-09
art. 22 (2) LEF

in

5A 535/2016

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LEF nel contesto di un precetto esecutivo emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. La Corte ha confermato che l'Ufficio di esecuzione è competente a dichiarare la nullità di un precetto esecutivo quando questo è manifestamente abusivo, come previsto dall'art. 22 cpv. 2 LEF. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che il precetto fosse nullo per abuso, poiché la ricorrente lo aveva emesso con l'intento di angariare l'opponente piuttosto che per ottenere un legittimo risarcimento. La Corte ha inoltre respinto le critiche della ricorrente sulla competenza dell'Ufficio di esecuzione, sottolineando che l'art. 22 cpv. 2 LEF è chiaro e applicabile al caso in esame.

art.2 (2) CC art.42 (1) LTF art.37 (1) LTF art.105 (1) LTF art.20_a (2) LEF art.33 (1) LTF
precetto esecutivo
nullità
abuso del diritto
competenza dell'Ufficio di esecuzione
ricorso civile
motivazione della sentenza
temerarietà processuale
Case law2016-07-09
art. 22 (2) LEF

in

5A 533/2016

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LEF nel contesto di un precetto esecutivo emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. La corte ha confermato che l'Ufficio di esecuzione ha la facoltà di dichiarare nullo un precetto esecutivo se manifestamente abusivo, come previsto dall'art. 22 cpv. 2 LEF. Il Tribunale ha ritenuto che il precetto in questione fosse nullo per abuso, poiché la ricorrente lo aveva utilizzato non per ottenere un risarcimento, ma per angariare l'opponente. La corte ha inoltre respinto le critiche della ricorrente sulla competenza dell'Ufficio di esecuzione, sottolineando che l'art. 22 cpv. 2 LEF è chiaro e applicabile al caso.

art.2 (2) CC art.29 (1) Cost. art.42 (1) LTF art.37 (1) LTF art.36 (1) LTF art.20_a (2) LEF art.33 (1) LTF
precetto esecutivo
nullità
abuso del diritto
competenza dell'Ufficio di esecuzione
ricusa
motivazione insufficiente
temerarietà processuale
Case law2014-11-12
art. 22 LEF

in

5A 615/2014

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 22 LEF, l'esecuzione di un'ordinanza nulla è a sua volta un atto nullo. Nel caso in esame, i decreti di sequestro emessi il 4 marzo 2014 dai ricorrenti (Confederazione Svizzera, Cantone Ticino e Comune di X.________) erano insufficientemente precisi, poiché si limitavano a indicare genericamente i redditi percepiti dal debitore senza specificarne l'origine o i detentori. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) non poteva pertanto procedere al sequestro, in quanto l'ordine era ineseguibile per mancanza di informazioni minime necessarie (come nome, cognome e recapito dei detentori dei beni). Il Tribunale ha confermato che l'UEF, in qualità di organo esecutivo, non può sopperire alle lacune del decreto di sequestro né procedere a un sequestro investigativo, ribadendo che l'obbligo di circoscrivere i beni da sequestrare spetta all'autorità fiscale. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.272 (1) LEF art.275 LEF art.170 (1) LIFD art.274 LEF art.91 (1) LEF
sequestro fiscale
nullità dell'atto
precisione del decreto
obbligo di informazione
Ufficio di esecuzione
autorità fiscale
ineseguibilità
Case law2010-09-02
art. 22 (1) LEF

in

136 III 571

Lo Stato del Cantone Ticino ha avviato una procedura di esecuzione contro B. per il recupero di imposte cantonali, notificando il precetto esecutivo in via edittale nonostante il domicilio del debitore fosse facilmente reperibile. La procedura ha portato all'aggiudicazione di un fondo di proprietà di B. senza che quest'ultimo ne fosse a conoscenza. B. ha successivamente richiesto il risarcimento, sostenendo che la notifica edittale fosse irregolare. L'autorità di vigilanza può constatare d'ufficio la nullità di una procedura di esecuzione anche se non impugnata, e tale nullità può essere dichiarata in ogni tempo. La corte ha stabilito che la procedura era nulla perché il debitore è stato escluso ingiustificatamente dalla procedura, impedendogli di tutelare i suoi diritti, in modo analogo a una sentenza contumaciale emanata senza che il convenuto ne fosse a conoscenza. La notificazione edittale del precetto esecutivo è ammessa solo se il domicilio del debitore è sconosciuto e dopo aver effettuato tutte le ricerche adeguate. La corte ha confermato che, in questo caso, l'ufficio di esecuzione non ha compiuto tali ricerche, rendendo la notifica edittale irregolare. La procedura di esecuzione è stata dichiarata nulla perché il debitore è stato escluso ingiustificatamente dalla procedura, impedendogli di tutelare i suoi diritti, e perché la notifica edittale è stata effettuata senza rispettare i presupposti legali.

art.17 (2) LEF art.132_a (3) LEF
nullità della procedura
notificazione edittale
diritto di difesa
violazione procedurale
esecuzione forzata
domicilio del debitore
autorità di vigilanza
Case law2010-09-02
art. 22 (1) LEF

in

136 III 571

{'factual_context': "Lo Stato del Cantone Ticino ha avviato una procedura di esecuzione contro B. per il recupero di imposte cantonali, notificando il precetto esecutivo in via edittale nonostante il domicilio del debitore fosse facilmente reperibile. La procedura ha portato all'aggiudicazione di un fondo di proprietà di B. senza che quest'ultimo ne fosse a conoscenza. B. ha successivamente richiesto il risarcimento, sostenendo che la notifica edittale fosse irregolare.", 'normative_analysis': {'art_22_para_1_LEF': "L'autorità di vigilanza può constatare d'ufficio la nullità di una procedura di esecuzione anche se non impugnata, e tale nullità può essere dichiarata in ogni tempo. La corte ha stabilito che la procedura era nulla perché il debitore è stato escluso ingiustificatamente dalla procedura, impedendogli di tutelare i suoi diritti, in modo analogo a una sentenza contumaciale emanata senza che il convenuto ne fosse a conoscenza.", 'art_66_para_4_no_1_LEF': "La notificazione edittale del precetto esecutivo è ammessa solo se il domicilio del debitore è sconosciuto e dopo aver effettuato tutte le ricerche adeguate. La corte ha confermato che, in questo caso, l'ufficio di esecuzione non ha compiuto tali ricerche, rendendo la notifica edittale irregolare."}, 'conclusion': 'La procedura di esecuzione è stata dichiarata nulla perché il debitore è stato escluso ingiustificatamente dalla procedura, impedendogli di tutelare i suoi diritti, e perché la notifica edittale è stata effettuata senza rispettare i presupposti legali.'}

art.17 (2) LEF art.132_a (3) LEF
nullità della procedura
notificazione edittale
diritto di difesa
violazione procedurale
esecuzione forzata
domicilio del debitore
autorità di vigilanza