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Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

LEF·281.1

c. Foro
Art. 109232

1 Sono promosse al luogo dell’esecuzione:

1.
le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5;
2.
le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all’estero.

2 Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest’ultimo.

3 Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.

4 Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azione e la decisione definitiva. ...233

5 Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.

232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

233 Per. abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Case law2000-12-08
art. 109 (5) LEF

in

127 III 115

Il Tribunale federale analizza l'applicazione dell' [art. 153 cpv. 2 lett. a LEF] , stabilendo che la notifica del precetto esecutivo al terzo proprietario del pegno è riservata a chi è effettivamente proprietario o comproprietario. La proprietà deve essere accertata tramite iscrizione nel registro fondiario, indicazione del creditore o sentenza giudiziale. In mancanza di questi elementi, la questione deve essere risolta con la procedura di rivendicazione ( [art. 106 segg. LEF] ). Il Tribunale annulla la decisione cantonale che ordinava la notifica del precetto a B., poiché la comproprietà non era accertata, e conferma l'annullamento dell'incanto, sospeso per la durata della procedura di rivendicazione ( [art. 109 cpv. 5 LEF] applicato per analogia).

art.155 LEF art.153 (2) LEF art.106 LEF art.88 RFF
notifica del precetto
proprietà del pegno
procedura di rivendicazione
comproprietà
registri fondiari
autorità di vigilanza
sospensione dell'esecuzione
Case law2000-08-12
art. 109 (5) LEF

in

7B.255/2000

Il Tribunale federale ha esaminato il caso riguardante l'applicazione dell'art. 109 cpv. 5 LEF in relazione alla procedura di realizzazione del pegno manuale. La ricorrente, U.________ S.A., aveva avviato un'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale contro i coniugi C.________ e D.________, basandosi su un riconoscimento di debito e su due cartelle ipotecarie. La controparte, B.________, aveva chiesto l'annullamento dell'asta, sostenendo che la costituzione in pegno delle cartelle ipotecarie era avvenuta senza il suo consenso. L'autorità di vigilanza cantonale aveva annullato l'incanto, ritenendo B.________ comproprietaria del pegno e quindi titolata a ricevere il precetto esecutivo. Il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi di un pegno manuale, non sussisteva alcuna iscrizione a registro fondiario riguardante la proprietà del pegno, né la ricorrente aveva indicato B.________ come comproprietaria, né esisteva una sentenza giudiziaria sulla questione. Pertanto, l'autorità di vigilanza non aveva il potere di accertare, neppure implicitamente, la comproprietà di B.________ sulle cartelle ipotecarie. Il Tribunale ha quindi annullato la parte della sentenza che ordinava la notifica del precetto esecutivo a B.________, confermando invece l'annullamento dell'incanto in quanto la procedura di realizzazione era sospesa per la durata della procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF, applicando per analogia l'art. 109 cpv. 5 LEF in virtù dell'art. 155 cpv. 1 LEF.

art.20_a (1) LEF art.153 (2) LEF art.155 (1) LEF art.106 LEF
pegno manuale
cartelle ipotecarie
procedura di rivendicazione
autorità di vigilanza
precetto esecutivo
comproprietà
sospensione dell'esecuzione
Case law2000-01-14
art. 109 (5) LEF

in

7B.275/1999

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 109 cpv. 5 LEF, un'azione di rivendicazione sospende l'esecuzione solo per quanto riguarda la realizzazione dei beni oggetto della rivendicazione, ma unicamente dopo l'avvenuto pignoramento. Nel caso concreto, il termine per chiedere la continuazione dell'esecuzione, previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF, non è stato sospeso dall'azione di rivendicazione, poiché tale sospensione si applica solo dopo il pignoramento. Pertanto, la domanda di continuazione presentata il 24 giugno 1999 è stata ritenuta tardiva, rendendo caduchi sia il sequestro che l'esecuzione. Il ricorso è stato quindi accolto, annullando la sentenza impugnata, revocando il sequestro e dichiarando nullo il pignoramento.

art.60 CP art.59 CP art.88 (2) LEF art.279 (3) LEF art.280 LEF
sequestro
pignoramento
azione di rivendicazione
sospensione dell'esecuzione
termini processuali
convalida del sequestro
caducità dell'esecuzione
Case law1990-06-01
art. 109 LEF

in

116 III 82

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'art. 109 LEF in relazione a un sequestro su un conto corrente bancario. La questione centrale riguarda l'assegnazione del termine per agire in giudizio tra il creditore e il terzo rivendicante (la banca) che afferma un diritto di pegno sul saldo del conto. Poiché il saldo di un conto corrente è un credito ordinario e non un oggetto, la nozione di possesso è sostituita da quella di migliore verosimiglianza. Il Tribunale ha stabilito che l'Ufficio di esecuzione deve verificare se la pretesa del terzo (la banca) appare verosimile. In questo caso, la banca ha invocato un atto di pegno generale, ma non lo ha prodotto, rendendo impossibile determinare la verosimiglianza del diritto di pegno. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione cantonale e rinviato la causa all'autorità di vigilanza per ulteriori accertamenti.

art.117 (2) CO art.900 (1) CC art.271 (1) LEF art.8 CC art.107 (1) LEF art.106 LEF art.275 LEF
diritto di pegno
rivendicazione
verosimiglianza
conto corrente bancario
sequestro
possesso
credito ordinario