Art. 109232
1 Sono promosse al luogo dell’esecuzione:
- 1.
- le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5;
- 2.
- le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all’estero.
2 Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest’ultimo.
3 Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.
4 Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azione e la decisione definitiva. ...233
5 Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.
232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
233 Per. abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
